Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2021

Cassazione n. 39010/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] a pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 334 cod. pen.. 2.La sentenza è impugnata dall'imputato, che, con il patrocinio del difensore di fiducia, ne chiede l'annullamento per vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.. 3,11 ricorso è inammissibile.

Il motivo di ricorso è diretto a sollecitare alla Corte di legittimità, in presenza della motivazione non manifestamente illogica ovvero carente, la diversa valutazione in fatto della condotta di reato e del giudizio di non particolare tenuità del danno, ricondotto all'apprezzabile deprezzamento del valore dell'auto in sequestro per effetto della condotta dell'imputato. 4.All'inammissibilità dell'impugnazione consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo fissare in euro tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 9 settembre 2021 Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] a Gi. da . [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] a pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 334 cod. pen.. 2.La sentenza è impugnata dall'imputato, che, con il patrocinio del difensore di fiducia, ne chiede l'annullamento per vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.. 3,11 ricorso è inammissibile. Il motivo di ricorso è diretto a sollecitare alla Corte di legittimità, in presenza della motivazione non manifestamente illogica ovvero carente, la diversa valutazione in fatto della condotta di reato e del giudizio di non particolare tenuità del danno, ricondotto all'apprezzabile deprezzamento del valore dell'auto in sequestro per effetto della condotta dell'imputato. 4.All'inammissibilità dell'impugnazione consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo fissare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2021 Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] a Gi. da . [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 39010/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris