CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 25485/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unale di Catania.Udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni depositate dal P.G., in persona della [OSCURATO:PERSONA], con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Catania, pronunciando in sede di appello cautelare aisensi dell’art. 310 cod. proc. pen., ha rigettato l’impugnazione propostanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del G.i.p. del Tribunale diCatania datata 19 gennaio 2026, con la quale era stata respinta l’istanza dimodifica della misura cautelare applicata in relazione a plurime fattispecie di cuiall’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.2. Il ricorso, affidato a un unico motivo, deduce vizio di motivazione ecensura l’ordinanza impugnata per non avere adeguatamente considerato iseguenti profili:- l’annullamento, da parte del Tribunale del riesame, dell’ordinanzacautelare limitatamente al reato di cui all’art. 74 d.P.R. cit.;- l’asserita irrilevanza della precedente condanna per fatti ex art. 73 d.P.R. n.309 del 1990, trattandosi di episodio diverso per epoca, compartecipi e ambitoterritoriale;- la dedotta irrilevanza del rilievo secondo cui la Corte di Caltanissetta, oveavesse conosciuto la pendenza della successiva indagine, non avrebbe revocato lamisura di prevenzione;- la necessità di valorizzare il tempo trascorso dalla commissione dei reati;- l’idoneità degli arresti domiciliari da eseguirsi a Comiso, luogo distante da Gelae dai coindagati, peraltro, tutti detenuti;- l’insufficienza del richiamo al decisum provvisorio del Tribunale del riesame,che non colmerebbe il deficit motivazionale sulle ragioni per le quali la custodia incarcere sarebbe stata ritenuta l’unica misura adeguata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, perché generico, reiterativo e privo di effettivoconfronto con la motivazione dell’ordinanza impugnata.2. Contrariamente a quanto dedotto, il Tribunale ha dato atto chel’ordinanza genetica era stata annullata solo con riferimento al reato di cuiall’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, mentre erano rimaste ferme le contestazioniex art. 73 d.P.R. cit. (capi 2, 7 e 10). Da tale premessa ha desunto che, almenofino al luglio 2023, il [OSCURATO:PERSONA] aveva più volte rifornito di cocaina e hashishl’associazione armata dedita al narcotraffico operante nel territorio di Vittoria,diretta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].L’eliminazione dell’imputazione associativa comporta il venir meno dellapresunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere prevista dall’art.275, comma 3, cod. proc. pen.; ciò, tuttavia, non preclude la conferma dellamedesima misura, ove il giudice motivi in concreto sulla permanenza delleesigenze cautelari e sull’inadeguatezza delle misure alternative. Nel caso dispecie, il Tribunale ha assolto tale onere motivazionale, sicché le censure sirisolvono nella richiesta di una diversa valutazione di merito, non consentita insede di legittimità.È stato rilevato che già in sede di riesame, pur dopo l’annullamento delcapo relativo al reato associativo, era stata confermata la misura di massimorigore, con rigetto degli argomenti difensivi poi riproposti nell’appello cautelare eoggi reiterati dinanzi a questa Corte. Le valutazioni espresse in quella sede sulleesigenze cautelari sono state, pertanto, richiamate e fatte proprie.Il Tribunale ha valorizzato, in particolare, la gravità delle condotte ascritteal [OSCURATO:PERSONA], consistite nel rifornimento sistematico, e per ingenti quantitativi, disostanza stupefacente, mediante canali di approvvigionamento e rapporticonsolidati con ambienti della criminalità organizzata di Gela, Vittoria, Palermo edella Calabria. Ha, inoltre, richiamato la spregiudicatezza dimostrata nelperseverare nell’attività delittuosa mentre era sottoposto alla sorveglianzaspeciale e agli arresti domiciliari, servendosi persino del figlio decenne delcorriere; i numerosi precedenti penali, anche specifici; nonché la pendenza diprocedimenti relativi a quattro imputazioni ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990,aggravate dall’ingente quantità di stupefacente.Le deduzioni difensive sul difetto di motivazione in ordine all’adeguatezzaesclusiva della custodia in carcere non si confrontano, pertanto, con il rilievosecondo cui non era formulabile una prognosi favorevole circa l’osservanza delleprescrizioni inerenti a una misura meno afflittiva, anche se assistita dalbraccialetto elettronico, strumento idoneo a prevenire la fuga ma non lareiterazione dei reati dal domicilio.3. Anche il rilievo relativo alla revoca della misura di prevenzione era giàstato esaminato e ribadito dal Tribunale nel provvedimento impugnato,evidenziandosi che tale revoca era intervenuta quando le indagini erano ancoracoperte dal segreto investigativo. Si tratta di una motivazione logica e noncontraddittoria, che svaluta il dato della revoca, ricondotto alla mancataconoscenza dei fatti da parte del giudice della prevenzione.4. Si è inoltre ritenuto che il trasferimento del [OSCURATO:PERSONA] da Gela a Comisonon incida sul pericolo di reiterazione, poiché gli arresti domiciliari in un diversocomune non impedirebbero i contatti con fornitori, acquirenti e ambienti dellacriminalità organizzata operanti in varie zone della Sicilia, «dalla mafiapalermitana alla criminalità catanese», anche tramite intermediari o strumenti dicomunicazione telematica, come già appurato nell’ordinanza genetica.Il provvedimento impugnato conclude richiamando la precedente decisionedel dicembre 2025, rilevando che non erano stati dedotti elementi nuovi idonei amutare le valutazioni cautelari.A fronte di quanto sopra esposto, il ricorso è generico poiché elusivo di unconfronto critico con la motivazione dell’ordinanza impugnata. L’aspecificità degliargomenti posti a fondamento del motivo dedotto lo rendono per ciò stessoinammissibile.5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e, non ravvisandosi ragioni di esonero, al versamento della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende.6. Si dispone la trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del presenteprovvedimento al direttore dell’istituto penitenziario competente, ai sensidell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 c. 1-ter, disp. att.cod. proc. pen.Così è deciso, 27/05/2026.La Consigliera est. La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]