CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 giugno 2026
Cassazione n. 21168/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, èelettivamente domiciliata;- Ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti BeatriceAgostino Depretis n. 86, presso lo studio degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA];-Controricorrente –avverso la sentenza n. 3683/2018 della Commissione tributaria regionaledella Puglia, depositata il 27 dicembre 2018 e notificata il 4 febbraio 2019;Numero registro generale 11530/2019Numero sezionale 3749/2026Numero di raccolta generale 21168/2026Data pubblicazione 22/06/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata del 30 aprile 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato a quattro motivi, perla cassazione della sentenza indicata in epigrafe - con cui la Commissionetributaria regionale della Puglia aveva accolto gli appelli, previamenteriuniti, di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avverso le sentenze n. 364, 365, 366, 367,368, 369 e 934 del 2018 rese dalla Commissione tributaria provinciale diBrindisi in rigetto dei ricorsi proposti dalla società contribuente avversodistinti avvisi di rettifica della rendita catastale proposta dalla società amezzo DOCFA con riferimento a impianto fotovoltaico.La Corte regionale affermava che, contrariamente a quanto ritenutodai giudici di prime cure:- gli avvisi non erano adeguatamente motivati;- la stima era stata eseguita con metodologia comparativa anzichédiretta, in violazione dell’art. 10 del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652,del d. lgs. 8 aprile 1948 n. 514 e della circolare 30 novembre 2012n. 6;- era stata presa a base della valutazione la potenza dell’impianto,non prevista dalle citate fonti;- doveva reputarsi comunque corretta la stima emergente dalladichiarazione DOCFA della società, supportata da una consulenzatecnica di parte.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia, ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione degli artt. 1,terzo comma, D.M. 19 aprile 1994, n. 701, 7 L. 27 luglio 2000 n. 212, 3 L.7 agosto 1990 n. 241, lamentando, in particolare, che la Commissionetributaria regionale abbia erroneamente ritenuto carente la motivazioneNumero registro generale 11530/2019Numero sezionale 3749/2026Numero di raccolta generale 21168/2026Data pubblicazione 22/06/2026degli avvisi di accertamento catastale, benché, nel caso di specie, non vifosse alcun disconoscimento degli elementi di fatto indicati dalcontribuente nella dichiarazione DOCFA, ma solo una diversa valutazionetecnica dei valori economici delle singole porzioni immobiliari. L’Ufficioerariale richiama consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui,quando la divergenza tra rendita proposta e rendita attribuita derivi dauna valutazione tecnica, l’obbligo motivazionale è soddisfatto anchemediante la semplice indicazione dei dati oggettivi e della categoriaallegata agli avvisi costituiva adeguato supporto motivazionale e che igiudici d’appello hanno malgovernato i principi di diritto, ritenendogenerica la motivazione nonostante l’atto contenesse gli elementinormativamente richiesti e fosse frutto di procedura DOCFA, caratterizzatada forte partecipazione del contribuente.1.1. La censura, pur astrattamente accoglibile, non è tale dadeterminare la cassazione della sentenza impugnata.1.2. In effetti, secondo la consolidata e conforme giurisprudenza diquesta Corte, in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzionedella rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA,l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la meraindicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementidi fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio el'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi dauna diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni,mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi difatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare ledifferenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto didifesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventualecontenzioso (cfr. Cass., 10 aprile 2025, n. 9381; Cass. 19 settembre2014, n.25144; Cass., 4 settembre 2023, n. 25682; Cass., 24 febbraioNumero registro generale 11530/2019Numero sezionale 3749/2026Numero di raccolta generale 21168/2026Data pubblicazione 22/06/20262021, n. 4955; Cass., 23 maggio 2018, n. 12777; Cass., 7 dicembre2018, n. 31809; Cass., 16 giugno 2016). Del tutto particolare e diversorispetto alle ipotesi in cui il nuovo classamento è stato adottato d’ufficiodall’Amministrazione – ad esempio ai sensi dell’art. 1, comma 335, dellalegge 30 dicembre 2004, n. 311 - è, quindi, il caso dell’accertamentooperato all’esito di procedura DOCFA, in cui il contribuente presenta, aisensi dell’art. 1, comma 1, del D.M. 19 aprile 1994, n. 701, dichiarazione“per l’accertamento delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione, dicui all’art. 56 del regolamento per la formazione del nuovo catasto ediliziourbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre1949, n. 1142”, ovvero dichiarazione “di variazione dello stato dei beni, dicui all’art. 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito,con modificazioni, dalla legge (…) agosto 1939, n. 1249, come sostituitodall’art. 2 del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514”. In tali ipotesi,come innanzi rilevato, l’obbligo di motivazione del relativo avviso èsoddisfatto con l’indicazione dei dati amministrativo – censuari (categoria,classe, consistenza, superficie e rendita), all’esito della verifica eseguitad’ufficio, qualora gli elementi indicati dal contribuente non siano statidisattesi dall’amministrazione finanziaria e l’eventuale discrasia tra i datiesposti e i dati attribuiti derivi da una valutazione tecnica dell’immobile. Inquesto caso, i dati enunciati dal contribuente non sono disattesi, ma soloriesaminati e rivalutati dall’Ufficio con riguardo all’attribuzione dellacategoria, della classe, della consistenza e della rendita del fabbricato; percui è possibile (e, il più delle volte, accade) che la eventuale difformità trala classificazione denunciata dal contribuente e la classificazione accertatadall’amministrazione finanziaria nell’ambito della procedura DOCFA derivida una diversità di valutazione, qualificazione o inquadramento deimedesimi elementi di fatto (descrizioni, misure, grafici e planimetrie), chevengono elaborati sulla base dei criteri tecnici fissati dalla disciplinaregolamentare in materia catastale; il che esime, comunque,Numero registro generale 11530/2019Numero sezionale 3749/2026Numero di raccolta generale 21168/2026Data pubblicazione 22/06/2026l’amministrazione finanziaria dall’onere di formulare una motivazione piùparticolareggiata per l’atto di riclassamento con specifico riguardo allediscrepanze emerse all’esito dell’accertamento rispetto alla proposta delcontribuente (Cass., Sez. V, 9 febbraio 2021, n. 3104; Cass., Sez. VI, 1febbraio 2022, n. 3017; Sez. Trib., 1 marzo 2025, n. 5451).1.3. La fattispecie in disamina è chiaramente riconducibile a taleipotesi, giacché non si evince dalla sentenza che vi sia stata modifica deglielementi di fatto forniti dalla contribuente, essendosi l'amministrazionefinanziaria limitata a rivalutare la rendita dell'immobile.1.4. Nel caso di specie, inoltre, trattandosi di unità immobiliari dellacategoria speciale, non ordinaria, la rendita non va attribuita perclassificazione tariffaria ma dietro stima diretta. La Corte ha rimarcatoche, - laddove viene in rilievo quale presupposto, e fondamento(motivazionale), dell'avviso di classamento, - la stima diretta dell’unitàimmobiliare (r.d.l. 13 aprile 1939 n. 652, art. 10; d.p.r. 1 dicembre 1949,n. 1142, artt. 8 e 30) esplicita «un giudizio sul valore economico dei beniclassati di natura eminentemente tecnica, in relazione al quale la presenzae l'adeguatezza, o non, della motivazione rilevano ai fini, non già dellalegittimità ma, della attendibilità concreta del giudizio cennato, e, in sedecontenziosa della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa(v., ex plurimis, Cass., 9 luglio 2018, n. 17971; Cass., 3 febbraio 2014, n.2268; Cass., 21 luglio 2006, n. 16824; Cass., 7 giugno 2006, n. 13319).1.5. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale si è discostata dallagiurisprudenza costante di legittimità, secondo cui, qualora l'attribuzionedella rendita abbia luogo a seguito di procedura DOCFA, in base ad unastima diretta eseguita dall'amministrazione finanziaria (come accade, perl’appunto, per gli immobili classificati nei gruppi catastali D ed E), talestima, che integra il presupposto ed il fondamento motivazionaledell'avviso di accertamento catastale (esprimendo un giudizio sul valoreeconomico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, in relazioneNumero registro generale 11530/2019Numero sezionale 3749/2026Numero di raccolta generale 21168/2026Data pubblicazione 22/06/2026al quale la presenza e l'adeguatezza della motivazione rilevano ai fini nongià della legittimità, ma dell'attendibilità concreta del cennato giudizio, e,in sede contenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto dellapretesa), costituisce un atto conosciuto e, comunque, prontamente efacilmente conoscibile per il contribuente, in quanto posto in esserenell'ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa, conla conseguenza che la sua mancata riproduzione o allegazione all'avviso diaccertamento catastale non si traduce in un difetto di motivazione (tra letante: Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2006, n. 16824; Cass., Sez. 5^, 10novembre 2006, n. 24064; Cass., Sez. 5^, 14 maggio 2010, n. 11804;Cass., Sez. 6^-5, 9 luglio 2018, n. 17971; Cass., Sez. 5^, 16 aprile 2020,n. 7854; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2021, n. 40735; Cass., Sez. 5^, 25ottobre 2022, n. 31554; Cass., Sez. Trib., 31 ottobre 2023, n. 30303;Cass., Sez. Trib., 12 giugno 2024, n. 16359; Cass., Sez. Trib., 2 agosto2025, n. 22314; Cass., Sez. Trib., 17 aprile 2026, n.10014).1.9. Nel caso di specie, l’accertamento del giudice d’appello non si ècon rettifica, riveniente da procedura “DOCFA”, privo di motivazione inquanto basato su metodologia comparativa e non su stima diretta, purespressamente citata nell’avviso, ed in quanto recante riferimento allapotenza dell’impianto, non prevista dalla normativa catastale qualeelemento utilizzabile ai fini della valutazione. [OSCURATO:PERSONA] regionale hatuttavia valorizzato, ai fini del controllo della motivazione, dati che,quanto ritenuto, l'obbligo di motivazione dell’avviso fosse stato invece,sulla base dell’orientamento richiamato, adeguatamente soddisfatto.2. Con il secondo motivo, l’Agenzia delle entrate denuncia, ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsaapplicazione degli artt. 15, 27, 28, 29 e 30 del D.P.R. 1 dicembre 1949 n.1142, 10 del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11Numero registro generale 11530/2019Numero sezionale 3749/2026Numero di raccolta generale 21168/2026Data pubblicazione 22/06/2026agosto 1939 n. 1249, per avere il Collegio regionale erroneamenteritenuto che l’avviso di accertamento con rettifica della rendita catastalefosse fondato non su procedimento di stima diretta, avendo l’Ufficioutilizzato una stima comparativa, e avendo inoltre valorizzato elementiestimali – potenza dell’impianto fotovoltaico – non previsti dallalegislazione catastale. Secondo i giudici d’appello l’Ufficio avrebbe dovutoeseguire la stima diretta, attraverso la richiesta dei bilanci della società elo studio delle singole voci, per reperire i costi di produzione, in quanto gliopifici non possono essere assoggettati a una “valorizzazionestandardizzata”.La ricorrente deduce di aver determinato la rendita catastale con stimadiretta, eseguita avvalendosi del procedimento indiretto, come previstodagli artt. 27 e 28 del d.P.R. 1° dicembre 1949 n. 1142.2.1. Il motivo, per quanto astrattamente fondato, non puòcomportare, nemmeno in questo caso, la cassazione della sentenzaimpugnata.In effetti, in caso di classamento di immobili con destinazione speciale-come avviene per gli immobili rientranti nella categoria D/1 -l’attribuzione della rendita catastale, proposta dal proprietario con laprocedura DOCFA, è determinata, ai sensi dell’articolo 10 del r.d.l. 13aprile 1939, n. 652, con stima diretta per ogni singola unità, potendoavvenire tanto con procedimento diretto, ossia partendo dal reddito lordoordinariamente ritraibile e detraendo le spese e le eventuali perdite,quanto con procedimento indiretto, ossia attraverso un calcolo fondato sulvalore del capitale fondiario, costituito dal valore di mercato dell’immobileovvero dal costo di ricostruzione, tenendo conto, in tale ultimo caso, deldeprezzamento delle unità in ragione del loro stato attuale, del livello diobsolescenza e del ciclo di vita tecnico-funzionale (cfr. Cass. 16 aprile2020, n. 7854).Numero registro generale 11530/2019Numero sezionale 3749/2026Numero di raccolta generale 21168/2026Data pubblicazione 22/06/2026Ai sensi degli articoli 27 e 28 del d.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142,deve distinguersi, nell’ambito del procedimento indiretto di stima, unavolta che sia escluso quello diretto, incentrato sul reddito lordo ordinarioritraibile dal canone di locazione, la valutazione del capitale fondiarioimperniato sul valore di mercato dell’unità immobiliare (secondo il relativomercato delle compravendite) da quella che fa riferimento al costo diricostruzione, rilevando anche “un adeguato coefficiente di riduzione inrapporto allo stato attuale delle unità immobiliari”, non applicabile aicespiti edificati successivamente al biennio 1988-89 (cfr. Cass. 16 gennaio2018, n. 888; Cass. 22 gennaio 2018, n. 1476; Cass., 2 aprile 2019, n.13778).Il procedimento indiretto di stima, sugli immobili a destinazionespeciale o particolare, implica, pertanto, ai fini dell’attribuzione dellarendita catastale, la valutazione del capitale fondiario basato sul valore dimercato dell’immobile oppure la considerazione del costo di ricostruzione,ricondotto all’epoca censuaria delle stime catastali (anni 1988-89), conl’applicazione di un “adeguato coefficiente di riduzione in rapporto allostato attuale delle unità immobiliari”, per i cespiti realizzati in epocaantecedente a tale biennio.2.2. A tale proposito, la circolare emanata dall’amministrazionefinanziaria il 30 novembre 2012, n. 6/T (in materia di “Determinazionedella rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale eparticolare: profili tecnico-estimativi”), elevata a rango normativo dallalegge 23 dicembre 2014, n. 190, ha precisato (al paragrafo 2) che per“stima diretta” deve intendersi la stima effettuata in maniera puntualesugli immobili a destinazione speciale o particolare, per i quali, proprio inrelazione alla peculiarità delle relative caratteristiche, non sia possibilefare riferimento al sistema delle tariffe, ribadendo, comunque, che larendita catastale può essere determinata con procedimento diretto o conprocedimento indiretto. Tale circolare, quindi, ha recepito e fatto proprio -Numero registro generale 11530/2019Numero sezionale 3749/2026Numero di raccolta generale 21168/2026Data pubblicazione 22/06/2026sul piano delle indicazioni interne di prassi- il dettato legislativo (articoli27 e 28 del d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142), dal quale, in ultimaanalisi, discende l’imperatività normativa che governa il settore, pursempre riconducibile, dunque, all’impianto di legge predisposto dallegislatore e non alla circolare in quanto tale (cfr. Cass., 16 gennaio 2023,n. 1002).2.3. In tema di classamento di immobili con destinazione speciale ecensiti nei gruppi D ed E, quindi, l’accertamento della rendita catastale,proposta dal contribuente mediante una dichiarazione di variazionecatastale con la procedura DOCFA, avviene con stima diretta per ognisingola unità, utilizzando un procedimento diretto - che si fonda sulreddito lordo (canone di locazione) ordinariamente ritraibile e sulladetrazione delle spese e delle eventuali perdite - ovvero un procedimentoindiretto, che individua il valore del capitale fondiario, costituito dal valoredi mercato dell’immobile, o il valore di costo di ricostruzione, tenendoconto, in quest’ultimo caso, di un adeguato coefficiente di riduzione inrapporto allo stato attuale delle unità immobiliari (cfr. Cass., 2 aprile2019, n. 13778, Cass., 13 gennaio 2022, n. 7984; Cass., 21 dicembre2024, n. 33799), laddove, come questa Corte ha già rilevato,l'accertamento del perfetto stato di manutenzione degli impianti«costituisce motivata ragione della mancata applicazione di "un adeguatocoefficiente di riduzione" che, ai sensi della medesima disposizione, varapportato "allo stato attuale delle unità immobiliari"» (cfr. Cass., 15marzo 2019, n. 7377).2.4. Nel caso di specie, il giudice di merito non ha consideratocorretta l’attribuzione della rendita catastale affermando che “nonostantesi legga espressamente la necessità di procedere attraverso stima diretta,in realtà la stima è stata effettuata con metodologie comparative (…)violando quanto previsto dall’art. 10 del R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652nonché dal successivo d. Lgs. 8 aprile 1948, n. 514 che prevedevaNumero registro generale 11530/2019Numero sezionale 3749/2026Numero di raccolta generale 21168/2026Data pubblicazione 22/06/2026appunto la stima diretta delle unità immobiliari facenti capo alle categorieD ed E. L’appellato non ha tenuto conto neanche della più recentecircolare 30 novembre 2012 n. 6, che specificava il criterio dideterminazione immobiliare di un opificio e che avrebbero comportatoconclusioni differenti…” e dando atto dell’applicazione da parte dell’Ufficiodi un metodo comparativo diverso dalla stima diretta, e della non correttavalorizzazione della potenza dell’impianto. Il collegio regionale ha ritenutoerroneamente che il procedimento seguito per la riclassamento catastale,in quanto fondato su una metodologia comparativa, non costituisseespressione di una stima diretta del compendio fotovoltaico, laddove dicontro l’analisi compiuta mediante procedimento indiretto, fondato sulvalore del capitale fondiario e delle componenti caratterizzanti gli immobiliin questione, desunto anche attraverso analisi comparativa riferita allatipologia di immobili simili a quello oggetto di accertamento, rappresentaun approccio estimale qualificabile, secondo le disposizioni richiamate,esattamente in termini di stima diretta in una delle possibili modalità eforme, sicché nessuna violazione di legge può ravvisarsi quantoall’operato dell’Agenzia delle Entrate.3. Con il terzo motivo, l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione efalsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 115 e 116 c.p.c., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 4), cod. proc. civ., lamentando chela Commissione tributaria regionale, al fine di fondare il proprioconvincimento, abbia fatto riferimento alla consulenza tecnica di parte -documento privo di efficacia probatoria e inidoneo a superare le risultanzedella rettifica della rendita catastale adottata dall’Ufficio – senzaesplicitare le ragioni per le quali l’abbia ritenuta corretta e convincente.3.1. La censura è inammissibile e va disattesa.La Corte regionale ha ritenuto non condivisibile la stima compiutadall’Ufficio, precisandone le ragioni, e ha reputato corretta quellaNumero registro generale 11530/2019Numero sezionale 3749/2026Numero di raccolta generale 21168/2026Data pubblicazione 22/06/2026emergente dalla dichiarazione Docfa. Tale valutazione non è censurabilesotto i profili evidenziati dalla ricorrente.Nella sentenza impugnata non si può ravvisare alcuna violazione (ofalsa applicazione) dell’art. 2697 cod. civ., la quale si configura soltantonell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad unaparte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma,non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delleacquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerataavesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneoapprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità soloper il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (explurimis: Cass., 9 giugno 2021, n. 15974; Cass. 20 ottobre 2021, n.29041; Cass. 29 marzo 2022, n. 10016; Cass. 4 aprile 2022, n. 10673;Cass. 30 maggio 2022, n. 17350). Come, poi, ripetutamente statuito daquesta Corte, la violazione dell'art. 2697 cod. civ. presuppone che ilgiudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quellasu cui esso avrebbe dovuto gravare, - secondo le regole di scomposizionedelle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, - enon può certo configurarsi laddove, nella valutazione delle prove, sia stataessendo tale attività consentita dall'art. 116 cod. proc. civ. (Cass., 8maggio 2023, n. 12132; Cass., 25 marzo 2022, n. 9695; Cass. Sez. U.,30 settembre 2020, n. 20867; Cass., 23 ottobre 2018, n. 26769; Cass.Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16598, in motivazione).Invero, nella fattispecie in esame, la Commissione tributariaregionale non ha operato alcuna inversione dell’onere della prova ma ha,piuttosto, ritenuto che l'Ufficio, ove avesse applicato correttamente icriteri di classamento previsti dalla circolare 30 novembre 2012 n. 6,sarebbe arrivato agli stessi risultati della perizia tecnica presentataNumero registro generale 11530/2019Numero sezionale 3749/2026Numero di raccolta generale 21168/2026Data pubblicazione 22/06/2026dall’appellante, e ha affermato la correttezza della stima emergente dalladichiarazione DOCFA.Inoltre, per dedurre la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.,occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente oimplicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto afondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma dispostedi sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che ilmedesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuitomaggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendotale attività consentita dall’art. 116 cod. proc. civ.. In sostanza laviolazione dell’art. 115 cod. proc. civ. non può riguardare l’apprezzamentodelle risultanze probatorie da parte del giudice di merito, ma solo il casoin cui il giudice, nello scegliere e valutare gli elementi probatori, abbiaomesso di prendere in considerazione risultanze di cui la parte abbiaesplicitamente dedotto la decisività, senza motivare in concreto le ragionidell’irrilevanza ovvero abbia posto a fondamento della decisione fattierroneamente ritenuti notori o appartenenti alla sua scienza personale(Cass., 8 maggio 2023, n. 12832). In modo parallelo, la violazionedell’art. 116 cod. proc. civ. presuppone che il giudice abbia valutato unaprova legale secondo prudente apprezzamento o un elemento di provaliberamente valutabile come prova legale.Nessuna di queste situazioni è rappresentata nel motivo di ricorso inesame, ove è unicamente dedotto che il giudice ha male esercitato il suoprudente apprezzamento della prova, fondando la propria decisione suuna perizia di parte, censura consentita solo ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ.4. Con il quarto motivo, l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione efalsa applicazione dell’art. 36 d. lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., censurando laNumero registro generale 11530/2019Numero sezionale 3749/2026Numero di raccolta generale 21168/2026Data pubblicazione 22/06/2026carenza di motivazione della statuizione di condanna alle spese nellamisura abnorme di euro 20.000, senza indicare il criterio dideterminazione dell’importo.4.1. Il motivo è infondato.Secondo l’indirizzo costante di questa Corte (cfr. tra le tante, Cass.,7 gennaio 2021 n. 89; Cass., 31 gennaio 2017, n. 2386; Cass., 9novembre 2017, n. 26608; Cass., 11 dicembre 2017, n. 29606), in temadi liquidazione delle spese processuali successiva al d. m. 10 marzo 2014,n. 55, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazionesecondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare ilcompenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili(o, tra quelli, almeno il secondo) con apposita motivazione, la quale èdoverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gliimporti, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano loscostamento e la misura di questo. Pertanto, l’obbligo di motivazionesussiste esclusivamente in caso di superamento dei valori minimi e/o deivalori massimi della tariffa, ma non in caso di liquidazione di importi checomunque si mantengono al di sotto dei limiti massimi e al di sopra diquelli minimi.Nel caso di specie, la liquidazione delle spese processuali appare inlinea con le tariffe professionali tenuto conto dello scaglione di valore –indeterminabile - di riferimento, della complessità delle questioni e dellariunione di ben sei giudizi d’appello, con possibilità di applicazione dellemaggiorazioni del 20% sul compenso unico, in presenza dei presuppostiprevisti dall’art. 4 della tariffa professionale.5. Alla stregua delle superiori considerazioni, il ricorso va inconclusione rigettato.La sentenza impugnata si fonda, invero, su due distinte ed autonome“rationes”, ciascuna in grado di sorreggere la decisione sulla rendita: laNumero registro generale 11530/2019Numero sezionale 3749/2026Numero di raccolta generale 21168/2026Data pubblicazione 22/06/2026prima, relativa alla nullità degli avvisi di accertamento; la seconda, basatasulla ritenuta correttezza della stima emergente dalla dichiarazione DOCFAdella società. Come si è anticipato, la valutazione di (astratta) fondatezzadei primi due motivi del ricorso, basati sulla prima “ratio decidendi”,appare dunque inidonea a travolgere l’ulteriore “ratio” del provvedimentoimpugnato, basata sulla condivisa stima nel merito dei valori indicati dallasocietà contribuente e non incisa da censure ammissibili e fondate.Costituisce orientamento costante di legittimità quello per cui: “Qualora ladecisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte eautonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico,la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationesdecidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, lecensure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza,in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stantel'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa.(…). (tra le molte, Cass. Sez. 3, 26/02/2024, n. 5102, Rv. 670188 – 01,con richiami)6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio cheliquida nella misura di euro 4.500,00 per compensi professionali ed euro200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% eaccessori di legge, se dovuti.Così deciso in Roma, in data 30 aprile 2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]