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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 43373/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ildito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore FRANCA ZACC0( [che ha concluso chiedendo i Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di Taranto, dopo aver rigettato l'istanza dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], di definizione mediante oblazione del procedimento pendente nei suoi confronti per i reati di detenzione abusiva di armi, ex art. 697 cod. pen., e di detenzione di parti di arma comune da sparo, ex artt. 2 e 7, legge n. 895 del 1967, accoglieva l'istanza di giudizio abbreviato.

Con sentenza del 2 ottobre 2020, il Giudice, computata la riduzione per il rito, condannava l'imputato alla pena di due mesi di arresto per la contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen. e lo assolveva, per insussistenza del fatto, dal delitto di cui agli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967.

2. La difesa dell'imputato proponeva gravame, che veniva rigettato dalla Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 25 giugno 2021.

3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza di appello per violazione della disciplina normativa in tema di oblazione.

In base alle doglianze difensive, il Giudice dell'udienza preliminare avrebbe dovuto immediatamente rilevare l'erroneità della qualificazione del fatto effettuata dal Pubblico Ministero e invitarlo a modificare il capo di imputazione con il solo riferimento alla fattispecie contravvenzionale; quindi, avrebbe dovuto accogliere la domanda di ammissione all'oblazione, rituale e tempestiva.

Il ricorrente sostiene inoltre che il Procuratore generale presso la Corte di appello aveva richiesto la sospensione del dibattimento, affinché venisse assegnato all'imputato il termine per effettuare il pagamento di una somma di denaro ai fini dell'estinzione del reato per oblazione, e precisa che sarebbe del tutto illogica la considerazione effettuata dal giudice di appello circa la mancata reiterazione della domanda di oblazione in sede di discussione finale, poiché il giudice del primo grado aveva la disponibilità del fascicolo, nel quale la domanda di ammissione all'oblazione era inserita.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, poiché volto a prospettare doglianze coperte da preclusione.

1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'istanza di ammissione all'oblazione, già respinta, può essere riproposta fino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado, sicché è tardiva la richiesta formulata dall'imputato successivamente alle conclusioni del pubblico ministero (Sez. 3, n. 38435 del 14/09/2021, Annunziata, Rv. 282409-01; Sez. 3, n. 43770 del 11/10/2012, Bua, Rv. 253608-01).

1.2. Nel caso ora in esame, la sentenza di appello non è affetta dai vizi denunciati dal ricorrente, laddove ha confermato la sentenza di primo grado.

Dalla scansione dei fatti processuali, così come ricostruiti dal giudice di appello, emerge che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] avanzò dapprima domanda di oblazione che venne rigettata dal Giudice dell'udienza preliminare; poi, avanzò richiesta di svolgimento del giudizio con le forme del rito abbreviato; infine, concluse in sede di discussione chiedendo l'emissione di una generica pronuncia assolutoria.

Non risulta invece la riproposizione della domanda di oblazione prima della discussione finale.

L'art. 162-bis, quinto comma, cod. pen., consente alla difesa dell'imputato di riproporre, entro l'inizio della discussione finale, la domanda rigettata di oblazione.

Ne consegue non solo che è tardiva la domanda di oblazione riproposta dopo le conclusioni del Pubblico Ministero, ma anche che è preclusa alla difesa la possibilità di prospettare in sede di impugnazione un'asserita erroneità del rigetto s-3 dell'originaria domanda di oblazione successivamente non riproposta.

Né può valere in senso contrario la circostanza che l'originaria domanda di oblazione era contenuta nel fascicolo e che il Giudice dell'udienza preliminare avrebbe potuto comunque provvedere in proposito, poiché non può essere superato il disposto dell'art. 162-bis, quinto comma, cod. pen.

Tra l'altro, il giudice di appello ha correttamente notato che nella sentenza di primo grado il Giudice dell'udienza preliminare non ha operato una diversa qualificazione del fatto - come prospettato dalla difesa dell'imputato nell'atto di appello e ora nel ricorso -, ma ha emesso una sentenza di assoluzione per uno dei reati contestati e di condanna per l'altro reato.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma indicata nel seguente dispositivo, non potendosi escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione del ricorso.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ildito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore FRANCA ZACC0( [che ha concluso chiedendo i Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di Taranto, dopo aver rigettato l'istanza dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], di definizione mediante oblazione del procedimento pendente nei suoi confronti per i reati di detenzione abusiva di armi, ex art. 697 cod. pen., e di detenzione di parti di arma comune da sparo, ex artt. 2 e 7, legge n. 895 del 1967, accoglieva l'istanza di giudizio abbreviato. Con sentenza del 2 ottobre 2020, il Giudice, computata la riduzione per il rito, condannava l'imputato alla pena di due mesi di arresto per la contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen. e lo assolveva, per insussistenza del fatto, dal delitto di cui agli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967. 2. La difesa dell'imputato proponeva gravame, che veniva rigettato dalla Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 25 giugno 2021. 3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza di appello per violazione della disciplina normativa in tema di oblazione. In base alle doglianze difensive, il Giudice dell'udienza preliminare avrebbe dovuto immediatamente rilevare l'erroneità della qualificazione del fatto effettuata dal Pubblico Ministero e invitarlo a modificare il capo di imputazione con il solo riferimento alla fattispecie contravvenzionale; quindi, avrebbe dovuto accogliere la domanda di ammissione all'oblazione, rituale e tempestiva. Il ricorrente sostiene inoltre che il Procuratore generale presso la Corte di appello aveva richiesto la sospensione del dibattimento, affinché venisse assegnato all'imputato il termine per effettuare il pagamento di una somma di denaro ai fini dell'estinzione del reato per oblazione, e precisa che sarebbe del tutto illogica la considerazione effettuata dal giudice di appello circa la mancata reiterazione della domanda di oblazione in sede di discussione finale, poiché il giudice del primo grado aveva la disponibilità del fascicolo, nel quale la domanda di ammissione all'oblazione era inserita.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, poiché volto a prospettare doglianze coperte da preclusione. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'istanza di ammissione all'oblazione, già respinta, può essere riproposta fino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado, sicché è tardiva la richiesta formulata dall'imputato successivamente alle conclusioni del pubblico ministero (Sez. 3, n. 38435 del 14/09/2021, Annunziata, Rv. 282409-01; Sez. 3, n. 43770 del 11/10/2012, Bua, Rv. 253608-01). 1.2. Nel caso ora in esame, la sentenza di appello non è affetta dai vizi denunciati dal ricorrente, laddove ha confermato la sentenza di primo grado. Dalla scansione dei fatti processuali, così come ricostruiti dal giudice di appello, emerge che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] avanzò dapprima domanda di oblazione che venne rigettata dal Giudice dell'udienza preliminare; poi, avanzò richiesta di svolgimento del giudizio con le forme del rito abbreviato; infine, concluse in sede di discussione chiedendo l'emissione di una generica pronuncia assolutoria. Non risulta invece la riproposizione della domanda di oblazione prima della discussione finale. L'art. 162-bis, quinto comma, cod. pen., consente alla difesa dell'imputato di riproporre, entro l'inizio della discussione finale, la domanda rigettata di oblazione. Ne consegue non solo che è tardiva la domanda di oblazione riproposta dopo le conclusioni del Pubblico Ministero, ma anche che è preclusa alla difesa la possibilità di prospettare in sede di impugnazione un'asserita erroneità del rigetto s-3 dell'originaria domanda di oblazione successivamente non riproposta. Né può valere in senso contrario la circostanza che l'originaria domanda di oblazione era contenuta nel fascicolo e che il Giudice dell'udienza preliminare avrebbe potuto comunque provvedere in proposito, poiché non può essere superato il disposto dell'art. 162-bis, quinto comma, cod. pen. Tra l'altro, il giudice di appello ha correttamente notato che nella sentenza di primo grado il Giudice dell'udienza preliminare non ha operato una diversa qualificazione del fatto - come prospettato dalla difesa dell'imputato nell'atto di appello e ora nel ricorso -, ma ha emesso una sentenza di assoluzione per uno dei reati contestati e di condanna per l'altro reato. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma indicata nel seguente dispositivo, non potendosi escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione del ricorso. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d
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