CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40941/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Roma del 14 gennaio 2021 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in abitazione aggravato ai sensi degli artt. 61 n. 5 e 625 n. 2 cod. pen. e, applicate le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale e con la riduzione di pena per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena di giustizia; in particolare, la Corte di appello ha escluso l'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. e ha ridotto la pena; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, con il quale si duole della qualificazione giuridica del reato, è inammissibile per la sua manifesta infondatezza, essendo il furto avvenuto in un garage costituente pertinenza di un'abitazione privata, ed il motivo si limita a reiterare le doglianze già rigettate dalla Corte di appello con corretti argomenti giuridici; - che il secondo motivo è inammissibile per difetto di interesse, poiché anche laddove fosse applicabile l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., essa non potrebbe comunque incidere sull'esito del giudizio di bilanciamento atteso che ai sensi dell'art. 69, ultimo comma, cod. pen., la recidiva reiterata non può in ogni caso essere ritenuta subvalente rispetto alle attenuanti, cosicché la sua applicazione non potrebbe condurre ad una riduzione della pena, già fissata in misura corrispondente al minimo legale; - che il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché generico, in quanto non si confronta con le ragioni poste dalla Corte di appello a fondamento della decisione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così