CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 04348/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]0 LUCA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. si riporta alla memoria depositata con cui ha chiesto l'accoglimento del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di Roma, in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di ME0 LUCA. Il difensore si riporta al ricorso in atti e deposita nomina a sostituto processuale. Ai fini della pratica forense, è presente il Dott. [OSCURATO:PERSONA], iscritto al registro dei praticanti dell'Ordine degli Avvocati di Roma, con tessera n. P78309. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce del 13 marzo 2023 con la quale è stata parzialmente riformata la sentenza di pronunciata dal Tribunale di Brindisi che ha lo aveva condannato per il reato di cui all'art.116, comma 15, D.Igs.n.285 del 2002, con la recidiva nel biennio (commesso il 13 ottobre 2017). I giudici del gravame avevano confermato la condanna disponendo la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ai sensi dell'art. 59, lett.í3), della 1.689/1981. 2. Con il primo motivo, l'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla ritenuta inapplicabilità dell'art. 131 bis cod pen , basata esclusivamente sulla considerazione relativa alla sussistenza di precedenti penali, senza alcuna valutazione circa la effettiva offensività della condotta. Con il secondo motivo, deduce vizio di violaizione di legge. La Corte territoriale aveva proceduto alla conversione della pena detentiva della reclusione in multa ma, trattandosi di reato contravvenzionale, la pena da convertire era quella dell'arresto nella pena dell'ammenda. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è infondato. I giudici di merito hanno reso motivazione pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui, ai fini della valutazione del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame. Al riguardo, il giudice può fare riferimento non solo alle condanne irrevocabili ed agli illeciti sottoposti alla sua cognizione - nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui- ma anche ai reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131 bis cod. pen (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01 )• La Corte territoriale ha richiamato l'esistenza di due precedenti penali specifici, che si pongono dunque come elemento ostativo, osservando altresì che detti precedenti rivelano la particolare pervicacia del ricorrente nel rifiutare il rispetto delle vigenti regole in materia di circolazione stradale. I giudici di merito, dunque,non solo hanno rilevato la abitualità del reato, condizione escludente il beneficio, ma ha per di più fatto riferimento alla negativa personalità dell'imputato, in applicazione dei criteri di cui all'art.133 cod pen. Invero, secondo la costante e consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento al dettato normativo di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., senza che sia necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6 - , n. 55107 del 08/11/2018 Rv. 274647 - 01; Sez. 7 - , Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022 Rv. 283044 - 01). 2. E' invece fondato il secondo motivo. La pronuncia impugnata ha erroneamente convertito la pena della reclusione in multa, laddove il reato contestato, di tipo contravvenzionale, prevede la pena detentiva dell'arresto, convertibile in quella dell'ammenda. 3. Può dunque procedersi all'annullamento senza rinvio eliminando la statuizione impugnata e alla sostituzione della pena dell'arresto con la diversa pena pecuniaria dell'ammenda (computata dai giudici di merito,ai sensi dell'ad, 135 cod. pen, in euro 75 per ogni giorno di pena detentiva). Non ricorrendo valutazioni di tipo discrezionale può infatti applicarsi l'art. 620, lett. I, cod. proc. pen P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sostituzione della pena della reclusione con quella della multa, statuizione che elimina, disponendo la sostituzione della pena detentiva in euro 9.000 di ammenda. Rigetta il ricorso nel resto. Cos