CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2021
Cassazione n. 40976/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 11 difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa in data 1.10.2019 dal G.i.p. del Tribunale di Napoli, che, all'esito di giudizio abbreviato, ne aveva affermato la responsabilità per i reati riuniti di furto e detenzione di marijuana, qualificato il fatto ex art. 73. comma 5. d.P.R. 309/90. Ne chiede l'annullamento per erronea applicazione della legge penale in relazione al reato di detenzione di marijuana commesso in concorso con lo Spina e un altro soggetto, la cui sussistenza è fondata su intercettazioni prive di riscontro, come risulta dalla trascrizione del colloquio, riportata nel ricorso. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo, meramente reiterativo di censure formulate in appello, disattese in sentenza con motivazione lineare, chiara ed esaustiva, pertanto, non censurabile, con la quale il ricorso non si confronta affatto, limitandosi a ribadire la tesi difensiva. L'affermazione di responsabilità risulta fondata sul tenore inequivoco delle conversazioni intercettate a bordo dell'autovettura dello Spina, dalle quali risulta la presenza del ricorrente nel momento in cui lo stupefacente era detenuto, tant'è che ne commentava la qualità e dichiarava che il giorno seguente si sarebbe recato in Calabria a venderne 120/130 dosi (p. 4 sentenza). All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso. 8 novembre 2021 Il Presidente ensore [OSCURATO:PERSONA] lo r 373-3-3S 1-7.-. -.1--:--1'-.17-', i rN CP,NCELLER1A n I , A V221 0 i