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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2021

Cassazione n. 03485/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] L' imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato quella emessa in data 3/10/2019 dal Tribunale di Pavía,appellata dalla imputata, che ha dichiarato questa responsabile del reato di cui all'art. 378 cod. pen., condannandola a pena di giustizia.

Il ricorso deduce: - violazione dell'art. 378 c.p. in relazione alla affermazione di responsabilità non risultando provato che la ricorrente fosse in possesso della documentazione né avendo alcun obbligo in tal senso.

Inoltre non è congrua la ritenuta impossibilità di allontanamento momentaneo della Radulovik dalla abitazione della ricorrente in forza della restrizione agli arresti domiciliari in tale luogo.

Infine, quanto all'elemento soggettivo non è stato considerato che la comunicazione da parte della Radulovik all'U.E.P.E. di quanto riferito ai CC dalla ricorrente escludeva la volontà di sviare le indagini. - Falsa applicazione dell'art. 62bis c.p. n relazione a quanto dedotto in appello in ordine al discostamento dalle richieste di pena del P.M.

Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo é genericamente proposto per questioni di fatto rispetto alla incensurabile motivazione a riguardo della sentenza impugnata ( v. pg. 3 e sg.) con la quale il ricorso non si confronta in alcun modo.

Il secondo motivo è manifestamente infondato rispetto alla corretta ritenuta genericità del motivo di appello.

All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 22.9.2021 Il Consigliere estensore A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] L' imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato quella emessa in data 3/10/2019 dal Tribunale di Pavía,appellata dalla imputata, che ha dichiarato questa responsabile del reato di cui all'art. 378 cod. pen., condannandola a pena di giustizia. Il ricorso deduce: - violazione dell'art. 378 c.p. in relazione alla affermazione di responsabilità non risultando provato che la ricorrente fosse in possesso della documentazione né avendo alcun obbligo in tal senso. Inoltre non è congrua la ritenuta impossibilità di allontanamento momentaneo della Radulovik dalla abitazione della ricorrente in forza della restrizione agli arresti domiciliari in tale luogo. Infine, quanto all'elemento soggettivo non è stato considerato che la comunicazione da parte della Radulovik all'U.E.P.E. di quanto riferito ai CC dalla ricorrente escludeva la volontà di sviare le indagini. - Falsa applicazione dell'art. 62bis c.p. n relazione a quanto dedotto in appello in ordine al discostamento dalle richieste di pena del P.M. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo é genericamente proposto per questioni di fatto rispetto alla incensurabile motivazione a riguardo della sentenza impugnata ( v. pg. 3 e sg.) con la quale il ricorso non si confronta in alcun modo. Il secondo motivo è manifestamente infondato rispetto alla corretta ritenuta genericità del motivo di appello. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22.9.2021 Il Consigliere estensore A
Sentenza Cassazione n. 03485/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris