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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 12469/2023

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la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: TRIBUNALE DI CATANIAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che conclude per la competenza del Tribunale di Catania. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 5342 del 2021, emessa in data 7 dicembre 2021, il Tribunale di Catania dichiarava la propria incompetenza per territorio nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed altri, imputato del reato di cui agli artt. 416-bis, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e ottavo, e 61-bis cod. pen., "accertato nel territorio di Catania, Caltanissetta, Messina e Osaretin, dal maggio 2019 a oggi", ordinando la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina.

A ragione della decisione, motivava che nel capo d'imputazione si contesta all'imputato di essersi associato, insieme ad altri, in un'associazione di tipo mafioso denominata M.A.P.H.I.T.E., facente parte di un più ampio gruppo radicato in Nigeria e diffuso in altre nazioni sia europee che extraeuropee.

Detta associazione, secondo l'assunto accusatorio, sarebbe caratterizzata da una struttura gerarchica organizzata con presidi di coordinamento dei vari sodalizi presenti su tutto il territorio italiano con l'assegnazione di ruoli e incarichi all'interno dell'associazione suddivisa in gruppi "competenti" sulle varie zone territoriali.

In particolare, per quanto riguarda il gruppo operante in Sicilia, denominato [OSCURATO:PERSONA] of Sicily finalizzato alla commissione di un numero indeterminato di delitti contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti.

Richiamata la giurisprudenza di legittimità in materia di competenza territoriale in relazione alle associazioni per delinquere di stampo mafioso (Sez. 4, n. 48837 del 22/09/2015; Sez. 4, n. 16666 del 31/03/2016; Sez. 3, n. 38009 del 10/05/2019) e rilevato che la compagine associativa presente in Sicilia veniva descritta come suddivisa in più gruppi aventi sede non solo a Catania ma anche in altre provincie tra cui Messina, si è ritenuto che, sulla base dell'organizzazione interna caratterizzata da assegnazione di ruoli e incarichi, ogni gruppo operante su una specifica porzione di territorio (coincidente con il territorio provinciale) avesse una propria autonomia rispetto alla "casa madre" nigeriana e anche rispetto all'articolazione regionale siciliana.

Sulla base di detto assunto, il Tribunale, individuato nell'imputato [OSCURATO:PERSONA] "di cui si contesta la partecipazione al gruppo di Messina", ha individuato la competenza territoriale, in relazione alla sua posizione, nel Tribunale di Messina

2. Con ordinanza emessa in data 4 febbraio 2022, il Tribunale di Messina sollevava conflitto negativo di competenza, ai sensi degli artt. 28 e ss. cod. proc. pen., sostenendo che, sulla base del capo d'imputazione conl:estato all'imputato [OSCURATO:PERSONA], non è possibile ravvisare l'esistenza di un gruppo messinese, laddove la città dello Stretto è richiamata solo come uno dei luoghi ove è stato accertato H reato associativo, nonché all'imputato è stata contestata la mera partecipazione, senza alcuna funzione di promozione, direzione e organizzazione.In particolare, si specifica che il [OSCURATO:PERSONA] era residente a Messina e, quale partecipe, ha tenuto contatti con i vertici dell'associazione che erano a Catania ove si svolgevano le riunioni del gruppo e, in un'unica occasione, si sono riuniti a Messina senza che detto imputato abbia organizzato alcunc:hé.

Il Tribunale di Messina contesta, altresì, il richiamo giurisprudenziale alla sentenza Sez. 3, n. 38009 del 2019, come citato dal Tribunale di Catania, poiché detta decisione - di cui sono riportati stralci della motivazione - individua la competenza territoriale dell'ufficio giudiziario ove l'associazione ha la sua "base" ovvero, nel caso in cui la "attività di programmazione, ideazione e direzione non si esaurisce in un solo luogo, è ragionevole individuare la competenza in relazione al territorio nel quale si svolge la parte principale di tale attività", ferma restando la prevalenza, quale reato più grave, delle "condotte di promozione; costituzione, direzione, organizzazione e finanziamento" rispetto alla mera partecipazione.

In applicazione dei testé citati principi di diritto, il Tribunale di Messina, ricostruita la vicenda relativa all'imputato (attraverso gli atti d'indagine con le trascrizioni delle intercettazioni ritenute d'interesse e il capo d'imputazione come contestato), il quale ha partecipato all'associazione senza mai svolgere alcuna funzione di promozione, direzione od organizzazione, conclude per l'inesistenza di un gruppo avente sede a Messina che è solo il suo luogo di residenza, di per sé irrilevante ai fini dell'individuazione della competenza territoriale.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, il quale ha depositato requisitoria redatta in forma scritta pur in presenza di richiesta di trattazione orale, ha concluso perché venga dichiarata la competenza del Tribunale di Catania, in sintonia con le argomentazioni svolte dal Giudice rimettente.

4. Il difensore dell'imputato ha, a sua volta, depositato memoria difensiva chiedendo che il conflitto di competenza venga risolto con una dichiarazione di competenza del Tribunale di Catania, con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il conflitto sussiste, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale, prevista dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive.

2. Il conflitto va risolto nel senso indicato dal Giudice rimettente, affermando la competenza territoriale del Tribunale di Catania.

La giurisprudenza di questa Corte ha già affrontato il tema della competenza per territorio in tema di reati associativi, stabilendo, con la medesima pronuncia citata correttamente dal giudice remittente, che "la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio, indipendentemente dalla coincidenza di tale luogo con quello di commissione dei reati-fine del sodalizio, che rileva solo se consente di individuare il luogo in cui si svolgono le attività di programmazione, ideazione e direzione del gruppo" (Sez. 3, n. 38009 del 10/05/2019, Assisi, Rv. 278166 - 01).

3. Con riferimento al caso concreto in esame, è stata correttamente individuata dal Tribunale di Messina la competenza del Tribunale di Catania poiché, già dalla lettura dei capo d'imputazione contestato all'imputato [OSCURATO:PERSONA], nonché, dalla lettura delle trascrizioni delle intercettazioni riportate nell'ordinanza di rimessione a questa Corte, non si ravvisa alcun elemento per poter definire la sua posizione in seno all'associazione come "dirigenziale", anzi è possibile rilevare che le stesse sono tutte "neutre" rispetto all'individuazione del ruolo ricoperto, salvo una (pag. 13) ove lo stesso viene rimproverato per non aver fornito un'informazione ritenuta rilevante dal suo interlocutore, così, eventualmente, dimostrando la sua posizione di subordinazione.

4. In base alle esposte considerazioni e in applicazione del principio richiamato, deve affermarsi, in conclusione, che la competenza a conoscere del reato ascritto all'imputato spetta al Tribunale di Catania, cui vanno, conseguentemente, trasmesgi gli atti.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: TRIBUNALE DI CATANIAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che conclude per la competenza del Tribunale di Catania. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 5342 del 2021, emessa in data 7 dicembre 2021, il Tribunale di Catania dichiarava la propria incompetenza per territorio nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed altri, imputato del reato di cui agli artt. 416-bis, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e ottavo, e 61-bis cod. pen., "accertato nel territorio di Catania, Caltanissetta, Messina e Osaretin, dal maggio 2019 a oggi", ordinando la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina. A ragione della decisione, motivava che nel capo d'imputazione si contesta all'imputato di essersi associato, insieme ad altri, in un'associazione di tipo mafioso denominata M.A.P.H.I.T.E., facente parte di un più ampio gruppo radicato in Nigeria e diffuso in altre nazioni sia europee che extraeuropee. Detta associazione, secondo l'assunto accusatorio, sarebbe caratterizzata da una struttura gerarchica organizzata con presidi di coordinamento dei vari sodalizi presenti su tutto il territorio italiano con l'assegnazione di ruoli e incarichi all'interno dell'associazione suddivisa in gruppi "competenti" sulle varie zone territoriali. In particolare, per quanto riguarda il gruppo operante in Sicilia, denominato [OSCURATO:PERSONA] of Sicily finalizzato alla commissione di un numero indeterminato di delitti contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti. Richiamata la giurisprudenza di legittimità in materia di competenza territoriale in relazione alle associazioni per delinquere di stampo mafioso (Sez. 4, n. 48837 del 22/09/2015; Sez. 4, n. 16666 del 31/03/2016; Sez. 3, n. 38009 del 10/05/2019) e rilevato che la compagine associativa presente in Sicilia veniva descritta come suddivisa in più gruppi aventi sede non solo a Catania ma anche in altre provincie tra cui Messina, si è ritenuto che, sulla base dell'organizzazione interna caratterizzata da assegnazione di ruoli e incarichi, ogni gruppo operante su una specifica porzione di territorio (coincidente con il territorio provinciale) avesse una propria autonomia rispetto alla "casa madre" nigeriana e anche rispetto all'articolazione regionale siciliana. Sulla base di detto assunto, il Tribunale, individuato nell'imputato [OSCURATO:PERSONA] "di cui si contesta la partecipazione al gruppo di Messina", ha individuato la competenza territoriale, in relazione alla sua posizione, nel Tribunale di Messina 2. Con ordinanza emessa in data 4 febbraio 2022, il Tribunale di Messina sollevava conflitto negativo di competenza, ai sensi degli artt. 28 e ss. cod. proc. pen., sostenendo che, sulla base del capo d'imputazione conl:estato all'imputato [OSCURATO:PERSONA], non è possibile ravvisare l'esistenza di un gruppo messinese, laddove la città dello Stretto è richiamata solo come uno dei luoghi ove è stato accertato H reato associativo, nonché all'imputato è stata contestata la mera partecipazione, senza alcuna funzione di promozione, direzione e organizzazione.In particolare, si specifica che il [OSCURATO:PERSONA] era residente a Messina e, quale partecipe, ha tenuto contatti con i vertici dell'associazione che erano a Catania ove si svolgevano le riunioni del gruppo e, in un'unica occasione, si sono riuniti a Messina senza che detto imputato abbia organizzato alcunc:hé. Il Tribunale di Messina contesta, altresì, il richiamo giurisprudenziale alla sentenza Sez. 3, n. 38009 del 2019, come citato dal Tribunale di Catania, poiché detta decisione - di cui sono riportati stralci della motivazione - individua la competenza territoriale dell'ufficio giudiziario ove l'associazione ha la sua "base" ovvero, nel caso in cui la "attività di programmazione, ideazione e direzione non si esaurisce in un solo luogo, è ragionevole individuare la competenza in relazione al territorio nel quale si svolge la parte principale di tale attività", ferma restando la prevalenza, quale reato più grave, delle "condotte di promozione; costituzione, direzione, organizzazione e finanziamento" rispetto alla mera partecipazione. In applicazione dei testé citati principi di diritto, il Tribunale di Messina, ricostruita la vicenda relativa all'imputato (attraverso gli atti d'indagine con le trascrizioni delle intercettazioni ritenute d'interesse e il capo d'imputazione come contestato), il quale ha partecipato all'associazione senza mai svolgere alcuna funzione di promozione, direzione od organizzazione, conclude per l'inesistenza di un gruppo avente sede a Messina che è solo il suo luogo di residenza, di per sé irrilevante ai fini dell'individuazione della competenza territoriale. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, il quale ha depositato requisitoria redatta in forma scritta pur in presenza di richiesta di trattazione orale, ha concluso perché venga dichiarata la competenza del Tribunale di Catania, in sintonia con le argomentazioni svolte dal Giudice rimettente. 4. Il difensore dell'imputato ha, a sua volta, depositato memoria difensiva chiedendo che il conflitto di competenza venga risolto con una dichiarazione di competenza del Tribunale di Catania, con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il conflitto sussiste, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale, prevista dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive. 2. Il conflitto va risolto nel senso indicato dal Giudice rimettente, affermando la competenza territoriale del Tribunale di Catania. La giurisprudenza di questa Corte ha già affrontato il tema della competenza per territorio in tema di reati associativi, stabilendo, con la medesima pronuncia citata correttamente dal giudice remittente, che "la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio, indipendentemente dalla coincidenza di tale luogo con quello di commissione dei reati-fine del sodalizio, che rileva solo se consente di individuare il luogo in cui si svolgono le attività di programmazione, ideazione e direzione del gruppo" (Sez. 3, n. 38009 del 10/05/2019, Assisi, Rv. 278166 - 01). 3. Con riferimento al caso concreto in esame, è stata correttamente individuata dal Tribunale di Messina la competenza del Tribunale di Catania poiché, già dalla lettura dei capo d'imputazione contestato all'imputato [OSCURATO:PERSONA], nonché, dalla lettura delle trascrizioni delle intercettazioni riportate nell'ordinanza di rimessione a questa Corte, non si ravvisa alcun elemento per poter definire la sua posizione in seno all'associazione come "dirigenziale", anzi è possibile rilevare che le stesse sono tutte "neutre" rispetto all'individuazione del ruolo ricoperto, salvo una (pag. 13) ove lo stesso viene rimproverato per non aver fornito un'informazione ritenuta rilevante dal suo interlocutore, così, eventualmente, dimostrando la sua posizione di subordinazione. 4. In base alle esposte considerazioni e in applicazione del principio richiamato, deve affermarsi, in conclusione, che la competenza a conoscere del reato ascritto all'imputato spetta al Tribunale di Catania, cui vanno, conseguentemente, trasmesgi gli atti. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza
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