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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 marzo 2025

Cassazione n. 19286/2026

Testo disponibile della fonte

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ppello di Firenze;Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiaratoinammissibile;udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’accoglimento dei motivi di ricorso con ogni conseguente statuizioneRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

La Corte di appello di Firenze, con sentenza del11/03/2025, ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze del15/01/2021, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena digiustizia per il delitto allo stesso ascritto al capo a) della rubrica inconcorso, con dissequestro e restituzione al ricorrente di quantoriportato nel verbale di sequestro del 30/11/2017 della Questura di2.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso percassazione, per mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], proponendomotivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessariper la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Vizio della motivazione perché omessa econtraddittoria, con particolare riferimento al giudizio di attendibilitàespresso quanto alle dichiarazioni della persona offesa, costituita partecivile, in assenza di qualsiasi riscontro esterno ed obiettivo al narratodella stessa; la Corte di appello ha omesso di identificare elementi ariscontro e ha reso inoltre una motivazione contraddittoria perché haritenuto rilevante il silenzio degli imputati nel giudizio, nonostante pocoprima avesse affermato che sugli stessi non gravava alcun onere difornire elementi a discolpa; venivano inoltre richiamate una serie diconsiderazioni della Corte di appello quanto alla coimputata [OSCURATO:PERSONA] descrivere la complessiva illogicità della decisione anche quanto alrapporto tra questa e la falsa testimone Buriana.

La difesa ha inoltrecontestato la ricostruzione della Corte di appello quanto alla dinamicadel fatto, alla tipologia di incidente e di danno conseguente, allatotalmente erronea considerazione della tempistica delle denunceproposte dai soggetti coinvolti negli accertamenti, con conseguenteazione della Natalini asseritamente supportata dal [OSCURATO:PERSONA].2.2.

Erronea applicazione della legge penale in relazione agliartt. 629 e 110 cod. pen.; la Corte di appello non ha preso in adeguataconsiderazione le censure difensive quanto all’aver tratto la sussistenzadel dolo da un movente ipotetico, all’aver ritenuto un dato irrilevantea tal fine la mancata schermatura del suo numero di telefono perchiamare la persona offesa, a fronte tra l’altro del comportamento deltutto collaborativo del ricorrente, in assenza di una valida minaccia alfine di ritenere integrata l’estorsione.2.3.

Erronea applicazione della legge penale e violazione dinorme processuali in relazione agli artt. 592 e 605 cod. proc. pen.; laCorte di appello ha condannato il [OSCURATO:PERSONA] alle spese processuali, nonostantela riforma della sentenza di primo grado con riguardo al dissequestro(attesa la mancata considerazione della relativa istanza da parte delgiudice di primo grado, reiterata in appello ed accolta dalla Corte)circostanza che non poteva legittimare la condanna alle spese inveceintervenuta.3.

Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso vengadichiarato inammissibile.4.

Il ricorso proposto è solo parzialmente fondato quantoal terzo motivo di ricorso, mentre nel resto è inammissibile per leragioni che seguono.3.

I primi due motivi di ricorso possono essere trattaticongiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro perchéincentrati sulla sussistenza del fatto ascritto sia quanto all’elementooggettivo, che quanto all’elemento soggettivo, attesa la asseritainattendibilità della persona offesa.3.1.

In via preliminare occorre considerare come nel caso inesame ricorra una c.d.

“doppia conforme”, avendo la sentenza diappello condiviso pienamente le argomentazioni logico argomentativedella sentenza di primo grado.

Inoltre, i motivi proposti sicaratterizzano, anche nella formulazione lessicale, per essere del tuttoreiterativi dei motivi di appello, in mancanza di confronto critico con lamotivazione della sentenza impugnata.

Questa Corte ha affermato, conprincipio che si intende ribadire, che è inammissibile il ricorso percassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello emotivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità dellevalutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia perla genericità delle doglianze che, così prospettate, soloapparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato(Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01).

I motivinon sono dunque consentiti, risolvendosi gli stessi nella proposta dilettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3,n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01), in mancanza di confronto conla motivazione della Corte di appello che ha specificamente ricostruitola condotta imputata (sulla base delle univoche dichiarazioni dellapersona offesa e del materiale acquisito), la qualificazione giuridica ela ricorrenza degli elementi tipici dell’estorsione tentata, tenendo contodi una pluralità di elementi che hanno corroborato le dichiarazioni dellapersona offesa (pag. 11 e seg. dove sono stati valorizzati una serie dielementi obiettivi, oltre alla dichiarazioni della persona offesa, quantoalla effettiva integrazione della tentata estorsione, tenuto conto dellasequenza temporale delle condotte poste in essere, della chiarariferibilità al [OSCURATO:PERSONA] della minaccia mediante un articolato modo diprocedere chiaro segno della consapevolezza dello stesso, dellasignificativa portata delle dichiarazioni della falsa testimone, cheinsieme alla documentazione acquisita sono stati logicamente valutatidai giudici di merito).

La Corte di appello ha dunque motivato in modocompleto, in assenza di aporie o manifesta illogicità, evidenziandocome la azione coordinata del [OSCURATO:PERSONA] e della Carnasciale sia stata direttaconseguenza della previa presentazione da parte della persona offesadella denuncia alla Unipol, affrontando specificamente tutte le censurequi reiterate, anche quanto al chiaro vantaggio che avrebbe potutoottenere.

È stato dunque correttamente applicato il principio di dirittosecondo il quale In tema di estorsione, l'altrui danno, avendonecessariamente connotazione patrimoniale, comprende anche ladesistenza dal tempestivo esercizio di un'azione giudiziaria finalizzataa tutelare un diritto o un interesse, posto che il patrimonio va intesocome un insieme non di beni materiali, ma di rapporti giuridici attivi epassivi aventi contenuto economico, unificati dalla legge in ragionedell'appartenenza al medesimo soggetto (Sez.2, n. 32083 del12/05/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285002-01).5.

È invece fondato il terzo motivo di ricorso, atteso cheeffettivamente il ricorrente sul punto aveva introdotto un motivospecifico, che è stato accolto, come emerge chiaramente dallamotivazione e dal dispositivo della sentenza di appello.

La sentenza sulpunto deve dunque essere annullata senza rinvio, con eliminazioneconseguente della condanna al pagamento delle spese processuali delgrado di appello.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente allacondanna al pagamento delle spese processuali del grado di appello,che elimina, e dichiara inammissibile nel resto il ricorso.Così è deciso, 31/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppello di Firenze;Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiaratoinammissibile;udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’accoglimento dei motivi di ricorso con ogni conseguente statuizioneRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del11/03/2025, ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze del15/01/2021, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena digiustizia per il delitto allo stesso ascritto al capo a) della rubrica inconcorso, con dissequestro e restituzione al ricorrente di quantoriportato nel verbale di sequestro del 30/11/2017 della Questura di2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso percassazione, per mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], proponendomotivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessariper la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Vizio della motivazione perché omessa econtraddittoria, con particolare riferimento al giudizio di attendibilitàespresso quanto alle dichiarazioni della persona offesa, costituita partecivile, in assenza di qualsiasi riscontro esterno ed obiettivo al narratodella stessa; la Corte di appello ha omesso di identificare elementi ariscontro e ha reso inoltre una motivazione contraddittoria perché haritenuto rilevante il silenzio degli imputati nel giudizio, nonostante pocoprima avesse affermato che sugli stessi non gravava alcun onere difornire elementi a discolpa; venivano inoltre richiamate una serie diconsiderazioni della Corte di appello quanto alla coimputata [OSCURATO:PERSONA] descrivere la complessiva illogicità della decisione anche quanto alrapporto tra questa e la falsa testimone Buriana. La difesa ha inoltrecontestato la ricostruzione della Corte di appello quanto alla dinamicadel fatto, alla tipologia di incidente e di danno conseguente, allatotalmente erronea considerazione della tempistica delle denunceproposte dai soggetti coinvolti negli accertamenti, con conseguenteazione della Natalini asseritamente supportata dal [OSCURATO:PERSONA].2.2. Erronea applicazione della legge penale in relazione agliartt. 629 e 110 cod. pen.; la Corte di appello non ha preso in adeguataconsiderazione le censure difensive quanto all’aver tratto la sussistenzadel dolo da un movente ipotetico, all’aver ritenuto un dato irrilevantea tal fine la mancata schermatura del suo numero di telefono perchiamare la persona offesa, a fronte tra l’altro del comportamento deltutto collaborativo del ricorrente, in assenza di una valida minaccia alfine di ritenere integrata l’estorsione.2.3. Erronea applicazione della legge penale e violazione dinorme processuali in relazione agli artt. 592 e 605 cod. proc. pen.; laCorte di appello ha condannato il [OSCURATO:PERSONA] alle spese processuali, nonostantela riforma della sentenza di primo grado con riguardo al dissequestro(attesa la mancata considerazione della relativa istanza da parte delgiudice di primo grado, reiterata in appello ed accolta dalla Corte)circostanza che non poteva legittimare la condanna alle spese inveceintervenuta.3. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso vengadichiarato inammissibile.4. Il ricorso proposto è solo parzialmente fondato quantoal terzo motivo di ricorso, mentre nel resto è inammissibile per leragioni che seguono.3. I primi due motivi di ricorso possono essere trattaticongiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro perchéincentrati sulla sussistenza del fatto ascritto sia quanto all’elementooggettivo, che quanto all’elemento soggettivo, attesa la asseritainattendibilità della persona offesa.3.1. In via preliminare occorre considerare come nel caso inesame ricorra una c.d. “doppia conforme”, avendo la sentenza diappello condiviso pienamente le argomentazioni logico argomentativedella sentenza di primo grado. Inoltre, i motivi proposti sicaratterizzano, anche nella formulazione lessicale, per essere del tuttoreiterativi dei motivi di appello, in mancanza di confronto critico con lamotivazione della sentenza impugnata. Questa Corte ha affermato, conprincipio che si intende ribadire, che è inammissibile il ricorso percassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello emotivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità dellevalutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia perla genericità delle doglianze che, così prospettate, soloapparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato(Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01). I motivinon sono dunque consentiti, risolvendosi gli stessi nella proposta dilettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3,n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01), in mancanza di confronto conla motivazione della Corte di appello che ha specificamente ricostruitola condotta imputata (sulla base delle univoche dichiarazioni dellapersona offesa e del materiale acquisito), la qualificazione giuridica ela ricorrenza degli elementi tipici dell’estorsione tentata, tenendo contodi una pluralità di elementi che hanno corroborato le dichiarazioni dellapersona offesa (pag. 11 e seg. dove sono stati valorizzati una serie dielementi obiettivi, oltre alla dichiarazioni della persona offesa, quantoalla effettiva integrazione della tentata estorsione, tenuto conto dellasequenza temporale delle condotte poste in essere, della chiarariferibilità al [OSCURATO:PERSONA] della minaccia mediante un articolato modo diprocedere chiaro segno della consapevolezza dello stesso, dellasignificativa portata delle dichiarazioni della falsa testimone, cheinsieme alla documentazione acquisita sono stati logicamente valutatidai giudici di merito). La Corte di appello ha dunque motivato in modocompleto, in assenza di aporie o manifesta illogicità, evidenziandocome la azione coordinata del [OSCURATO:PERSONA] e della Carnasciale sia stata direttaconseguenza della previa presentazione da parte della persona offesadella denuncia alla Unipol, affrontando specificamente tutte le censurequi reiterate, anche quanto al chiaro vantaggio che avrebbe potutoottenere. È stato dunque correttamente applicato il principio di dirittosecondo il quale In tema di estorsione, l'altrui danno, avendonecessariamente connotazione patrimoniale, comprende anche ladesistenza dal tempestivo esercizio di un'azione giudiziaria finalizzataa tutelare un diritto o un interesse, posto che il patrimonio va intesocome un insieme non di beni materiali, ma di rapporti giuridici attivi epassivi aventi contenuto economico, unificati dalla legge in ragionedell'appartenenza al medesimo soggetto (Sez.2, n. 32083 del12/05/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285002-01).5. È invece fondato il terzo motivo di ricorso, atteso cheeffettivamente il ricorrente sul punto aveva introdotto un motivospecifico, che è stato accolto, come emerge chiaramente dallamotivazione e dal dispositivo della sentenza di appello. La sentenza sulpunto deve dunque essere annullata senza rinvio, con eliminazioneconseguente della condanna al pagamento delle spese processuali delgrado di appello. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente allacondanna al pagamento delle spese processuali del grado di appello,che elimina, e dichiara inammissibile nel resto il ricorso.Così è deciso, 31/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]
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