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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 ottobre 1968

Cassazione n. 44492/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/10/1968 avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, per quanto qui rileva, la Corte di appello di Napoli confermava la decisione emessa dal Tribunale di Napoli-Nord e appellata dall'imputato, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia perché ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, con cui lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione sia alla determinazione della pena, sia al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile, perché censura - peraltro in maniera generica - il trattamento punitivo, il quale, diversamente da quanto prospettato, è so -retto da una sufficiente e non illogica motivazione e da un adeguato esame delle deduzioni difensive.

La Corte di merito, infatti, per un verso, ha ritenuto congrua la pena inflitta dal Tribunale - pari a un anno, un mese e venti giorni e 333 euro di multa -, in relazione alla gravità dei fatti commessi e ai criteri ex art. 133 cod. pen., e, per altro verso, ha negato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, stante l'assenza di elementi tali da giustificare una riduzione di pena, e considerando il precedente penale a carico dell'imputato.

Si tratta di una valutazione di fatto logicamente motivata, che sfugge al sindacato di legittimità.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue que la al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 12/11/2021.

Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/10/1968 avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, per quanto qui rileva, la Corte di appello di Napoli confermava la decisione emessa dal Tribunale di Napoli-Nord e appellata dall'imputato, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia perché ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, con cui lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione sia alla determinazione della pena, sia al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile, perché censura - peraltro in maniera generica - il trattamento punitivo, il quale, diversamente da quanto prospettato, è so -retto da una sufficiente e non illogica motivazione e da un adeguato esame delle deduzioni difensive. La Corte di merito, infatti, per un verso, ha ritenuto congrua la pena inflitta dal Tribunale - pari a un anno, un mese e venti giorni e 333 euro di multa -, in relazione alla gravità dei fatti commessi e ai criteri ex art. 133 cod. pen., e, per altro verso, ha negato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, stante l'assenza di elementi tali da giustificare una riduzione di pena, e considerando il precedente penale a carico dell'imputato. Si tratta di una valutazione di fatto logicamente motivata, che sfugge al sindacato di legittimità. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue que la al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12/11/2021. Il Consigliere est
Sentenza Cassazione n. 44492/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris