Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 luglio 2023

Cassazione n. 27511/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

onsigliere - Rel.

ORDINANZA sul ricorso 19503/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].EM. [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’Amministratore e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 34 Pec: -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, via dei [OSCURATO:PERSONA] n. 10/e; pec: -controricorrente – nonchécontro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la sentenza n. 3082/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: la società [OSCURATO:SOCIETA] ha impugnato con ricorso per cassazione affidato a tre motivi la sentenza della Corte d’Appello di Roma pubblicata in data 27/4/2021 che, in accoglimento dell’appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] srl, ha dichiarato l’inefficacia dell’atto di cessione del ramo d’azienda di cui aveva beneficiato La PE.EM, condannando quest’ultima alla restituzione dello stesso ramo d’azienda; ha resistito con controricorso il Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] srl; nelle more della fissazione dell’adunanza camerale pe r la trattazione del ricorso la ricorrente ha notificato un atto di rinuncia al ricorso,cui ha fatto seguito l’accettazione della parte controricorrente; il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni; l’atto di rinuncia e quello diaccettazione sono regolari: s’impone la dichiarazione di estinzione del giudizio senza provvedere sulle spese ai sensi dell’art. 391, co. 4, c.p.c., attesa la condotta delle parti; p.q. m. la Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Cons

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onsigliere - Rel. ORDINANZA sul ricorso 19503/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].EM. [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’Amministratore e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 34 Pec: -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, via dei [OSCURATO:PERSONA] n. 10/e; pec: -controricorrente – nonchécontro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la sentenza n. 3082/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: la società [OSCURATO:SOCIETA] ha impugnato con ricorso per cassazione affidato a tre motivi la sentenza della Corte d’Appello di Roma pubblicata in data 27/4/2021 che, in accoglimento dell’appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] srl, ha dichiarato l’inefficacia dell’atto di cessione del ramo d’azienda di cui aveva beneficiato La PE.EM, condannando quest’ultima alla restituzione dello stesso ramo d’azienda; ha resistito con controricorso il Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] srl; nelle more della fissazione dell’adunanza camerale pe r la trattazione del ricorso la ricorrente ha notificato un atto di rinuncia al ricorso,cui ha fatto seguito l’accettazione della parte controricorrente; il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni; l’atto di rinuncia e quello diaccettazione sono regolari: s’impone la dichiarazione di estinzione del giudizio senza provvedere sulle spese ai sensi dell’art. 391, co. 4, c.p.c., attesa la condotta delle parti; p.q. m. la Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di Cons
Sentenza Cassazione n. 27511/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris