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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 marzo 2021

Cassazione n. 12066/2022

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la seguente C.-Ke ORDINANZA sul ricorso iscritto n.

RG 11002-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, domiciliati in ROMA, alla piazza CAVOUR, presso la cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante in carica, PALAGIO & [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA presso la cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, alla piazza CAVOUR, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - resistenti - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n.

RG 14089/2018 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 23/03/2021; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che chiede alla Corte di Cassazione di accogliere l'istanza di regolamento di competenza e, per l'effetto, di cassare l'ordinanza di sospensione ex art.295 cod. proc. civ. emessa dal Tribunale di Firenze; osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA], quale erede testamentario (per testamento olografo) di [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. hanno proposto dinanzi al Tribunale di Firenze, con atto di citazione notificato il data 16/12/2018, azione revocatoria, nei confronti di atti di conferimento di beni immobili (in data 19/06/2014) e di stipulazione di una locazione per diciotto anni (in data 4/08/2015) posti in essere da [OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] S.a.s.) e dalla Società semplice [OSCURATO:PERSONA] in favore della [OSCURATO:PERSONA] LTD.

I convenuti hanno chiesto la sospensione del processo.

L'istanza è stata disattesa una prima volta e successivamente reiterata.

Il Tribunale di Firenze ha, con ordinanza in data 23/03/2021, disposto la sospensione necessaria del processo, ai sensi dell'art. 295 Ric. 2021 n. 11002 sez.

M3 - Ad. 24-02-2022 -2- cod. proc. civ., in attesa dell'esito del giudizio volto ad accertare la sussistenza della qualità di erede in capo a [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ricorrono contro il provvedimento di sospensione. [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. e la dalla Società semplice [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato, in via telematica, memorie ai sensi dell'art. 47, comma 5, cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] al quale il ricorso, tradotto in lingua inglese, è stato notificato, non ha svolto attività difensiva.

Il P.G. ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. e la Società semplice [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato, parimenti in via telematica, note illustrative nelle quali hanno ribadito la sussistenza dei presupposti per fare luogo alla sospensione necessaria del processo.

Il ricorso avverso l'ordinanza di sospensione del processo adottata dal Tribunale di Firenze in data 23/03/2021 è fondato e deve essere accolto, disponendosi la prosecuzione del processo, in quanto: [OSCURATO:PERSONA] è erede testamentario (come già rilevato per testamento olografo) di [OSCURATO:PERSONA], deceduto il 29/01/2009.

Il testamento olografo è stato impugnato dal fratello del testatore [OSCURATO:PERSONA], il quale è deceduto a sua volta il 25/10/2014 e il giudizio è stato proseguito dalla figlia e da due legatari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale di Firenze ha, con sentenza n. 856 del 2018, rigettato la domanda di inefficacia della disposizione testamentaria e in precedenza lo stesso Tribunale aveva rigettato la querela di falso Ric. 2021 n. 11002 sez.

M3 - Ad. 24-02-2022 -3- proposta da [OSCURATO:PERSONA], e la sentenza era stata confermata dalla Corte di Appello di Firenze, con conseguente riconoscimento dell'autenticità del testamento olografo.

La causa vertente sull'inefficacia della disposizione testamentaria pende tuttora in appello dinanzi alla Corte territoriale.

La causa pendente in appello e quella tuttora pendente in primo grado vertono tra parti non pienamente coincidenti, in quanto nella presente controversia sono parti [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. da un lato e [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. e la Società semplice [OSCURATO:PERSONA] dall'altro, nonché e la Persimmon & [OSCURATO:PERSONA], mentre la causa di impugnativa del testamento verte — tuttora — tra i legatari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da un lato e [OSCURATO:PERSONA] dall'altro.

Ciò posto, alla stregua della giurisprudenza nomofilattica di questa Corte (Sez.

U n. 10027 del 19/06/2012 Rv. 623042 — 01) ritiene il Collegio che tra causa di impugnazione della disposizione di inefficacia del testamento di [OSCURATO:PERSONA] e quella di revocatoria dei conferimenti immobiliari e della locazione ultranovennale in favore della Persimmon & Pomegranate non vi sia un rapporto di pregiudizialità necessaria, non avendo la qualità di erede necessità di essere assistita da statuizione coperta da giudicato, in quanto come affermato dalla richiamata pronuncia «salvi i casi in cui la sospensione del giudkio sulla causa pregiudicata sia imposta da una diJposkione .oecifica ed in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentel'ka passata in giudicato, quando fra due giudki esista rapporto di pregiudkialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giUdkio pregiudicato soltanto ai sensi dell'art. 337 cod. proc. civ., come si trae dall'intopreta.zione sistematica della Ric. 2021 n. 11002 sez.

M3 - Ad. 24-02-2022 -4- disciplina de/processo, in cui un ruolo decisivo riveste l'art. 282 cod. proc. civ.: diritto pronunciato dal giudice di primo grado, invero, qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originario di lite, giustificando sia l'esecnione provvisoria, sia l'autorità della sentena di primo grado.».

Alla stregua del detto orientamento (successivamente ribadito e da ultimo da Cass. n. 00080 del 04/01/2019 Rv. 652448 — 01), ritiene il Collegio che non vi sia alcun rapporto di pregiudizialità necessaria tra la causa di revocatoria dei detti conferimenti e locazione immobiliari e la causa, tuttora pendente in appello, sull'inefficacia della disposizione testamentaria di [OSCURATO:PERSONA], posto che vi è stata statuizione di primo grado nel senso dell'autenticità del testamento olografo e di piena efficacia della disposizione testamentaria in favore di [OSCURATO:PERSONA].

La detta conclusione è confermata anche dalla successiva giurisprudenza nomofilattica (Sez.

U n. 21763 del 29/07/2021 Rv. 662227 — 03, richiamata nelle note illustrative dei resistenti), che ha comunque escluso il ricorrere, al di fuori dei casi normativamente predeterminati, di ipotesi di sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. e affermato che nel caso di reiterazione dell'istanza di sospensione e accoglimento della stessa sulla base di una ritenuta sospensione facoltativa/ l'ordinamento appresta lo strumento di cui all'art. 336, comma 2, cod. proc. civ.

Deve, peraltro, rilevarsi che è del tutto assente la coincidenza soggettiva delle parti dei rispettivi processi (quello di azione revocatoria e quello di impugnativa di testamento) il che, di per sé, esclude la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità necessaria idoneo a legittimare la sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. (da ultimo si veda, con riferimento ai rapporti tra giudizio civile e Ric. 2021 n. 11002 sez.

M3 - Ad. 24-02-2022 -5- giudizio penale Cass. n. 1443 del 18/01/2022 Rv. 663628 — 01; per un'ipotesi di ritenuta sospensione necessaria si veda Cass. n. 03936 del 18/02/2008 Rv. 602031 — 01, dalla quale si trae, a contrario, l'insussistenza dei presupposti per ritenerla sussistente in questo giudizio).

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto, con conseguente prosecuzione del processo dinanzi al Tribunale di Firenze.

Le spese di lite del regolamento seguono la soccombenza di [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. e della Società agricola semplice [OSCURATO:PERSONA], in solido, e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M. accoglie il ricorso e dispone la prosecuzione del processo; condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in curo 2.200,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte Suprema di Cassazione, in data 24 febbrai

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente C.-Ke ORDINANZA sul ricorso iscritto n. RG 11002-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, domiciliati in ROMA, alla piazza CAVOUR, presso la cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante in carica, PALAGIO & [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA presso la cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, alla piazza CAVOUR, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - resistenti - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. RG 14089/2018 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 23/03/2021; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che chiede alla Corte di Cassazione di accogliere l'istanza di regolamento di competenza e, per l'effetto, di cassare l'ordinanza di sospensione ex art.295 cod. proc. civ. emessa dal Tribunale di Firenze; osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA], quale erede testamentario (per testamento olografo) di [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. hanno proposto dinanzi al Tribunale di Firenze, con atto di citazione notificato il data 16/12/2018, azione revocatoria, nei confronti di atti di conferimento di beni immobili (in data 19/06/2014) e di stipulazione di una locazione per diciotto anni (in data 4/08/2015) posti in essere da [OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] S.a.s.) e dalla Società semplice [OSCURATO:PERSONA] in favore della [OSCURATO:PERSONA] LTD. I convenuti hanno chiesto la sospensione del processo. L'istanza è stata disattesa una prima volta e successivamente reiterata. Il Tribunale di Firenze ha, con ordinanza in data 23/03/2021, disposto la sospensione necessaria del processo, ai sensi dell'art. 295 Ric. 2021 n. 11002 sez. M3 - Ad. 24-02-2022 -2- cod. proc. civ., in attesa dell'esito del giudizio volto ad accertare la sussistenza della qualità di erede in capo a [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ricorrono contro il provvedimento di sospensione. [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. e la dalla Società semplice [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato, in via telematica, memorie ai sensi dell'art. 47, comma 5, cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] al quale il ricorso, tradotto in lingua inglese, è stato notificato, non ha svolto attività difensiva. Il P.G. ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. e la Società semplice [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato, parimenti in via telematica, note illustrative nelle quali hanno ribadito la sussistenza dei presupposti per fare luogo alla sospensione necessaria del processo. Il ricorso avverso l'ordinanza di sospensione del processo adottata dal Tribunale di Firenze in data 23/03/2021 è fondato e deve essere accolto, disponendosi la prosecuzione del processo, in quanto: [OSCURATO:PERSONA] è erede testamentario (come già rilevato per testamento olografo) di [OSCURATO:PERSONA], deceduto il 29/01/2009. Il testamento olografo è stato impugnato dal fratello del testatore [OSCURATO:PERSONA], il quale è deceduto a sua volta il 25/10/2014 e il giudizio è stato proseguito dalla figlia e da due legatari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di Firenze ha, con sentenza n. 856 del 2018, rigettato la domanda di inefficacia della disposizione testamentaria e in precedenza lo stesso Tribunale aveva rigettato la querela di falso Ric. 2021 n. 11002 sez. M3 - Ad. 24-02-2022 -3- proposta da [OSCURATO:PERSONA], e la sentenza era stata confermata dalla Corte di Appello di Firenze, con conseguente riconoscimento dell'autenticità del testamento olografo. La causa vertente sull'inefficacia della disposizione testamentaria pende tuttora in appello dinanzi alla Corte territoriale. La causa pendente in appello e quella tuttora pendente in primo grado vertono tra parti non pienamente coincidenti, in quanto nella presente controversia sono parti [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. da un lato e [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. e la Società semplice [OSCURATO:PERSONA] dall'altro, nonché e la Persimmon & [OSCURATO:PERSONA], mentre la causa di impugnativa del testamento verte — tuttora — tra i legatari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da un lato e [OSCURATO:PERSONA] dall'altro. Ciò posto, alla stregua della giurisprudenza nomofilattica di questa Corte (Sez. U n. 10027 del 19/06/2012 Rv. 623042 — 01) ritiene il Collegio che tra causa di impugnazione della disposizione di inefficacia del testamento di [OSCURATO:PERSONA] e quella di revocatoria dei conferimenti immobiliari e della locazione ultranovennale in favore della Persimmon & Pomegranate non vi sia un rapporto di pregiudizialità necessaria, non avendo la qualità di erede necessità di essere assistita da statuizione coperta da giudicato, in quanto come affermato dalla richiamata pronuncia «salvi i casi in cui la sospensione del giudkio sulla causa pregiudicata sia imposta da una diJposkione .oecifica ed in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentel'ka passata in giudicato, quando fra due giudki esista rapporto di pregiudkialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giUdkio pregiudicato soltanto ai sensi dell'art. 337 cod. proc. civ., come si trae dall'intopreta.zione sistematica della Ric. 2021 n. 11002 sez. M3 - Ad. 24-02-2022 -4- disciplina de/processo, in cui un ruolo decisivo riveste l'art. 282 cod. proc. civ.: diritto pronunciato dal giudice di primo grado, invero, qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originario di lite, giustificando sia l'esecnione provvisoria, sia l'autorità della sentena di primo grado.». Alla stregua del detto orientamento (successivamente ribadito e da ultimo da Cass. n. 00080 del 04/01/2019 Rv. 652448 — 01), ritiene il Collegio che non vi sia alcun rapporto di pregiudizialità necessaria tra la causa di revocatoria dei detti conferimenti e locazione immobiliari e la causa, tuttora pendente in appello, sull'inefficacia della disposizione testamentaria di [OSCURATO:PERSONA], posto che vi è stata statuizione di primo grado nel senso dell'autenticità del testamento olografo e di piena efficacia della disposizione testamentaria in favore di [OSCURATO:PERSONA]. La detta conclusione è confermata anche dalla successiva giurisprudenza nomofilattica (Sez. U n. 21763 del 29/07/2021 Rv. 662227 — 03, richiamata nelle note illustrative dei resistenti), che ha comunque escluso il ricorrere, al di fuori dei casi normativamente predeterminati, di ipotesi di sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. e affermato che nel caso di reiterazione dell'istanza di sospensione e accoglimento della stessa sulla base di una ritenuta sospensione facoltativa/ l'ordinamento appresta lo strumento di cui all'art. 336, comma 2, cod. proc. civ. Deve, peraltro, rilevarsi che è del tutto assente la coincidenza soggettiva delle parti dei rispettivi processi (quello di azione revocatoria e quello di impugnativa di testamento) il che, di per sé, esclude la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità necessaria idoneo a legittimare la sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. (da ultimo si veda, con riferimento ai rapporti tra giudizio civile e Ric. 2021 n. 11002 sez. M3 - Ad. 24-02-2022 -5- giudizio penale Cass. n. 1443 del 18/01/2022 Rv. 663628 — 01; per un'ipotesi di ritenuta sospensione necessaria si veda Cass. n. 03936 del 18/02/2008 Rv. 602031 — 01, dalla quale si trae, a contrario, l'insussistenza dei presupposti per ritenerla sussistente in questo giudizio). Il ricorso deve, pertanto, essere accolto, con conseguente prosecuzione del processo dinanzi al Tribunale di Firenze. Le spese di lite del regolamento seguono la soccombenza di [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. e della Società agricola semplice [OSCURATO:PERSONA], in solido, e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. accoglie il ricorso e dispone la prosecuzione del processo; condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in curo 2.200,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte Suprema di Cassazione, in data 24 febbrai
Sentenza Cassazione n. 12066/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris