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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 febbraio 2022

Cassazione n. 07795/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso 34455-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] SPA , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA] n.34455 sez.

S2 - ud. 10/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] 80415740580, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso .

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in Roma, via G.B.

Martini presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono ; - con troricorrente — [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avverso la sentenza n. 10179/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 11/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Udito il P.G. nella persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; Uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] ed altri dirigenti, amministratori e sindaci ebbero a proporre opposizione avverso i provvedimenti d'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, relativamente alle quali la Banca era chiamata ex art 6 legge 689/1981, irrogata dal Ministero dell'Economia, su proposta della Consob, in dipendenza di infrazioni alla normativa bancaria a ciascun dirigente, amministratore e sindaco pro tempore della Banca del Salento, oggi [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] n.34455 sez. 52 - ud. 10/02/2022

2. Resistendo il Ministero e la Consob, la Corte d'Appello di Lecce con decreto del 2006 accoglieva l'opposizione per violazione del termine di durata del procedimento amministrativo preordinato all'irrogazione della sanzione.

3. Su ricorso del Ministero questa Corte, con sentenza n. 2 5 844/ 2 0 1 1 accoglieva il ricorso,\ ad annullare il decreto impugnato e rimettere per nuovo esame la questione alla Corte territoriale.

4. All'esito del giudizio di rinvio, la Corte d'Appello con il decreto impugnato accoglieva solo parzialmente l'originaria opposizione esposta dalla Banca garante e dai ricorrenti consorti, mentre mandava assolta [OSCURATO:PERSONA], rilevava l'intervenuto decesso di [OSCURATO:PERSONA] e disciplinava le spese dell'intero procedimento.

5. Osservava il giudice di rinvio come le censure mosse dai soggetti opponenti avverso il provvedimento di irrogazione sanzioni, sia sotto il profilo formale che sostanziale, fossero solo parzialmente fondate in relazione all'ammontare delle sanzioni.

6. Avverso il citato decreto proponeva ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] - quale garante ex art 6 legge 689/1981 - ed altri 17 tra dirigenti, amministratori e sindaci articolando quindici motivi, illustrando anche le difese con memoria.

7. Resistevano con controricorso sia il Ministro dell'Economia che la Consob, mentre [OSCURATO:PERSONA], ritualmente intimato, non si costituiva.

8. La Corte di cassazione con la sentenza n. 10179 del 10 aprile 2019 accoglieva per quanto di ragione il primo motivo di ricorso, relativo alla sola posizione della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA], rigettando per il resto tutti gli altri motivi proposti sia dalla Banca che dagli altri impugnanti persone fisiche, e cassava in relazione al motivo accolto il decreto impugnato, rinviando alla Corte d'Appello di Lecce, in diversa composizione anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità in ordine alla posizione della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] n.34455 sez. 52 - ud. 10/02/2022 Condannava, inoltre, tutti i ricorrenti persone fisiche a rifondere alle parti resistenti le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

9. Per quanto rileva in questa sede, La Corte così statuiva in relazione al sesto motivo di ricorso: «Con il sesto mezzo d'impugnazione viene lamentata la violazione della norma in art 28 legge 689/1981 in tema di prescrizione dell'obbligazione sanzionatoria in relazione a più ricorrenti autori delle violazioni rilevate dalla Consob, tra i quali la Cucugliato, poiché scorso il lustro prescritto senza atti interruttivi.

In limine va rilevato come detta censura non possa più riguardare la posizione della Cucugliato - per altro soggetto non impugnante -, poiché questa mandata assolta dalla Corte salentina da ogni contestazione, sicché irrilevante risulta, anche per il soggetto garante, la questione della prescrizione dell'obbligazioni pecuniarie correlate alle contestazioni mossele.

Con relazione alle altre posizioni va rilevato come, in realtà, parti impugnanti contestano l'argomentazione giuridica esposta dal Collegio salentino al riguardo, ossia la presenza di atto interruttivo rappresentato dalla comunicazione del verbale di contestazione - atto in effetti non avente natura interruttiva - ed all'uopo ripropongono l'argomentazione già esposta in sede di rinvio, fondata essenzialmente su arresto di questa Suprema Corte del 2002.

Tuttavia, impugnanti non si confrontano appieno con l'argomentazione posta dalla Corte territoriale a fondamento della sua statuizione sul punto, ossia l'esistenza di oppositi arresti di legittimità di segno contrario che hanno confermato, anche di recente - Cass. sez. 1 n° 3124/05, Cass. sez. 2 n° 28838/08, Cass. sez.

L. n° 22388/18 -, come ogni atto del procedimento comunicato al soggetto interessato sia interruttivo del termine di prescrizione dell'obbligazione pecuniaria conseguente alla sanzione».

10. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per revocazione la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 2019 n.34455 sez.

S2 - ud. 10/02/2022 Mario, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un motivo.

11. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Consob hanno resistito con separati controricorsi.

12. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese in questa fase.

13. Con ordinanza interlocutoria n. 8072 del 23 marzo 2021, la Sesta Sezione civile ha rimesso la causa alla pubblica udienza.

14. Le parti con memoria depositata in prossimità dell'udienza hanno insistito nelle rispettive richieste. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso denuncia ex art. 391 bis in relazione all'art. 395 co. 1 n. 4 c.p.c., l'errore di fatto revocatorio consistito nell'avere omesso di statuire su di uno specifico motivo di ricorso.

Si deduce che il sesto motivo, al quale pur risulterebbe formalmente data risposta in sentenza, prevedeva accanto alla doglianza che investiva l'idoneità dell'atto di contestazione ad interrompere la prescrizione, sviluppato nei punti 6.1., 6.2, 6.3 e 6.5, anche una specifica censura, sviluppata nel punto 6.4, volta a denunciare la mancata considerazione del fatto che le condotte ascritte agli ex esponenti avevano carattere istantaneo e quindi, ove non protrattesi per periodi successivi, erano sottoposte a prescrizione, se poste in essere cinque anni prima della notifica dell'atto asseritamente interruttivo.

Si rileva che analogo motivo di ricorso era stato proposto in un separato procedimento trattato alla medesima udienza e deciso dallo stesso Collegio della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 15025 del 31 maggio 2019, che ha cassato invece il decreto della Corte d'Appello, assumendo che apoditticamente il giudice di rinvio aveva reputato che tutte le violazioni contestate avessero natura di illeciti permanenti, mentre avrebbe dovuto invece [OSCURATO:SOCIETA] n.34455 sez. 52 - ud. 10/02/2022 esaminare partitamente le condotte oggetto di contestazione, tenendo presente che è configurabile la permanenza dell'illecito omissivo proprio solo con riferimento a quelle condotte che l'autore avrebbe potuto porre in essere utilmente anche dopo la prima omissione.

Si sostiene quindi che la sentenza impugnata avrebbe omesso di decidere su di uno specifico motivo di ricorso, sebbene inserito in un più ampio mezzo di impugnazione volto a contrastare nel suo complesso la corretta applicazione dell'istituto della prescrizione da parte del giudice di merito, in quanto per un errore percettivo la Corte di Cassazione avrebbe ritenuto proposta la censura solo in relazione alla presenza di atti interruttivi della prescrizione, ma non anche in merito alla diversa modalità di decorrenza della prescrizione, indagine questa che il motivo del pari sollecitava. 1.1 In sede rescindente, il ricorso per revocazione si palesa ammissibile e fondato.

Quanto all'ammissibilità deve farsi applicazione dei seguenti principi di diritto già affermati da questa Corte: • «In riferimento all'omessa pronuncia da parte della Corte di cassazione su un motivo di ricorso, l'unico mezzo di impugnazione esperibile avverso la relativa sentenza è, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa» (Sez. 1, Sent. n. 26301 del 2018); • «In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, integra errore di fatto revocatorio, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., il mancato esame di uno dei motivi di ricorso nell'erronea supposizione, conseguente ad una svista, dell'inesistenza del motivo stesso, sicché non sussiste detto errore di percezione ove la Corte, pur non esplicitando il riferimento di una determinata valutazione a ben individuati motivi di [OSCURATO:SOCIETA] n.34455 sez.

S2 - ud. 10/02/2022 ricorso, tuttavia fondi la decisione su una costruzione logico-giuridica incompatibile con quei motivi, tale che in questa restino assorbite anche le questioni poste dai motivi apparentemente trascurati» Sez. 3, Sent. n. 19510 del 2017); • «In tema di revocazione, integra errore revocatorio di fatto, che ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., legittima la revocazione della sentenza resa dalla Corte di cassazione per omesso esame di un motivo di ricorso, non la semplice carenza, nella motivazione della sentenza, di qualsiasi giustificazione "in iure" circa il mancato esame di un motivo pur presente nel ricorso (ciò che integra mera dimenticanza), bensì l'erronea supposizione dell'inesistenza del motivo stesso, ovvero di un fatto processuale, invece, esistente» (Sez. 6-3, Sent. n. 11530 del 2016). 1.2 Nella specie, i ricorrenti, con il sesto motivo di ricorso per cassazione, avevano censurato al punto 6.4 la natura di illecito istantaneo e non permanente della violazione contestata e la conseguente intervenuta prescrizione, in quanto poste in essere cinque anni prima della notifica dell'atto "asseritamente" interruttivo. 1.3 Dalla motivazione della sentenza revocanda, in effetti, emerge la sussistenza di un errore percettivo nella disamina del motivo in quanto non vi è alcun riferimento alla questione sollevata al punto 6.4 che, peraltro, come evidenziato dai ricorrenti era stata accolta in altri giudizi aventi ad oggetto la medesima fattispecie trattati nella stessa udienza.

In particolare nella sentenza n. 15025 del 31 maggio 2019, che ha cassato il decreto della Corte d'Appello, si è ritenuto erronea la statuizione del giudice del merito che aveva reputato che tutte le violazioni contestate avessero natura di illeciti permanenti, mentre avrebbe dovuto invece esaminare partitamente le condotte oggetto di contestazione, tenendo presente che è configurabile la permanenza dell'illecito omissivo proprio solo con riferimento a quelle condotte che [OSCURATO:SOCIETA] n.34455 sez.

S2 - ud. 10/02/2022 l'autore avrebbe potuto porre in essere utilmente anche dopo la prima omissione. 1.4 Deve osservarsi anche che in materia di ricorso per cassazione, il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione d'inammissibilità dell'impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati» (Sez.

U, Sent. n. 9100 del 2015).

Tutto ciò considerato, deve ritenersi che la censura di cui al punto 6.4 del ricorso costituisca un'autonoma ragione di impugnazione che per un mero errore di percezione non è stata considerata nella sentenza in questa sede impugnata. 1.5 Sussiste, dunque, l'errore di fatto nell'esame del punto 6.4 del sesto motivo del ricorso per cassazione proposto dall'odierno ricorrente, perché l'ordinanza impugnata si è fondata sul mancato esame di un'autonoma censura posta con il sesto motivo di ricorso nell'erronea supposizione dell'inesistenza della relativa doglianza, frutto di un errore di percezione di un fatto processuale e non di una mera omissione.

Né può dirsi che l'ordinanza in oggetto, pur non esplicitando il riferimento di una determinata valutazione al suddetto motivo di ricorso, tuttavia, abbia fondato la decisione su una costruzione logico-giuridica incompatibile con il medesimo motivo, tale da ricomprendere necessariamente anche il suo esame.

Nella specie, infatti, la questione specificamente posta nel punto 6.4 non può ritenersi ricompresa nel rigetto complessivo del motivo, con il solo richiamo all'esistenza di atti interruttivi. [OSCURATO:SOCIETA] n.34455 sez.

S2 - ud. 10/02/2022 1.6 Il ricorso per revocazione della sentenza della Corte di Cassazione n.10179 del 2019, pertanto, va accolto, e tale provvedimento va revocato.

2. Procedendo alla fase rescissoria, si è già osservato che i ricorrenti nel ricorso per revocazione, chiedono che il ricorso definito con l'ordinanza revocata venga accolto con riferimento alla censura relativa alla natura di illecito istantaneo e non permanente delle violazioni in esame - con conseguente decorso della prescrizione dal momento di cessazione della permanenza.

Secondo i ricorrenti, anche volendo riconoscere la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione, sarebbero "comunque" prescritte le sanzioni irrogate per le violazioni n. 3, n. 6, n. 7 e n. 8 relative a condotte che si erano concluse anteriormente al 1° giugno 2000. 2.1 II motivo è fondato nei termini di seguito precisati.

La Corte d'appello ha richiamato il principio enucleato dalla giurisprudenza di legittimità (è citata Cass. 12/05/1995, n. 5230), secondo cui la disciplina degli atti interruttivi della prescrizione in ambito di illecito amministrativo è modellata su quella dettata dal codice civile, e correttamente ha ritenuto che la nota Consob del 18 maggio 2004, notificata tra il 24 maggio e il 7 giugno 2004, avesse interrotto il termine di prescrizione per le violazioni commesse dal 7 giugno 1999 in avanti (in senso confermativo da ultimo, Cass. 13/12/2011, n. 26741, secondo cui l'audizione del trasgressore, prevista dall'art. 18

I. n. 689 del 1981, e la relativa convocazione sono idonei a costituire in mora il debitore, atteso che ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, e costituisce esercizio della pretesa sanzionatoria).

2.2. La stessa Corte ha poi evidenziato che i Piani finanziari [OSCURATO:PERSONA] e 4You erano stati ideati nel 2000 e nel 2001, e il prodotto BTP [OSCURATO:PERSONA]. 2019 n.34455 sez.

S2 - ud. 10/02/2022 era stato presentato al Consiglio di amministrazione nel marzo 1999, e commercializzato a partire dalle settimane successive.

Ne seguiva che soltanto le violazioni commesse nel periodo collocato tra la metà di aprile 1999 ed il 6 giugno 1999 avrebbero potuto risultare coperte dalla prescrizione quinquennale, se non si fosse trattato di violazioni protrattesi per gli anni successivi, tali cioè da configurare un illecito di natura permanente, al quale doveva essere applicato il principio espresso dall'art. 158, primo comma, cod. pen. 2.3.

Tale ultima affermazione non è corretta.

A fronte dell'eccepita prescrizione delle violazioni commesse prima del 7 giugno 1999, la Corte d'appello assume apoditticamente che tutte le violazioni contestate ai ricorrenti costituiscano illeciti di natura permanente, mentre avrebbe dovuto esaminare partitamente le condotte oggetto di contestazione, tenendo presente che è configurabile la permanenza dell'illecito omissivo proprio solo con riferimento a quelle condotte che l'autore avrebbe potuto porre in essere utilmente anche dopo la prima omissione.

In ambito di illecito omissivo, l'affermazione secondo cui la prosecuzione nel tempo della condotta vietata dà luogo ad un illecito di natura permanente impone la verifica del carattere continuativo dell'omissione, e tale verifica nella specie è mancata, posto che la Corte d'appello ha ritenuto genericamente che (tutte) le violazioni contestate ai ricorrenti nel periodo precedente al 7 giugno 1999 fossero proseguite negli anni successivi, senza specificazione in ordine alle singole condotte contestate.

Non è sufficiente a sorreggere il dictum il richiamo che la Corte d'appello ha fatto a Cassazione n. 15019 del 2013.

In qual caso, infatti, oggetto di eccezione di prescrizione era l'illecito contestato «ai sensi dell'art. 53, comma, 1, lett. d), d.lgs. n. 385 del 1993 e delle relative istruzioni di vigilanza, per carenze nell'organizzazione e nei controlli interni, da parte del consiglio di amministrazione e del direttore» (così a [OSCURATO:SOCIETA] n.34455 sez. 52 - ud. 10/02/2022 pag. 3 della sentenza), e questa Corte ha confermato il rigetto dell'eccezione facendo riferimento alla condotta "complessiva" della gestione della banca, protrattasi senza soluzione di continuità con le stesse caratteristiche fino al momento dell'accertamento.

Nel caso qui in esame, invece, si discute di plurime e specifiche contestazioni, rispetto alle quali la Corte d'appello è tenuta a verificare la configurabilità della permanenza".

P.Q.M.

La Corte revoca la propria sentenza n. 10179 del 1° aprile 2019 nei limiti di cui in motivazione; decidendo sul ricorso avverso il decreto della Corte di Appello di Lecce n. cron. 2017 del 2016, accoglie il sesto motivo nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione e del giudizio di revocazione alla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 34455-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] SPA , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA] n.34455 sez. S2 - ud. 10/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] 80415740580, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in Roma, via G.B. Martini presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono ; - con troricorrente — [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avverso la sentenza n. 10179/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 11/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Udito il P.G. nella persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; Uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] ed altri dirigenti, amministratori e sindaci ebbero a proporre opposizione avverso i provvedimenti d'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, relativamente alle quali la Banca era chiamata ex art 6 legge 689/1981, irrogata dal Ministero dell'Economia, su proposta della Consob, in dipendenza di infrazioni alla normativa bancaria a ciascun dirigente, amministratore e sindaco pro tempore della Banca del Salento, oggi [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] n.34455 sez. 52 - ud. 10/02/2022 2. Resistendo il Ministero e la Consob, la Corte d'Appello di Lecce con decreto del 2006 accoglieva l'opposizione per violazione del termine di durata del procedimento amministrativo preordinato all'irrogazione della sanzione. 3. Su ricorso del Ministero questa Corte, con sentenza n. 2 5 844/ 2 0 1 1 accoglieva il ricorso,\ ad annullare il decreto impugnato e rimettere per nuovo esame la questione alla Corte territoriale. 4. All'esito del giudizio di rinvio, la Corte d'Appello con il decreto impugnato accoglieva solo parzialmente l'originaria opposizione esposta dalla Banca garante e dai ricorrenti consorti, mentre mandava assolta [OSCURATO:PERSONA], rilevava l'intervenuto decesso di [OSCURATO:PERSONA] e disciplinava le spese dell'intero procedimento. 5. Osservava il giudice di rinvio come le censure mosse dai soggetti opponenti avverso il provvedimento di irrogazione sanzioni, sia sotto il profilo formale che sostanziale, fossero solo parzialmente fondate in relazione all'ammontare delle sanzioni. 6. Avverso il citato decreto proponeva ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] - quale garante ex art 6 legge 689/1981 - ed altri 17 tra dirigenti, amministratori e sindaci articolando quindici motivi, illustrando anche le difese con memoria. 7. Resistevano con controricorso sia il Ministro dell'Economia che la Consob, mentre [OSCURATO:PERSONA], ritualmente intimato, non si costituiva. 8. La Corte di cassazione con la sentenza n. 10179 del 10 aprile 2019 accoglieva per quanto di ragione il primo motivo di ricorso, relativo alla sola posizione della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA], rigettando per il resto tutti gli altri motivi proposti sia dalla Banca che dagli altri impugnanti persone fisiche, e cassava in relazione al motivo accolto il decreto impugnato, rinviando alla Corte d'Appello di Lecce, in diversa composizione anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità in ordine alla posizione della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] n.34455 sez. 52 - ud. 10/02/2022 Condannava, inoltre, tutti i ricorrenti persone fisiche a rifondere alle parti resistenti le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo. 9. Per quanto rileva in questa sede, La Corte così statuiva in relazione al sesto motivo di ricorso: «Con il sesto mezzo d'impugnazione viene lamentata la violazione della norma in art 28 legge 689/1981 in tema di prescrizione dell'obbligazione sanzionatoria in relazione a più ricorrenti autori delle violazioni rilevate dalla Consob, tra i quali la Cucugliato, poiché scorso il lustro prescritto senza atti interruttivi. In limine va rilevato come detta censura non possa più riguardare la posizione della Cucugliato - per altro soggetto non impugnante -, poiché questa mandata assolta dalla Corte salentina da ogni contestazione, sicché irrilevante risulta, anche per il soggetto garante, la questione della prescrizione dell'obbligazioni pecuniarie correlate alle contestazioni mossele. Con relazione alle altre posizioni va rilevato come, in realtà, parti impugnanti contestano l'argomentazione giuridica esposta dal Collegio salentino al riguardo, ossia la presenza di atto interruttivo rappresentato dalla comunicazione del verbale di contestazione - atto in effetti non avente natura interruttiva - ed all'uopo ripropongono l'argomentazione già esposta in sede di rinvio, fondata essenzialmente su arresto di questa Suprema Corte del 2002. Tuttavia, impugnanti non si confrontano appieno con l'argomentazione posta dalla Corte territoriale a fondamento della sua statuizione sul punto, ossia l'esistenza di oppositi arresti di legittimità di segno contrario che hanno confermato, anche di recente - Cass. sez. 1 n° 3124/05, Cass. sez. 2 n° 28838/08, Cass. sez. L. n° 22388/18 -, come ogni atto del procedimento comunicato al soggetto interessato sia interruttivo del termine di prescrizione dell'obbligazione pecuniaria conseguente alla sanzione». 10. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per revocazione la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 2019 n.34455 sez. S2 - ud. 10/02/2022 Mario, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un motivo. 11. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Consob hanno resistito con separati controricorsi. 12. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese in questa fase. 13. Con ordinanza interlocutoria n. 8072 del 23 marzo 2021, la Sesta Sezione civile ha rimesso la causa alla pubblica udienza. 14. Le parti con memoria depositata in prossimità dell'udienza hanno insistito nelle rispettive richieste. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso denuncia ex art. 391 bis in relazione all'art. 395 co. 1 n. 4 c.p.c., l'errore di fatto revocatorio consistito nell'avere omesso di statuire su di uno specifico motivo di ricorso. Si deduce che il sesto motivo, al quale pur risulterebbe formalmente data risposta in sentenza, prevedeva accanto alla doglianza che investiva l'idoneità dell'atto di contestazione ad interrompere la prescrizione, sviluppato nei punti 6.1., 6.2, 6.3 e 6.5, anche una specifica censura, sviluppata nel punto 6.4, volta a denunciare la mancata considerazione del fatto che le condotte ascritte agli ex esponenti avevano carattere istantaneo e quindi, ove non protrattesi per periodi successivi, erano sottoposte a prescrizione, se poste in essere cinque anni prima della notifica dell'atto asseritamente interruttivo. Si rileva che analogo motivo di ricorso era stato proposto in un separato procedimento trattato alla medesima udienza e deciso dallo stesso Collegio della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 15025 del 31 maggio 2019, che ha cassato invece il decreto della Corte d'Appello, assumendo che apoditticamente il giudice di rinvio aveva reputato che tutte le violazioni contestate avessero natura di illeciti permanenti, mentre avrebbe dovuto invece [OSCURATO:SOCIETA] n.34455 sez. 52 - ud. 10/02/2022 esaminare partitamente le condotte oggetto di contestazione, tenendo presente che è configurabile la permanenza dell'illecito omissivo proprio solo con riferimento a quelle condotte che l'autore avrebbe potuto porre in essere utilmente anche dopo la prima omissione. Si sostiene quindi che la sentenza impugnata avrebbe omesso di decidere su di uno specifico motivo di ricorso, sebbene inserito in un più ampio mezzo di impugnazione volto a contrastare nel suo complesso la corretta applicazione dell'istituto della prescrizione da parte del giudice di merito, in quanto per un errore percettivo la Corte di Cassazione avrebbe ritenuto proposta la censura solo in relazione alla presenza di atti interruttivi della prescrizione, ma non anche in merito alla diversa modalità di decorrenza della prescrizione, indagine questa che il motivo del pari sollecitava. 1.1 In sede rescindente, il ricorso per revocazione si palesa ammissibile e fondato. Quanto all'ammissibilità deve farsi applicazione dei seguenti principi di diritto già affermati da questa Corte: • «In riferimento all'omessa pronuncia da parte della Corte di cassazione su un motivo di ricorso, l'unico mezzo di impugnazione esperibile avverso la relativa sentenza è, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa» (Sez. 1, Sent. n. 26301 del 2018); • «In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, integra errore di fatto revocatorio, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., il mancato esame di uno dei motivi di ricorso nell'erronea supposizione, conseguente ad una svista, dell'inesistenza del motivo stesso, sicché non sussiste detto errore di percezione ove la Corte, pur non esplicitando il riferimento di una determinata valutazione a ben individuati motivi di [OSCURATO:SOCIETA] n.34455 sez. S2 - ud. 10/02/2022 ricorso, tuttavia fondi la decisione su una costruzione logico-giuridica incompatibile con quei motivi, tale che in questa restino assorbite anche le questioni poste dai motivi apparentemente trascurati» Sez. 3, Sent. n. 19510 del 2017); • «In tema di revocazione, integra errore revocatorio di fatto, che ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., legittima la revocazione della sentenza resa dalla Corte di cassazione per omesso esame di un motivo di ricorso, non la semplice carenza, nella motivazione della sentenza, di qualsiasi giustificazione "in iure" circa il mancato esame di un motivo pur presente nel ricorso (ciò che integra mera dimenticanza), bensì l'erronea supposizione dell'inesistenza del motivo stesso, ovvero di un fatto processuale, invece, esistente» (Sez. 6-3, Sent. n. 11530 del 2016). 1.2 Nella specie, i ricorrenti, con il sesto motivo di ricorso per cassazione, avevano censurato al punto 6.4 la natura di illecito istantaneo e non permanente della violazione contestata e la conseguente intervenuta prescrizione, in quanto poste in essere cinque anni prima della notifica dell'atto "asseritamente" interruttivo. 1.3 Dalla motivazione della sentenza revocanda, in effetti, emerge la sussistenza di un errore percettivo nella disamina del motivo in quanto non vi è alcun riferimento alla questione sollevata al punto 6.4 che, peraltro, come evidenziato dai ricorrenti era stata accolta in altri giudizi aventi ad oggetto la medesima fattispecie trattati nella stessa udienza. In particolare nella sentenza n. 15025 del 31 maggio 2019, che ha cassato il decreto della Corte d'Appello, si è ritenuto erronea la statuizione del giudice del merito che aveva reputato che tutte le violazioni contestate avessero natura di illeciti permanenti, mentre avrebbe dovuto invece esaminare partitamente le condotte oggetto di contestazione, tenendo presente che è configurabile la permanenza dell'illecito omissivo proprio solo con riferimento a quelle condotte che [OSCURATO:SOCIETA] n.34455 sez. S2 - ud. 10/02/2022 l'autore avrebbe potuto porre in essere utilmente anche dopo la prima omissione. 1.4 Deve osservarsi anche che in materia di ricorso per cassazione, il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione d'inammissibilità dell'impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati» (Sez. U, Sent. n. 9100 del 2015). Tutto ciò considerato, deve ritenersi che la censura di cui al punto 6.4 del ricorso costituisca un'autonoma ragione di impugnazione che per un mero errore di percezione non è stata considerata nella sentenza in questa sede impugnata. 1.5 Sussiste, dunque, l'errore di fatto nell'esame del punto 6.4 del sesto motivo del ricorso per cassazione proposto dall'odierno ricorrente, perché l'ordinanza impugnata si è fondata sul mancato esame di un'autonoma censura posta con il sesto motivo di ricorso nell'erronea supposizione dell'inesistenza della relativa doglianza, frutto di un errore di percezione di un fatto processuale e non di una mera omissione. Né può dirsi che l'ordinanza in oggetto, pur non esplicitando il riferimento di una determinata valutazione al suddetto motivo di ricorso, tuttavia, abbia fondato la decisione su una costruzione logico-giuridica incompatibile con il medesimo motivo, tale da ricomprendere necessariamente anche il suo esame. Nella specie, infatti, la questione specificamente posta nel punto 6.4 non può ritenersi ricompresa nel rigetto complessivo del motivo, con il solo richiamo all'esistenza di atti interruttivi. [OSCURATO:SOCIETA] n.34455 sez. S2 - ud. 10/02/2022 1.6 Il ricorso per revocazione della sentenza della Corte di Cassazione n.10179 del 2019, pertanto, va accolto, e tale provvedimento va revocato. 2. Procedendo alla fase rescissoria, si è già osservato che i ricorrenti nel ricorso per revocazione, chiedono che il ricorso definito con l'ordinanza revocata venga accolto con riferimento alla censura relativa alla natura di illecito istantaneo e non permanente delle violazioni in esame - con conseguente decorso della prescrizione dal momento di cessazione della permanenza. Secondo i ricorrenti, anche volendo riconoscere la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione, sarebbero "comunque" prescritte le sanzioni irrogate per le violazioni n. 3, n. 6, n. 7 e n. 8 relative a condotte che si erano concluse anteriormente al 1° giugno 2000. 2.1 II motivo è fondato nei termini di seguito precisati. La Corte d'appello ha richiamato il principio enucleato dalla giurisprudenza di legittimità (è citata Cass. 12/05/1995, n. 5230), secondo cui la disciplina degli atti interruttivi della prescrizione in ambito di illecito amministrativo è modellata su quella dettata dal codice civile, e correttamente ha ritenuto che la nota Consob del 18 maggio 2004, notificata tra il 24 maggio e il 7 giugno 2004, avesse interrotto il termine di prescrizione per le violazioni commesse dal 7 giugno 1999 in avanti (in senso confermativo da ultimo, Cass. 13/12/2011, n. 26741, secondo cui l'audizione del trasgressore, prevista dall'art. 18 I. n. 689 del 1981, e la relativa convocazione sono idonei a costituire in mora il debitore, atteso che ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, e costituisce esercizio della pretesa sanzionatoria). 2.2. La stessa Corte ha poi evidenziato che i Piani finanziari [OSCURATO:PERSONA] e 4You erano stati ideati nel 2000 e nel 2001, e il prodotto BTP [OSCURATO:PERSONA]. 2019 n.34455 sez. S2 - ud. 10/02/2022 era stato presentato al Consiglio di amministrazione nel marzo 1999, e commercializzato a partire dalle settimane successive. Ne seguiva che soltanto le violazioni commesse nel periodo collocato tra la metà di aprile 1999 ed il 6 giugno 1999 avrebbero potuto risultare coperte dalla prescrizione quinquennale, se non si fosse trattato di violazioni protrattesi per gli anni successivi, tali cioè da configurare un illecito di natura permanente, al quale doveva essere applicato il principio espresso dall'art. 158, primo comma, cod. pen. 2.3. Tale ultima affermazione non è corretta. A fronte dell'eccepita prescrizione delle violazioni commesse prima del 7 giugno 1999, la Corte d'appello assume apoditticamente che tutte le violazioni contestate ai ricorrenti costituiscano illeciti di natura permanente, mentre avrebbe dovuto esaminare partitamente le condotte oggetto di contestazione, tenendo presente che è configurabile la permanenza dell'illecito omissivo proprio solo con riferimento a quelle condotte che l'autore avrebbe potuto porre in essere utilmente anche dopo la prima omissione. In ambito di illecito omissivo, l'affermazione secondo cui la prosecuzione nel tempo della condotta vietata dà luogo ad un illecito di natura permanente impone la verifica del carattere continuativo dell'omissione, e tale verifica nella specie è mancata, posto che la Corte d'appello ha ritenuto genericamente che (tutte) le violazioni contestate ai ricorrenti nel periodo precedente al 7 giugno 1999 fossero proseguite negli anni successivi, senza specificazione in ordine alle singole condotte contestate. Non è sufficiente a sorreggere il dictum il richiamo che la Corte d'appello ha fatto a Cassazione n. 15019 del 2013. In qual caso, infatti, oggetto di eccezione di prescrizione era l'illecito contestato «ai sensi dell'art. 53, comma, 1, lett. d), d.lgs. n. 385 del 1993 e delle relative istruzioni di vigilanza, per carenze nell'organizzazione e nei controlli interni, da parte del consiglio di amministrazione e del direttore» (così a [OSCURATO:SOCIETA] n.34455 sez. 52 - ud. 10/02/2022 pag. 3 della sentenza), e questa Corte ha confermato il rigetto dell'eccezione facendo riferimento alla condotta "complessiva" della gestione della banca, protrattasi senza soluzione di continuità con le stesse caratteristiche fino al momento dell'accertamento. Nel caso qui in esame, invece, si discute di plurime e specifiche contestazioni, rispetto alle quali la Corte d'appello è tenuta a verificare la configurabilità della permanenza". P.Q.M. La Corte revoca la propria sentenza n. 10179 del 1° aprile 2019 nei limiti di cui in motivazione; decidendo sul ricorso avverso il decreto della Corte di Appello di Lecce n. cron. 2017 del 2016, accoglie il sesto motivo nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione e del giudizio di revocazione alla
Sentenza Cassazione n. 07795/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris