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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03243/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di BARI Acte-d~o-erfi-e-Pc4i;• udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 185 Daniello NRG 27496/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, relativi a concordato sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto relativi (primo motivo) a questioni precluse (tra le tante, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170, in tema di mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.) e rinunciate (diversa qualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990) e (secondo motivo) alla misura della pena concordata, sebbene non si versi nell'ipotesi di illegalità della pena; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso/li 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di BARI Acte-d~o-erfi-e-Pc4i;• udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 185 Daniello NRG 27496/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, relativi a concordato sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto relativi (primo motivo) a questioni precluse (tra le tante, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170, in tema di mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.) e rinunciate (diversa qualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990) e (secondo motivo) alla misura della pena concordata, sebbene non si versi nell'ipotesi di illegalità della pena; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso/li 2
Sentenza Cassazione n. 03243/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris