CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 gennaio 2023
Cassazione n. 04499/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9570/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avv.[OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CIULLI UGOe [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 2464/2021 depositata il24/01/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex art. 447-bis c.p.p. [OSCURATO:PERSONA], comproprietario di alcuni terreni in Comune di [OSCURATO:PERSONA] (Pisa), evocava in giudizi o [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Livorno per sentir accertare la legittimità del recesso dal contratto di comodato senza termine in virtù del quale il convenuto aveva acquisito la detenzione dei predetti immobili, e la sua conseguente condanna allaloro restituzione. Il convenuto, nel costituirsi, chiedeva in via riconvenzionale l’accertamento dell’intervenuta usucapione, a suo favore, della proprietà dei beni oggetto di causa. Il giudizio, al quale partecipavano anche gli altri comproprietari del bene, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], veniva definito con sentenza n. 733/2020, con la quale il Tribunale accoglieva la domanda principale. Con la sentenza impugnata, n. 2464/2021, la Corte di Appello di Firenze rigettava il gravame interposto dal Porcu avverso la decisione di prime cure, confermandola “integralmente”. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Gli altri intimati, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, il ricorrente lamenta il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione alla mancata ammissione, da parte del giudice di merito, delle istanze istruttorie da lui proposte. Ad avviso del ricorrente, queste ultime avrebbero dovuto essere ammesse, mentre avrebbero dovuto, al contrario, essere escluse le richieste istruttorie articolate dal Mucci, che avrebbero avuto contenuto esplorativo. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per vizio di insufficiente motivazione, essendosi la Corte di Appello pronunciata solo sulla base delle prove ammesse, e non anche di quelle articolate dal Porcu, ed –appunto– non ammesse. In tal modo, secondo il ricorrente, non sarebbe stata scrutinata la sua domanda riconvenzionale di usucapione, pur regolarmente proposta in sede di merito. Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili. In primo luogo, il vizio di insufficienza e contraddittorietà della motivazione esula, ormai dal 2012,dal paradigma del vizio di motivazione utilmente deducibile in Cassazione, a seguito dell’entrata in vigore della novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, convertito in Legge n. 134 del 2012. Sul punto, va infatti ribadito che l’anomalia motivazionale deducibile in Cassazione “… si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione” (Cass. Sez. U , Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 , Rv. 629830), con conseguente esclusione di ogni diverso profilo di vizio della motivazione. In secondo luogo, la censura concernente la mancata ammissione delle istanze istruttorie articolate dal ricorrente nel corso del giudizio di merito non è specifica, sia perché lo stesso non indica quali sarebbero dette istanze, e quale contenuto avrebbero, non ponendo, in tal modo, il collegio in grado di valutarne la decisività; sia perché il Porcu non deduce di aver riproposto in appello, con specifico motivo, le istanze istruttorie non ammesse in prime cure. In terzo luogo, la doglianza concernente il mancato scrutinio della domanda riconvenzionale non tiene conto del fatto che la Corte di merito ha ritenuto che la stessa non potesse trovare alcun ingresso, in presenza di contratto di comodato idoneo a legittimare la detenzione del cespite oggetto di causa (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata, in fondo). Il ricorrente non si confronta con tale passaggio della motivazione, né tiene conto che, in presenza di un titolo legittimante la detenzione del bene, non v’è alcuno spazio per configurare un possesso utile ad usucapionem. Sul punto, va ribadito il principio secondo cui “La presunzione di possesso utile ad usucapionem di cui all'art. 1141 c.c. non opera quando la relazione con la cosa consegua non ad un atto volontario d'apprensione, ma ad un atto o ad un fatto del proprietario – possessore, poiché l'attività del soggetto che dispone della cosa (configurabile come semplicedetenzione o precario) non corrisponde all'esercizio di un diritto reale, non essendo svolta in opposizione al proprietario. In tal caso ladetenzione non qualificata di un bene immobile può mutare in possesso solamente all'esito di un atto d'interversione idoneo ad escludere che il persistente godimento sia fondato sul consenso, sia pure implicito, del proprietario concedente“ (Cass. Sez.2, Sentenza n. 5551 del 15/03/2005 , Rv. 581134, proprio relativa ad una ipotesi di bene concesso in comodato precario; negli stessi termini, cfr. Cass. Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 14593 del 04/07/2011, Rv. 618437; Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 21690 del 14/10/2014, Rv. 632753; Cass. Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 12080 del 17/05/2018, Rv. 648535). La Corte di Appello, sulla base degli elementi istruttori acquisiti al giudizio di merito, afferma che il Porcu non aveva mai allegato alcuna prova di aver compiuto un atto di interversione del possesso, idoneo a mutare la detenzione in possesso, ritenendo insufficiente, a tal fine, il semplice rifiuto di riconsegnarlo, manifestato peraltro nel 2017 (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata). Rispetto a tale decisivo passaggio della motivazione, neppure attinto in modo specifico dalle censure in esame, il ricorrente propone in sostanza una ricostruzione alternativa del fatto, rispetto a quella prescelta dal giudice di merito, senza confrontarsi con il principio, che merita di essere ribadito, secondo cui il motivo di ricorso non può risolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U,Sentenza n. 24148 del 25/10/2013 , Rv. 627790). Né è possibile proporre, in sede di legittimità, una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, posto l’ulteriore principio, che merita esso pure di essere ribadito, secondo cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. 13485del 13/06/2014, Rv. 631330 ). Con il terzo motivo, infine, il ricorrente lamenta la nullità del contratto di comodato per genericità e indeterminatezza del suo oggetto. La censura è inammissibile, in quanto la sentenza impugnata non menziona la specifica questione ed il Porcu non indica in quale momento del giudizio di merito essa sarebbe stata, in ipotesi, introdotta. Inoltre, la doglianza è evidentemente incompatibile con la proposizione della domanda riconvenzionale di usucapione, poiché quest’ultima deve necessariamente avere ad oggetto un bene determinato, identificabile, nel caso specifico, proprio in quello che a suo tempo aveva costituito oggetto del contratto di comodato intercorso tra le parti. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spesedel presente giudizio di legittimità , liquidate come da dispositivo nei confronti della parte controricorrente, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– dell a sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 2.700, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto pe