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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 31432/2022

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to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 24875-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, '[OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1832/3/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata il 13/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 24875 sez.

MT - ud. 28-09-2022 -2- [?..g. 24875/2020 [OSCURATO:PERSONA] srl c/ Agenzia delle Entrate RllUtO che: La s;ocietà [OSCURATO:PERSONA] srl ricorre per la cassazione della sentenza (lena CTR della Toscana che, in controversia su impugnazione di avviso di a cce rtamento in rettifica della categoria catastale a mezzo di liwiazione catastale DOCFA resa ai sensi dell'art. 1, comma 22, L. n. 208/2015, relativamente ad un immobile censito in catasto C.C.

Prato (codice G999) in via dei Fossi n. 12 p.

T catastalmente identificato in fogno 80, Particella27, subalterno 528, ha rigettato l'appello della !:-;ocietà, confermando integralmente la sentenza di prime cure e per!.3nto escludendo la possibilità di rettificare la rendita per gli immobile di cui la ricorrente è proprietaria.

La ,r.,TR ha statuito che "la sentenza dei primi giudici va confermata in rat-c.

Costante è stato l'orientamento dei primi giudici su una irciteplicità di sentenze (nove) come riportato nelle controdeduzioni dell'Ufficio.

Anche questa .Regionale (sez.6) di recente si è pronunciata sulio stesso argomento.

Si conferma quindi la possibilità da parte del contribuente di presentare Docfa, come da art. 1, comma 22, legge n. .208/2015, soltanto in quelle situazioni in cui all'immobile che risulti dcc,-3tastato sia stata attribuita una rendita determinata sulla base dei criteTri già previsti dalla circolare 6T del 2012 e riconfermati dalla nuova iscice, includendovi gli impianti produttivi che ora invece debbono essere scorporati".

Ed ancora "non esiste la possibilità, come ira.3.,-opriamente dedotto, che la legge di stabilità riportata consenta la possibilità di revisione della rendita in modo generalizzato e senza la dimostrazione dell'esistenza di impianti produttivi da scorporare e senza la prova che detti impianti fossero effettivamente stati considerati nell'attribuzione della rendita in atti".

L'Agenzia delle Entrate si costituisce con controricorso.

La ricorrente depgsita memoria, con la quale rileva la non applicabilità alla fattispecie la :-;,:mt:enza richiamata nella proposta - per quanto di attinenza- alla fattispecie; pur essendo l'unico motivo relativo agli art. 21 e 22

I. 208715 non riguarda i presupposti applicativi .della legge, ma la quanficazione da attribuire alla torre, che avrebbero dovuto far propendere per l'accoglimento.

Si può correggere la rendita proposta da[OSCURATO:PERSONA]fficio quando la situazione sia diversa rispetto a quella denunziata in origine.

Considerato che: Con 'unico motivo si deduce, in relazione all'art. 1, commi 21 e 22,

I. 208/2015 in combinato disposto con gli artt. 4 D.M. 701/1994 e 17 RIDI.. 652/1939, per avere la CTR statuito che il calcolo di una nuova rendita è possibile solo ove la nuova stima presenti elementi di novità su ciò che debba essere considerato.

Rigevato che: Non sussiste immediata evidenza decisoria, visto l'art. 375 c.p.c.

P.Q.M.

Wnvia la causa alla sezione quinta.

Roma, 28 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA].

An sco E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 24875-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, '[OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1832/3/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata il 13/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 24875 sez. MT - ud. 28-09-2022 -2- [?..g. 24875/2020 [OSCURATO:PERSONA] srl c/ Agenzia delle Entrate RllUtO che: La s;ocietà [OSCURATO:PERSONA] srl ricorre per la cassazione della sentenza (lena CTR della Toscana che, in controversia su impugnazione di avviso di a cce rtamento in rettifica della categoria catastale a mezzo di liwiazione catastale DOCFA resa ai sensi dell'art. 1, comma 22, L. n. 208/2015, relativamente ad un immobile censito in catasto C.C. Prato (codice G999) in via dei Fossi n. 12 p. T catastalmente identificato in fogno 80, Particella27, subalterno 528, ha rigettato l'appello della !:-;ocietà, confermando integralmente la sentenza di prime cure e per!.3nto escludendo la possibilità di rettificare la rendita per gli immobile di cui la ricorrente è proprietaria. La ,r.,TR ha statuito che "la sentenza dei primi giudici va confermata in rat-c. Costante è stato l'orientamento dei primi giudici su una irciteplicità di sentenze (nove) come riportato nelle controdeduzioni dell'Ufficio. Anche questa .Regionale (sez.6) di recente si è pronunciata sulio stesso argomento. Si conferma quindi la possibilità da parte del contribuente di presentare Docfa, come da art. 1, comma 22, legge n. .208/2015, soltanto in quelle situazioni in cui all'immobile che risulti dcc,-3tastato sia stata attribuita una rendita determinata sulla base dei criteTri già previsti dalla circolare 6T del 2012 e riconfermati dalla nuova iscice, includendovi gli impianti produttivi che ora invece debbono essere scorporati". Ed ancora "non esiste la possibilità, come ira.3.,-opriamente dedotto, che la legge di stabilità riportata consenta la possibilità di revisione della rendita in modo generalizzato e senza la dimostrazione dell'esistenza di impianti produttivi da scorporare e senza la prova che detti impianti fossero effettivamente stati considerati nell'attribuzione della rendita in atti". L'Agenzia delle Entrate si costituisce con controricorso. La ricorrente depgsita memoria, con la quale rileva la non applicabilità alla fattispecie la :-;,:mt:enza richiamata nella proposta - per quanto di attinenza- alla fattispecie; pur essendo l'unico motivo relativo agli art. 21 e 22 I. 208715 non riguarda i presupposti applicativi .della legge, ma la quanficazione da attribuire alla torre, che avrebbero dovuto far propendere per l'accoglimento. Si può correggere la rendita proposta da[OSCURATO:PERSONA]fficio quando la situazione sia diversa rispetto a quella denunziata in origine. Considerato che: Con 'unico motivo si deduce, in relazione all'art. 1, commi 21 e 22, I. 208/2015 in combinato disposto con gli artt. 4 D.M. 701/1994 e 17 RIDI.. 652/1939, per avere la CTR statuito che il calcolo di una nuova rendita è possibile solo ove la nuova stima presenti elementi di novità su ciò che debba essere considerato. Rigevato che: Non sussiste immediata evidenza decisoria, visto l'art. 375 c.p.c. P.Q.M. Wnvia la causa alla sezione quinta. Roma, 28 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]. An sco E
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