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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 maggio 2026

Cassazione n. 27605/2026

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lla Corte di appello di Cagliarivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che il procedimento si celebra in camera di consiglio concontraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di ritualerichiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso;dato atto che l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, non ha depositatoconclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello ha confermato la pronunciaemessa in data 13/10/2023 del Tribunale di Oristano che aveva dichiaratoDavide [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti di truffa aggravata (capi 1 e 2), conirrogazione della pena di mesi 9 di reclusione ed euro 90,00 di multa, previoriconoscimento di attenuanti generiche equivalenti alla aggravante contestata.2.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,tramite il difensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale si deducel’omessa valutazione, da parte della Corte territoriale, dei motivi nuovi di appello,tempestivamente depositati in via telematica data 17/10/2025, con i quali erastato chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reatisottoposti a giudizio e quelli già giudicati con sentenze irrevocabili emesse dallaCorte di appello di L’Aquila in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dal Tribunale di Varese in data20/03/2024.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile essendo generico l’unico motivo proposto.2.

Il ricorrente lamenta l’omessa pronuncia in ordine ai motivi nuovidepositati in via telematica presso la cancelleria della Corte di appello diCagliari, ma la deduzione è del tutto aspecifica non risultando compiegato alricorso l’atto contenente i motivi nuovi non esaminati e, in allegato, le sentenzeirrevocabili aventi ad oggetto i reati da porre in continuazione con quello oggettodel giudizio pendente avanti i giudici di secondo grado.Il principio della c.d. autosufficienza del ricorso per cassazione in materiapenale imponeva al ricorrente un preciso onere di allegazione in tale senso ocomunque, ai sensi dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art.7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, la precisa indicazione alla cancelleriadel giudice che ha emesso il provvedimento impugnato di compiegare, al ricorsoda trasmettere alla Corte, la copia dell’atto di interesse che l’ufficio deve inserirein apposito fascicolo, se non già trasmesso, ovvero attestarne la mancanza, senon risulta presente nella documentazione processuale.Tale difetto di allegazione non consente neppure di verificare la tempestivitàdei motivi nuovi proposti, la loro inerenza ai temi specificati nei capi e punti delladecisione investiti dall'originario atto di impugnazione e comunque la circostanzarelativa alla irrevocabilità delle sentenze relative ai reati da porre incontinuazione con quelli da giudicare in data successiva al deposito dell’appelloprincipale.3.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado digiudizio e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma dieuro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIAPAOLA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Corte di appello di Cagliarivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che il procedimento si celebra in camera di consiglio concontraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di ritualerichiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso;dato atto che l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, non ha depositatoconclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello ha confermato la pronunciaemessa in data 13/10/2023 del Tribunale di Oristano che aveva dichiaratoDavide [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti di truffa aggravata (capi 1 e 2), conirrogazione della pena di mesi 9 di reclusione ed euro 90,00 di multa, previoriconoscimento di attenuanti generiche equivalenti alla aggravante contestata.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,tramite il difensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale si deducel’omessa valutazione, da parte della Corte territoriale, dei motivi nuovi di appello,tempestivamente depositati in via telematica data 17/10/2025, con i quali erastato chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reatisottoposti a giudizio e quelli già giudicati con sentenze irrevocabili emesse dallaCorte di appello di L’Aquila in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dal Tribunale di Varese in data20/03/2024.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile essendo generico l’unico motivo proposto.2. Il ricorrente lamenta l’omessa pronuncia in ordine ai motivi nuovidepositati in via telematica presso la cancelleria della Corte di appello diCagliari, ma la deduzione è del tutto aspecifica non risultando compiegato alricorso l’atto contenente i motivi nuovi non esaminati e, in allegato, le sentenzeirrevocabili aventi ad oggetto i reati da porre in continuazione con quello oggettodel giudizio pendente avanti i giudici di secondo grado.Il principio della c.d. autosufficienza del ricorso per cassazione in materiapenale imponeva al ricorrente un preciso onere di allegazione in tale senso ocomunque, ai sensi dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art.7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, la precisa indicazione alla cancelleriadel giudice che ha emesso il provvedimento impugnato di compiegare, al ricorsoda trasmettere alla Corte, la copia dell’atto di interesse che l’ufficio deve inserirein apposito fascicolo, se non già trasmesso, ovvero attestarne la mancanza, senon risulta presente nella documentazione processuale.Tale difetto di allegazione non consente neppure di verificare la tempestivitàdei motivi nuovi proposti, la loro inerenza ai temi specificati nei capi e punti delladecisione investiti dall'originario atto di impugnazione e comunque la circostanzarelativa alla irrevocabilità delle sentenze relative ai reati da porre incontinuazione con quelli da giudicare in data successiva al deposito dell’appelloprincipale.3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado digiudizio e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma dieuro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIAPAOLA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27605/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris