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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 31 dicembre 2025

Cassazione n. 34939/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14904/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente principale- e sul ricorso successivo proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente successivo- entrambi contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n.246/2024 depositata il 02/02/2024.

Lette le rinunce ai rispettivi ricorsi della ricorrente principale e del ricorrente successivo e l’accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; Numero registro generale 14904/2024 Numero sezionale 910/2025 Numero di raccolta generale 34939/2025 Data pubblicazione 31/12/2025 che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente, mentre l’indefensio delle parti rimaste intimate esclude che debba provvedersi sulle spese quanto ai rapporti processuali con esse; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione sia sul ricorso principale che su quello successivo.

Così deciso in Roma, il 24/12/2025. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 14904/2024 Numero sezionale 910/2025 Numero di raccolta generale 34939/2025 Data pubblicazione 31/12/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14904/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente principale- e sul ricorso successivo proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente successivo- entrambi contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n.246/2024 depositata il 02/02/2024. Lette le rinunce ai rispettivi ricorsi della ricorrente principale e del ricorrente successivo e l’accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; Numero registro generale 14904/2024 Numero sezionale 910/2025 Numero di raccolta generale 34939/2025 Data pubblicazione 31/12/2025 che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente, mentre l’indefensio delle parti rimaste intimate esclude che debba provvedersi sulle spese quanto ai rapporti processuali con esse; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione sia sul ricorso principale che su quello successivo. Così deciso in Roma, il 24/12/2025. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 14904/2024 Numero sezionale 910/2025 Numero di raccolta generale 34939/2025 Data pubblicazione 31/12/2025
Decreto Cassazione n. 34939/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris