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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 febbraio 2022

Cassazione n. 13505/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo, con cui si deduce la violazione dell'art. 131-bis cod. pen., è volto in realtà a sollecitare un diverso apprezzamento di merito, non consentito in questa sede, a fronte di quanto rilevato dalla Corte con motivazione non illogica in ordine alla non configurabilità di un'ipotesi di minima offensività, in ragione del protrarsi dell'allontanamento dal luogo di restrizione per almeno due ore, ulteriormente qualificato dalla mancata allegazione delle ragioni di quell'allontanamento, e dell'intensità del dolo, palesata dal ricorrente, anche al di là della sussistenza o meno dell'abitualità, quale autonoma condizione ostativa; Considerato che il secondo motivo è manifestamente infondato, non essendo consentito un giudizio di comparazione diverso da quello di equivalenza tra le attenuanti e la recidiva reiterata, la cui applicazione è stata peraltro idoneamente giustificata e non specificamente censurata; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'11 febbraio 2022 /\ Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA].simo Ricc. relli Anna I ----..— o e [OSCURATO:PERSONA] — )1 APR 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo, con cui si deduce la violazione dell'art. 131-bis cod. pen., è volto in realtà a sollecitare un diverso apprezzamento di merito, non consentito in questa sede, a fronte di quanto rilevato dalla Corte con motivazione non illogica in ordine alla non configurabilità di un'ipotesi di minima offensività, in ragione del protrarsi dell'allontanamento dal luogo di restrizione per almeno due ore, ulteriormente qualificato dalla mancata allegazione delle ragioni di quell'allontanamento, e dell'intensità del dolo, palesata dal ricorrente, anche al di là della sussistenza o meno dell'abitualità, quale autonoma condizione ostativa; Considerato che il secondo motivo è manifestamente infondato, non essendo consentito un giudizio di comparazione diverso da quello di equivalenza tra le attenuanti e la recidiva reiterata, la cui applicazione è stata peraltro idoneamente giustificata e non specificamente censurata; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 febbraio 2022 /\ Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA].simo Ricc. relli Anna I ----..— o e [OSCURATO:PERSONA] — )1 APR 2022
Sentenza Cassazione n. 13505/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris