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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 aprile 2023

Cassazione n. 19456/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.36008/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], 67, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che la rappresenta e difende ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, VIA G. PUCCINI 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che l a rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TRIESTE n. 527/2018depositata il 04/10/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società turca [OSCURATO:PERSONA] ve [OSCURATO:PERSONA] ve [OSCURATO:PERSONA] (di seguito Gunoz) ha citato in giudizio la società italiana [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., chiedendo al Tribunale di Pordenone di accertare l’inadempimento della convenuta alle obbligazioni assunte con il contratto di vendita di alcuni macchinari e conseguentemente di pronunciare la risoluzione del contratto o, in subordine, la riduzione del prezzo.

Il Tribunale di Pordenone, dopo avere nominato un consulente tecnico d’ufficio che ha svolto operazioni peritali presso lo stabilimento dell’attrice in Turchia, ha rigettato le domande della medesima.

La sentenza è stata impugnata da Gunoz.

La Corte d’appello di Trieste –con la sentenza n. 527/2018 – ha rigettato il gravame.

3. Avverso la sentenza Gunoz ricorre per cassazione.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il secondo motivo di ricorso denuncia “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 203, 204 e 157 c.p.c., dell’art. 1 della convenzione dell’Aja del 18 marzo 1970; carenza di giurisdizione”: la ricorrente censura il rigetto del motivo di gravame con il quale aveva lamentato come il Tribunale di Pordenone avesse nominato direttamente il consulente tecnico d’ufficio, chiedendogli di recarsi in Turchia per l’espletamento delle operazioni peritali, senza fare ricorso alle procedure previste dalla convenzione dell’Aja sull’assunzione all’estero delle prove, convenzione sottoscritta sia dall’Italia che dalla Turchia. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la questione posta dal motivo, ossia l’obbligatorietà o meno per il giudice italiano di avvalersi delle procedure della convenzione dell’Aja in relazione alla consulenza tecnica, con la correlata questione delle conseguenze della loro mancata adozione, siano questioni di diritto di particolare importanza e che la causa vada pertanto rimessa alla pubblica udienza della sezione.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della seconda sezione civile.

Così deciso in Roma, nella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.36008/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], 67, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che la rappresenta e difende ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, VIA G. PUCCINI 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che l a rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TRIESTE n. 527/2018depositata il 04/10/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società turca [OSCURATO:PERSONA] ve [OSCURATO:PERSONA] ve [OSCURATO:PERSONA] (di seguito Gunoz) ha citato in giudizio la società italiana [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., chiedendo al Tribunale di Pordenone di accertare l’inadempimento della convenuta alle obbligazioni assunte con il contratto di vendita di alcuni macchinari e conseguentemente di pronunciare la risoluzione del contratto o, in subordine, la riduzione del prezzo. Il Tribunale di Pordenone, dopo avere nominato un consulente tecnico d’ufficio che ha svolto operazioni peritali presso lo stabilimento dell’attrice in Turchia, ha rigettato le domande della medesima. La sentenza è stata impugnata da Gunoz. La Corte d’appello di Trieste –con la sentenza n. 527/2018 – ha rigettato il gravame. 3. Avverso la sentenza Gunoz ricorre per cassazione. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il secondo motivo di ricorso denuncia “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 203, 204 e 157 c.p.c., dell’art. 1 della convenzione dell’Aja del 18 marzo 1970; carenza di giurisdizione”: la ricorrente censura il rigetto del motivo di gravame con il quale aveva lamentato come il Tribunale di Pordenone avesse nominato direttamente il consulente tecnico d’ufficio, chiedendogli di recarsi in Turchia per l’espletamento delle operazioni peritali, senza fare ricorso alle procedure previste dalla convenzione dell’Aja sull’assunzione all’estero delle prove, convenzione sottoscritta sia dall’Italia che dalla Turchia. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la questione posta dal motivo, ossia l’obbligatorietà o meno per il giudice italiano di avvalersi delle procedure della convenzione dell’Aja in relazione alla consulenza tecnica, con la correlata questione delle conseguenze della loro mancata adozione, siano questioni di diritto di particolare importanza e che la causa vada pertanto rimessa alla pubblica udienza della sezione. P.Q.M. La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della seconda sezione civile. Così deciso in Roma, nella