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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 38461/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 23/09/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 640 cod. peri.

Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato contestando la motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità.

Il collegio ritiene che il ricorso sia inammissibile perché reitera - peraltro genericamente - le doglianze proposte con la prima impugnazione senza confrontarsi con l'accurata ed esaustiva motivazione in ordine alla sussistenza di prove indicative del reato contestato offerta dalla Corte territoriale.

Contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello motivava in maniera diffusa circa la sussistenza degli artifici e dei registri indicando come gli stessi fossero identificabili nelle plurime rassicurazioni circa la copertura dell'assegno (pag. 2 della sentenza impugnata) All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 14/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] Presi3iente 2L,5ajet-a, recchione [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 23/09/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 640 cod. peri. Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato contestando la motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità. Il collegio ritiene che il ricorso sia inammissibile perché reitera - peraltro genericamente - le doglianze proposte con la prima impugnazione senza confrontarsi con l'accurata ed esaustiva motivazione in ordine alla sussistenza di prove indicative del reato contestato offerta dalla Corte territoriale. Contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello motivava in maniera diffusa circa la sussistenza degli artifici e dei registri indicando come gli stessi fossero identificabili nelle plurime rassicurazioni circa la copertura dell'assegno (pag. 2 della sentenza impugnata) All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 14/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] Presi3iente 2L,5ajet-a, recchione [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 38461/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris