CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 2022
Cassazione n. 07932/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Salerno ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di riciclaggio già pronunciata dal Tribunale di Salerno con sentenza 6 luglio 2020. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, CAROTENUTO Giuseppe. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo, con cui si lamenta la mancanza di un contributo causale posto in essere dal ricorrente in conseguenza della equivocità e della mancanza di riscontri delle fonti dichiarative, è inammissibile. Il motivo di ricorso risulta infatti proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099) Nel caso di specie, l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi perché fondato su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, non essendo presenti errori nell'applicazione delle regole della logica e nella articolazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità manifeste. Deve peraltro rilevarsi la presenza di un elemento, costituito dal fascicolo fotografico, ritenuto dalla Corte decisivo, con cui il ricorrente nemmeno si confronta. 3.2. Il secondo motivo, con cui si contesta la correttezza della qualificazione giuridica del fatto e la sussistenza del delitto di riciclaggio in ragione di una modifica non definitiva della struttura del bene conseguente alla apposizione di targhe doganali tedesche peraltro scadute, è manifestamente infondato. Infatti, integra il delitto di riciclaggio anche la condotta di chi, dopo avere ricevuto beni di provenienza furtiva, pur senza porre in essere condotte di trasformazione, ponga in essere comportamenti che rendano maggiormente difficoltosa l'individuazione dell'origine delittuosa (Sez. 2, Sentenza n. 46754 del 26/09/2018 - Rv. 274081 - 01). 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod proc pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore