CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 32390/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della SostitutaProcuratrice generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto emettersi declaratoriadi inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza resa in data 6 febbraio 2026 la Corte d’appello di Romaconfermava la sentenza emessa il 25 maggio 2023 dal Tribunale di Latina con laquale l’imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato colpevole del reato diricettazione e condannato alle pene di legge.2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando ununico motivo di doglianza, con il quale deduceva erronea applicazione dell’art.159, terzo comma, cod. pen. nonché manifesta illogicità e contraddittorietàdella motivazione in relazione alla omessa dichiarazione di estinzione del reatoper intervenuta prescrizione.Assumeva che, ad onta di quanto affermato dalla Corte d’appello inrelazione al periodo complessivo di sospensione del termine di prescrizione delreato, il rinvio, ad opera del giudice di primo grado, della trattazione delprocedimento dall’udienza del 23 aprile 2018 a quella del 14 marzo 2019 erastato disposto in relazione alla richiesta della difesa di un rinvio dell’udienza perlegittimo impedimento del difensore, richiesta che era stata avanzata a mezzofax il 22 aprile 2018, alle ore 18,48, con la quale era stato rappresentato che indata 23 aprile 2018 il difensore sarebbe stato impegnato nella difesa di dueimputati per un giudizio direttissimo davanti al Tribunale di Roma.Deduceva inoltre che all’udienza del 23 aprile 2018 era stata avanzatarituale richiesta di rinvio per legittimo impedimento, in relazione alla qualedoveva essere applicata la sospensione del termine di prescrizione persessantuno giorni.Concludeva sul punto rassegnando che il reato era stato commesso in data17 marzo 2015, e che al termine di prescrizione prorogato, pari a dieci anni,doveva essere aggiunto un periodo complessivo di sospensione del termine diprescrizione pari a duecentocinquantanove giorni, così che il reato si eraprescritto in data 2 dicembre 2025, pertanto in epoca antecedente all’emissionedella sentenza di appello.Deduceva, infine, che la Corte d’appello aveva erroneamente interpretatol’istanza avanzata dalla difesa all’udienza del 23 aprile 2018 come una merarichiesta di rinvio, laddove in realtà si era trattato di una richiesta di rinviodell’udienza per legittimo impedimento del difensore.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere rigettato per essere l’unico motivo infondato.La consultazione degli atti, ai quali la Corte ha accesso in ragione dellanatura processuale della doglianza, consente di apprezzare che all’udienza del23 aprile 2018 il [OSCURATO:PERSONA] ha dato atto del deposito, il giorno precedente, dellarichiesta del difensore di fiducia dell’imputato di rinvio per legittimoimpedimento, che il difensore presente all’udienza si è rimesso alla decisionedel giudice, che il [OSCURATO:PERSONA] ha sospeso i termini di prescrizione rinviando ilprocedimento all’udienza del 14 marzo 2019 (il verbale di udienza così recita:“Vi è istanza di rinvio del difensore di fiducia per legittimo impedimento. Ladifesa si rimette. Il Pubblico Ministero si rimette. [OSCURATO:PERSONA], sospesi i terminiprescrizionali, rinvia il presente procedimento all’udienza del 14 marzo 2019”).Dunque il giudice, alla detta udienza del 23 aprile 2018, diversamente daquanto statuito nel corso delle successive udienze dell’11 luglio 2019, del 13gennaio 2022 e del 9 marzo 2023 (in occasione delle quali ha espressamenteritenuto la legittimità dell’impedimento addotto dal difensore), hasemplicemente rinviato il procedimento sospendendo i termini di prescrizione,senza emettere alcuna statuizione in relazione alla legittimità dell’impedimentoaddotto dal difensore con istanza inviata via fax il giorno prima dell’udienza.Con tale istanza, peraltro, il difensore di fiducia non aveva dichiaratoalcunché in ordine all’impossibilità di farsi sostituire all’udienza del 23 aprile2018.Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, al quale ilCollegio intende dare continuità, l'impegno professionale del difensore in altroprocedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assolutaimpossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420 ter, comma quinto, cod. proc.pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appenaconosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente leragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diversoprocesso; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensoreche possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità diavvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo acui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (v., in tal senso,Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, Torchio, Rv. 262912 – 01).Nel caso di specie, pertanto, deve ritenersi che il [OSCURATO:PERSONA] – diversamente daquanto statuito nel corso delle tre diverse udienze sopra richiamate - non abbiaritenuto la legittimità dell’impedimento del difensore in ragione del fatto che conl’istanza di differimento non era stata rappresentata l'impossibilità di avvalersidi un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cuiintendeva partecipare sia in quello di cui chiedeva il rinvio.Qualora il giudice, su richiesta del difensore, accordi un rinvio della udienza,pur in mancanza delle condizioni che integrano un legittimo impedimento perconcorrente impegno professionale del difensore, il corso della prescrizione èsospeso per tutta la durata del differimento, discrezionalmente determinato dalgiudice avuto riguardo alle esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, aidiritti e alle facoltà delle parti coinvolte nel processo e ai principi costituzionali diragionevole durata del processo e di efficienza della giurisdizione(Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, Torchio, Rv. 262914 – 01; v., nello stessosenso, Sez. 3, n. 19687 del 21/03/2018, Tudisca, Rv. 273057 – 01).Premesso che il decorso del termine di prescrizione inizia, per i reaticonsumati, dal giorno in cui si è esaurita la condotta illecita e, quindi, ilcomputo incomincia con le ore zero del giorno successivo a quello in cui si èmanifestata compiutamente la previsione criminosa e termina alle oreventiquattro del giorno finale calcolato secondo il calendario comune (cfr., Sez.6, n. 4698 del 16/03/1998, Carpinteri, Rv. 211066; Sez. 3, n. 23259 del29/04/2015, Richichi, Rv. 263650), evidenzia il Collegio come, nella fattispecie,a fronte di una condotta consumata il 7 maggio 2015, applicando - per il reatoritenuto - il termine ordinario di prescrizione (comprensivo della duratamassima per gli intervenuti eventi interruttivi) pari ad anni dieci, a cui siaggiungono i sessantuno giorni complessivi (sessanta giorni, più la duratadell'impedimento, giusta la previsione dell'art. 159, comma primo, n. 3 cod.pen., nel testo introdotto dall'art. 6 della l. n. 251 del 2005: Sez. U, n. 4909 del18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262913, cit.) per il differimento dispostodall’11 luglio 2019 all’8 aprile 2021 per legittimo impedimento del difensore,ulteriori sessantuno giorni per il differimento disposto dal 13 gennaio 2022 al 9marzo 2023 per legittimo impedimento del difensore, ulteriori sessantuno giorniper il differimento disposto dal 9 marzo 2023 al 25 maggio 2025 per legittimoimpedimento del difensore, ulteriori trecentoventicinque giorni per ildifferimento semplice disposto dal 23 aprile 2018 al 14 marzo 2019, percomplessivi 508 giorni di sospensione, è possibile pervenire alla data "finale" dicompimento della prescrizione alla data del 27 settembre 2026, dunquesuccessivamente alla data di emissione della presente sentenza (11 giugno2026).Restano, pertanto, esclusi i vizi di violazione di legge e della motivazionedenunciati.2. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiaratoinammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 11/06/2026.Il Consigliere estensore La PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]