CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23865/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
r la correzione dell’errore di fatto contenuto nella sentenza n. 5140dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata nel 2026, della Prima Sezione penale della Corte dicassazioneUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore e procuratore speciale,ricorre, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., avverso la sentenza emessa dallaPrima Sezione penale di questa Corte in data 11 dicembre 2025, con la quale èstato dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso l’ordinanza con la qualela Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato la richiesta volta adottenere la “correzione” del titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza n. 1067del 6 giugno 2001, irrevocabile il 16 maggio 2002, emessa dallo stesso ufficiogiudiziario per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990.Il ricorrente chiedeva, in particolare, che la Corte di assise di appello di ReggioCalabria, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, con laquale era stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della disposizione di cuiall’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui prevedeva come limite minimodi pena detentiva quello di anni otto di reclusione anziché di anni sei,rideterminasse il trattamento sanzionatorio applicato nei suoi confronti per le duecontestazioni di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione alle quali, inconcreto, erano stati applicati due aumenti di pena pari a mesi sei di reclusione,rispetto agli ulteriori sette anni applicati per la fattispecie associativa di cui all’art.74 d.P.R. n. 309 del 1990.La Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l’istanza,evidenziando che la pena in questione era stata già interamente espiata, sicché,in forza dei principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con lesentenze “Ercolano” e “Gatto”, il rapporto esecutivo doveva ritenersi esaurito e ciòera ostativo a qualsiasi richiesta di rideterminazione della pena.Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione DomenicoSciglitano, evidenziando che, nonostante l’espiazione della pena, vi era interessealla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, in quanto il ricorrente eradetenuto in virtù di altra condanna relativa ad una condotta posta in essere primadella dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell’art. 73 d.P.R. n. 309del 1990, sicché avrebbe potuto usufruire della c.d. “fungibilità della pena”,prevista dall’art. 657 cod. proc. pen., in relazione ad una quota di pena detentivasofferta.La Prima Sezione penale di questa Corte, con sentenza dell’11 dicembre 2025,oggetto del ricorso, dichiarava inammissibile il ricorso, ribadendo le medesimeconsiderazioni espresse dalla Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA].2. Il ricorso straordinario proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] di un unico motivo con il quale si lamenta “l’erronea percezione dell’allegatostato esecutivo del ricorrente datato 5 luglio 2021”, il cui esame avrebbeconsentito di apprezzare l’interesse del ricorrente a vedersi computata parte dellapena scontata per il reato di cui all’art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990 rispetto alla penaalla quale è tuttora sottoposto in relazione ad altro titolo di reato, commessocomunque antecedentemente alla richiamata declaratoria di illegittimitàcostituzionale parziale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché proposto al di fuori dei casi in cui èconsentito.2. Deve premettersi che, sulla base della giurisprudenza del tutto pacifica diquesta Corte, è inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto quandol'errore in cui si assume che la Corte di cassazione sia incorsa abbia naturavalutativa e si innesti su un sostrato fattuale correttamente percepito. (Fattispeciedi dedotto mancato rilievo ex officio di questioni prospettate in giudizio dalricorrente e ritenute inammissibili dalla Corte perché pacificamente non devolutein appello: Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022, Spadini, Rv. 283667 – 01).Il rimedio di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. non è esperibile neanche neicasi di conclamato “errore di diritto” (Sez. 5, n. 21939 del 17/04/2018, D’Agostino,Rv. 273062) o di “travisamento del fatto o della prova”, poiché l'istituto èfunzionale a rimuovere i vizi di percezione delle pronunce di legittimità, e nonanche quelli del ragionamento (Sez. 3, n. 11172 del 15/12/2023, dep. 2024,Dema, Rv. 286048 – 01).3. Nel caso in esame, deve radicalmente escludersi che la Prima Sezionepenale di questa Corte sia incorsa in un errore percettivo in relazione allo statodetentivo del ricorrente e alla sua richiesta di rideterminare la pena applicata peri reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, al fine di potersi avvalere di unaeventuale riduzione di pena ai fini dell’applicazione dell’istituto di cui all’art. 657,comma 3, cod. proc. pen. in relazione ad altra condanna per la quale l’esecuzioneera ancora in corso.L’esatto contenuto e le finalità del ricorso proposto dinanzi alla Prima Sezionedella Corte di cassazione sono, infatti, specificamente riportati nella parteintroduttiva della sentenza di inammissibilità dell’11 dicembre 2025 e la Corte hasemplicemente ritenuto che la condizione rappresentata dal ricorrente non valessea superare il fatto che il rapporto esecutivo, relativo alla condanna per i reati dicui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, fosse comunque ormai esaurito e nonconsentisse più una rideterminazione della pena inflitta in continuazione sulla basedei limiti edittali dichiarati parzialmente incostituzionali.La giurisprudenza citata dal ricorrente - secondo cui «l'interesse concreto edirrevocabile sulla base di parametri edittali più favorevoli vigenti a seguito didichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale riguardante iltrattamento sanzionatorio sussiste non solo se la pena non sia stata ancorainteramente espiata, ma anche quando una quota della pena espiata in eccessorispetto alla sopravvenuta cornice edittale più favorevole possa essere imputataalla condanna per altro reato, ai sensi dell'art. 657, comma terzo, cod. proc. pen.,sempre che la detenzione in eccesso sia sofferta dopo la commissione del reatoper cui si chiede la fungibilità» (Sez. 6, n. 27403 del 10/06/2016, Crivello, Rv.267365; Sez. 1, n. 32205 del 26/06/2015, Gomes, Rv. 264620) – esprime, delresto, un’opzione interpretativa che non può dirsi pacifica, non mancandopronunce che non ammettono eccezioni alla declaratoria di inammissibilità delricorso nel caso di esaurimento del rapporto esecutivo: «È inammissibile l'istanzarivolta al giudice dell'esecuzione di rideterminazione della pena illegale, derivanteda dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale incidente sullacommisurazione del trattamento sanzionatorio, qualora la pena detentiva sia statainteramente eseguita, in quanto, agli effetti dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953,n. 87, il rapporto esecutivo si esaurisce con l'espiazione di detta pena, a nullarilevando che debba ancora essere riscossa l'eventuale pena pecuniariacontestualmente irrogata. (Fattispecie in cui il condannato – dopo aver giàscontato la pena della reclusione inflittagli per il delitto di cui all'art. 73, comma 5,d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – aveva chiesto la rideterminazione della pena allastregua delle più favorevoli previsioni edittali tornate in vigore a seguito dellasentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, onde poter commutare, ex art.657, comma 3, cod. proc. pen., la quota di pena detentiva espiata in eccesso inpena pecuniaria, con corrispondente riduzione del debito verso l'erario)» (Sez. 1,n. 20248 del 19/10/2018, Rv. 275811 – 01).4. In ogni caso, risultando manifesta l’assenza di un errore di tipo percettivo,non può che dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, essendo stato lo stessoproposto per censurare un’interpretazione non condivisa delle disposizioninormative richiamate.Segue la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore dellaCassa delle ammende che si ritiene equo determinare nella misura di euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 05/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMario [OSCURATO:PERSONA]