CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15435/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma harigettato l’istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] – detenuto in espiazione della penadell’ergastolo, inflittagli in relazione ai reati di porto d’arma, ricettazione, estorsioneaggravata, omicidio, finalizzata a ottenere la detenzione domiciliare ex artt. 16-nonies e 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354.2. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del condannato, impugna tale provvedimentodeducendo violazione ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per contraddittorietàe/o carenza e illogicità della motivazione, in relazione ai criteri indicati dall’art. 16-noniesOrd. pen. La difesa sostiene non esser stato adeguatamente valutato il soddisfacentepercorso di recupero già svolto dal soggetto, nonché la positiva evoluzione della di luipersonalità, come manifestatasi in epoca successiva, rispetto alla commissione dei reati ealla luce della relazione dell’importanza della sua collaborazione con la giustizia.La difesa ha presentato memorie, ribadendo esser stato denunciato un vizio dilegittimità rilevante ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. consistente neltravisamento di un dato probatorio documentale, venendo in rilievo un errore revocatorio evizio di motivazione, ex art. 606 comma 1 lett. e cod. proc. pen. La motivazione è apparente,in quanto prescinde totalmente dai risultati oggettivamente raggiunti dal condannato nellungo periodo. Si deduce, infine, travisamento della relazione specialistica ex art. 80 Ord.pen., oltre che travisamento di fatti e di documenti in ordine alla fruizione del permessopremio3. Trattasi di censure non consentite in sede di legittimità, in quanto costituite damere doglianze versate in fatto. Dette critiche, altresì, sono meramente riproduttive di profilidi censura già adeguatamente vagliati e disattesi – secondo un corretto argomentaregiuridico, privo di vizi logici e contraddittorietà - dal Tribunale di sorveglianza di Roma.Invero, nell’impugnato provvedimento si rileva la attuale impossibilità di giungere allaformulazione di un giudizio favorevole, in ordine al superamento della duplice prognosi daeffettuare, in considerazione della recente data di inizio della collaborazione, della ripresadei contatti con esponenti della criminalità organizzata operanti nel quartiere Giostra diMessina, della recentissima apertura all’esperienza premiale; si tratta di elementi che, adavviso del Tribunale di sorveglianza, rendono prematura la misura invocata. Non emergono,dalla lettura del provvedimento impugnato, gli asseriti profili di contraddittorietà o illogicità.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]