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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34151/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 6/12/2021 emessa dal G.i.p. del Tribunale di fermini [OSCURATO:PERSONA] -che il ricorso è stato proposto avverso una ordinanza di archiviazione adottata dal Giudice delle indagini preliminari ai sensi degli artt, 409 e 410 cod. proc. per motivi di merito attinenti -sotto i distinti profili dell'inosservanza delle norme processuali e di vizi della motivazione- alla valutazione degli elementi di prova raccolti nel corso delle indagini preliminari; -che, successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'ordinanza di archiviazione emessa all'esito dell'udienza camerale non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica ai sensi dell'art. 410-bis, cod. proc. pen., dunque nei soli casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, cod. prod. pen., quelli, cioè, di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale (Sez. 6, n. 18847 del 06/03/2018, Panzani, Rv. 272932; v., inoltre, Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, B., Rv. 273371); -che, in tal caso, la Corte provvede a dichiarare l'inamrnissibilita con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014); Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 6/12/2021 emessa dal G.i.p. del Tribunale di fermini [OSCURATO:PERSONA] -che il ricorso è stato proposto avverso una ordinanza di archiviazione adottata dal Giudice delle indagini preliminari ai sensi degli artt, 409 e 410 cod. proc. per motivi di merito attinenti -sotto i distinti profili dell'inosservanza delle norme processuali e di vizi della motivazione- alla valutazione degli elementi di prova raccolti nel corso delle indagini preliminari; -che, successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'ordinanza di archiviazione emessa all'esito dell'udienza camerale non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica ai sensi dell'art. 410-bis, cod. proc. pen., dunque nei soli casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, cod. prod. pen., quelli, cioè, di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale (Sez. 6, n. 18847 del 06/03/2018, Panzani, Rv. 272932; v., inoltre, Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, B., Rv. 273371); -che, in tal caso, la Corte provvede a dichiarare l'inamrnissibilita con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014); Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 34151/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris