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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40190/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] T avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA]Agostino impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen..

Egli lamenta violazione di legge in relazione al diniego della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis, cod. perì.), contestando la relativa valutazione della Corte d'appello e rilevando la non consentita valorizzazione, a tal fine, di un fatto estraneo all'accusa.

2. Il ricorso è inammissibile.

La prima doglianza non è consentita, perché contesta le valutazioni di merito contenute in sentenza, le quali, però, sono estranee all'ambito di sindacato del giudice di legittimità.

La seconda è manifestamente infondata, ben potendo il giudice di merito valutare, ai fini del giudizio di cui all'art. 131-bis, cit., fatti e comportamenti significativi, indipendentemente dalla loro rilevanza penale; che, dunque, pub.,a- anche essere inesistente o — come nel caso in esame — essere in corso di accertamento in altro processo (nello specifico, l'abusivo smaltimento di rifiuti mediante combustione durante l'allontanamento dal luogo di detenzione).

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 30 sette

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] T avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA]Agostino impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen.. Egli lamenta violazione di legge in relazione al diniego della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis, cod. perì.), contestando la relativa valutazione della Corte d'appello e rilevando la non consentita valorizzazione, a tal fine, di un fatto estraneo all'accusa. 2. Il ricorso è inammissibile. La prima doglianza non è consentita, perché contesta le valutazioni di merito contenute in sentenza, le quali, però, sono estranee all'ambito di sindacato del giudice di legittimità. La seconda è manifestamente infondata, ben potendo il giudice di merito valutare, ai fini del giudizio di cui all'art. 131-bis, cit., fatti e comportamenti significativi, indipendentemente dalla loro rilevanza penale; che, dunque, pub.,a- anche essere inesistente o — come nel caso in esame — essere in corso di accertamento in altro processo (nello specifico, l'abusivo smaltimento di rifiuti mediante combustione durante l'allontanamento dal luogo di detenzione). 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 sette