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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 ottobre 2024

Cassazione n. 38412/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 16 gennaio 2024, che in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Siena di condanna in ordine al delitto di cui all'art. 589 bis cod. pen., posto in essere in Gaiole in Chianti il 15 maggio 2021, ha riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. e rideterminato la pena.

Con memoria del 24 settembre 2024 il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Rilevato che il motivo di ricorso, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ricostruzione dell'incidente, è inammissibile in quanto incentrato sulla valutazione del materiale probatorio, a fronte di una motivazione con cui, in maniera coerente con le risultanze e non illogica, sono stati indicati gli elementi da cui è stata tratta la prova della penale responsabilità ( il teste Bucci, ritenuto decisivo, è stato sentito alcuni giorni dopo l'incidente solo perché risiedeva lontano; l'assenza di tracce di frenata del motociclo è stata spiegata dalla Corte, in conformità alle conclusioni del CT della persona offesa cui ha ritenuto di aderire; il ricorrente aveva svoltato a sinistra e si era immesso nella strada in contromano).

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 16 gennaio 2024, che in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Siena di condanna in ordine al delitto di cui all'art. 589 bis cod. pen., posto in essere in Gaiole in Chianti il 15 maggio 2021, ha riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. e rideterminato la pena. Con memoria del 24 settembre 2024 il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Rilevato che il motivo di ricorso, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ricostruzione dell'incidente, è inammissibile in quanto incentrato sulla valutazione del materiale probatorio, a fronte di una motivazione con cui, in maniera coerente con le risultanze e non illogica, sono stati indicati gli elementi da cui è stata tratta la prova della penale responsabilità ( il teste Bucci, ritenuto decisivo, è stato sentito alcuni giorni dopo l'incidente solo perché risiedeva lontano; l'assenza di tracce di frenata del motociclo è stata spiegata dalla Corte, in conformità alle conclusioni del CT della persona offesa cui ha ritenuto di aderire; il ricorrente aveva svoltato a sinistra e si era immesso nella strada in contromano). Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 38412/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris