CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 33674/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'assise di appello di Napoli ha confermato la condanna, emessa in data 11 novembre 2020 dalla Corte d'assise di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni quindici di reclusione riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 8 del d. I. 13 maggio 1991 n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, in relazione a due reati di omicidio aggravati ai sensi dell'art. 7 legge n. 203 del 1991 e relativi reati concernenti la detenzione ed il porto delle armi utilizzate per commettere i reati. 2.Considerato che avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando vizi (illogicità della motivazione e violazione di legge in ordine alla inapplicabilità dell'art. 62-bis cod. pen.) non consentiti in sede di legittimità in quanto concernenti il trattamento sanzionatorio, benché sorretto da sufficiente e non manifestamente illogica motivazione nonché da adeguato esame delle deduzioni difensive devolute con l'atto di appello. 2.1. Rilevato invero, che la motivazione della Corte territoriale rende conto della valenza preminente riconosciuta, ai fini del diniego, alla gravità dei reati e ai precedenti penali considerando recessivo il percorso riabilitativo intrapreso e i benefici di cui il ricorrente ha goduto durante la detenzione, con ragionamento sorretto da considerazioni non manifestamente illogiche e non arbitrarie. 2.2. Ritenuto che la motivazione è in linea con la giurisprudenza di questa Corte assolutamente pacifica, secondo la quale, in tema di reati di criminalità organizzata, la concessione delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 8 legge n. 203 del 1991, si fondano su distinti e diversi presupposti, sicché le prime non escludono, ma nemmeno necessariamente implicano, l'applicazione della seconda, poiché l'art 62-bis cod. pen. attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di diversificati dati sintomatici (motivi che hanno determinato il reato, circostanze che lo hanno accompagnato, danno cagionato), gli elementi che possono condurre ad attenuare la pena edittale, mentre l'attenuante di cui all'art. 8 della legge n. 203 del 1991 è conseguenza del valido contributo fornito dall'imputato allo sviluppo delle indagini allo scopo di evitare le ulteriori conseguenze della attività delittuosa (tra le altre, Sez. 2, n. 27808 del 14/03/2019, Furnari, Rv. 276111). 3. Considerato che alla declaratoria d'inammissibilità consegue ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2022 Il Consigliere estensore