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CassazionesentenzaSezione FDecisione del 23 luglio 2021

Cassazione n. 32427/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 20 maggio 2022 dal Tribunale di Lecce; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udite le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata o, in subordine, l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Lecce ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi ha rigettato l'istanza di declaratoria di cessazione dell'efficacia per decorrenza del termine massimo di durata della misura della custodia cautelare per la fase delle indagini preliminari, ai sensi degli artt. 297, comma 3 e 303, comma 1, lett. a), n. 3, cod. proc. pen.

In particolare l'ordinanza impugnata, condividendo le valutazioni del primo Giudice, ha ritenuto che le due ordinanze cautelari sono state emesse in diversi procedimenti e, pur concernendo fatti tra i quali sussiste una connessione qualificata, il secondo dei quali commesso anteriormente all'emissione della prima ordinanza, ha escluso la sussistenza del requisito della desumibilità dagli atti del primo procedimento, prima del rinvio a giudizio, degli elementi per emettere la seconda ordinanza.

In particolare, il Tribunale ha rilevato che l'informativa finale relativa al presente procedimento, sulla cui base è stata emessa l'ordinanza cautelare, è stata depositata il 23 luglio 2021, successivamente all'emissione del decreto di giudizio immediato nel primo procedimento; ha considerato irrilevante il riferimento, nella richiesta cautelare, all'arresto relativo al primo procedimento come vicenda scaturita dalle indagini relative al presente procedimento e prova definitiva dei fatti; ha, infine, ritenuto che il ricorrente non abbia assolto all'onere della prova concernente la sussistenza di tale requisito.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo di ricorso con il quale deduce la violazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. e l'illogicità della motivazione relativa alla ritenuta diversità dei procedimenti in cui sono state emesse le due ordinanza cautelari.

In particolare, sottolinea che l'arresto che ha determinato l'applicazione della prima ordinanza costituisce il riscontro finale dell'attività investigativa svolta nel presente procedimento, tanto che lo stesso Pubblico ministero, nella richiesta cautelare ha considerato l'arresto in questione quale "prova definitiva dei fatti".

A sostegno delle proprie argomentazioni la difesa invoca la diversa lettura della nozione di procedimento, in chiave sostanziale e non meramente formale legata alla mera iscrizione nell'apposito registro delle notizie di reato, offerta dalle Sezioni Unite con la sentenza Cavallo, n. 51 del 28/11/2019.

Sotto diverso profilo, anche considerando la diversità dei procedimenti, si censura la valutazione di non desumibilità dagli atti del primo procedimento, effettuata dal Tribunale sulla base del solo dato formale del deposito dell'informativa finale e senza considerare se alla data di emissione del decreto di giudizio immediato il Pubblico ministero avesse a disposizione gli elementi per emettere la seconda ordinanza.

4. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria, concludendo per il rigetto del ricorso.

In particolare, ha sottolineato che, in tema di retrodatazione, la nozione di unicità o diversità dei procedimenti deve essere intesa in senso formale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito esposte.

2. Per un corretto inquadramento delle questioni che il ricorso pone è opportuno richiamare gli approdi della giurisprudenza di legittimità nell'interpretazione dell'istituto della retrodatazione dei termini che, come chiarito dalle Sezioni Unite Mazzitelli, consiste «nel "riallineamento" tra misure cautelari che, pur dovendo essere coeve, sono state separatamente adottate, ovvero in uno "slittamento all'indietro" della data di esecuzione del provvedimento cautelare successivo fino alla data di esecuzione di quello iniziale.» (Sez.

U., n. 23166 del 28/5/2020, Mazzitelli, in motivazione).

L'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 8 agosto 1995, n. 302, delimita l'ambito di operatività del meccanismo della retrodatazione dei termini di durata delle misure cautelari alle sole ipotesi in cui i titoli cautelari abbiano ad oggetto il medesimo fatto, diversamente circostanziato o qualificato, ovvero fatti diversi tra cui sussiste una connessione qualificata ai sensi dell'art. 12, lett. b) e c), cod. proc. pen., limitatamente ai casi dei reati connessi per eseguire gli altri.

La portata applicativa della norma in esame è stata successivamente ampliata per effetto della sentenza additiva n. 408 del 2005, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui "non si applica anche a fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento dell'emissione della precedente ordinanza".

Con la sentenza n. 233 del 2011, la Corte costituzionale ha, inoltre, dichiarato la illegittimità dello stesso art. 297, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui, con riferimento alle ordinanze che dispongono misure cautelari per fatti diversi, non prevede che la regola in tema di decorrenza dei termini in esso stabilita si applichi anche quando, per i fatti contestati con la prima ordinanza, l'imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato anteriormente all'adozione della seconda misura.

Secondo la costante esegesi della norma, tracciata da due sentenze delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U., n. 21957 del 22/03/2005, Rahulia, Rv. 231057-8-9 e Sez.

U., n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235909-10-11), sono ravvisabili tre distinte ipotesi di contestazione a catena in cui può riconoscersi l'operatività della norma: -la prima ipotesi attiene al caso di emissione nello stesso procedimento di più ordinanze che dispongono nei confronti di un imputato la medesima misura cautelare per lo stesso fatto, diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi, commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza, legati da concorso formale, da continuazione o da connessione teleologica.

In entrambe le situazioni, la retrodatazione della decorrenza dei termini delle misure disposte con le ordinanze successive, prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., opera automaticamente, ovvero senza dipendere dalla possibilità, al momento dell'emissione della prima ordinanza, di desumere dagli atti, al momento dell'emissione della prima ordinanza, l'esistenza degli elementi idonei a giustificare le successive misure (art. 297, comma 3, prima parte cod. proc. pen.). -La seconda ipotesi riguarda, invece, il caso in cui, in procedimenti diversi, vengano emesse più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una delle tre forme di connessione qualificata sopra indicate in cui la retrodatazione opera solo per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza (art. 297, comma 3, seconda parte, cod. proc. pen.) -La terza ipotesi riguarda, infine, il caso di emissione di più ordinanze cautelari relative a fatti tra i quali o non sussiste alcuna connessione ovvero sia configurabile una connessione non qualificata, nel senso sopra indicato.

In tali ipotesi, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 408 del 1995, la retrodatazione opera solo se al momento dell'emissione della prima ordinanza esistevano elementi idonei a giustificare le misure applicate con le ordinanze successive.

Tale regola vale solo se le ordinanze sono state emesse nello stesso procedimento. [OSCURATO:PERSONA], hanno, infatti, chiarito che, qualora i titoli cautelari siano stati emessi in procedimenti diversi, occorre verificare, oltre che al momento della emissione della prima ordinanza vi fossero gli elementi idonei a giustificare l'applicazione della misura disposta con la seconda ordinanza, che i due procedimenti siano in corso dinanzi alla stessa autorità giudiziaria e che la separazione possa essere stata il frutto di una scelta del pubblico ministero (Rv. 235909).

Da ultimo, le Sezioni Unite hanno, infine, chiarito che qualora la pluralità di misure cautelari riguardi procedimenti pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, la retrodatazione del termine di durata può riconoscersi esclusivamente qualora, tra i fatti oggetto dei due provvedimenti cautelari, sussista una delle ipotesi di connessione qualificata previste dall'art.297, comma 3, cod. proc. pen., consistente nel concorso formale di reati, nel reato continuato o nella connessione teleologica, limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri (Sez.

U., n. 23166 del 28/05/2020, Mazzitelli, Rv. 279347 - 02). 2.1 In tutti e tre i casi è, comunque, necessario, perché si possa parlare di "contestazione a catena" ed applicare la disciplina della retrodatazione della decorrenza del termine di durata massima della custodia cautelare, che i reati oggetto della ordinanza cautelare cronologicamente posteriore siano stati commessi in data anteriore a quella di emissione della prima ordinanza cautelare.

È solo rispetto a condotte illecite anteriori all'inizio della custodia cautelare disposta con la prima ordinanza che può ragionevolmente operarsi la retrodatazione di misure adottate in un momento successivo, come si desume dalla lettera dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., che prende in considerazione solo i "fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza".

Nella fattispecie delineata dalla disposizione in questione, l'ordinanza cautelare segna, dunque, il momento entro il quale la condotta illecita deve essere cessata, perché il provvedimento non può "coprire", attraverso la retrodatazione, fatti o parti di fatti successivi alla sua emissione. 2.2 Inoltre, quanto al requisito della anteriore "desumibilità" dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare delle fonti indiziarie poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva, la giurisprudenza di questa Corte, dal Collegio pienamente condivisa e ribadita, ha chiarito che questa consiste non nella mera conoscibilità storica di determinate evenienze fattuali, ma nella condizione di conoscenza derivata da un determinato compendio documentale o dichiarativo che consenta al pubblico ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi, suscettibile di dare luogo, in presenza di concrete esigenze cautelari, alla richiesta e alla adozione di una nuova misura cautelare (Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277351 - 02).

L'onere di provare tale desumibilità grava sulla parte che invoca la retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare (Sez. 3, n. 18671 del 15/01/2015, Mantello, Rv. 263511; Sez. 2, n. 6374 del 28/01/2015, Schillaci, Rv. 262577, in cui la Corte ha precisato che, a tal fine, la parte deve provare il deposito, all'interno del procedimento nel quale è stata emessa la prima ordinanza e al momento di emissione della stessa, dell'informativa finale della polizia giudiziaria, contenente il compendio dei risultati investigativi, ovvero di note di [OSCURATO:PERSONA], rispetto alle quali la successiva informativa finale non presenti elementi di novità).

3. Così tracciate le coordinate ermeneutiche in base alle quali sarà esaminato il ricorso, la questione posta in via principale dal ricorrente è se il presente procedimento e quello in cui è stata emessa la prima ordinanza cautelare possano o meno considerarsi quale unico procedimento.

Il difensore deduce a sostegno della tesi della unicità del procedimento l'elemento della connessione qualificata sussistente tra i due procedimenti, richiamando, a tal fine, la nozione "sostanziale" di procedimento elaborata dalle Sezioni Unite di questa Corte in tema di intercettazioni telefoniche (Sez.

U., n. 51 del 28/11/2019, Cavallo, Rv. 277395).

Rileva, tuttavia il Collegio che tale tesi, benché suggestiva, è infondata.

Giova premettere che la citata pronuncia delle Sezioni Unite riguarda l'interpretazione del sintagma "diversi procedimenti" ai fini della perimetrazione del divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni previsto dall'art. 270 cod. proc. pen.

La soluzione ermeneutica adottata dal [OSCURATO:PERSONA], volta a privilegiare, ai fini della individuazione della unicità del procedimento, il dato sostanziale della connessione ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen. rispetto a quello strutturale dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato, è stata espressamente elaborata con riferimento alla specifica disciplina delle intercettazioni, e non si presta ad essere automaticamente trasposta ad altri ambiti quale quello oggetto del presente ricorso.

D'altronde le stesse Sezioni Unite hanno dato atto, proprio nella sentenza in esame, della plurivocità semantica del termine "procedimento", utilizzato dal codice di rito in termini tutt'altro che univoci, ora in relazione alle scansioni processuali, in contrapposizione al "processo", ora, invece, con riferimento al singolo reato (art. 12 cod. proc. pen.).

A conferma dell'impossibilità di adottare la medesima nozione di procedimento elaborata dalle Sezioni Unite in relazione all'art. 270 cod. proc. pen., va, inoltre, aggiunto che proprio la disciplina del meccanismo della retrodatazione, in cui si prevede espressamente l'ipotesi della sussistenza di una connessione qualificata tra i reati, distinguendo a secondo che le ordinanze siano state emesse in un unico o in diversi procedimenti, costituisce un importante indice normativo del diverso criterio da adottare ai fini della operatività dell'istituto in esame.

Criterio che, come condivisibilmente affermato nella requisitoria del Procuratore generale, non può che essere legato al dato formale della iscrizione nel registro delle notizie di reato.

Infine, anche a voler prescindere da tale criterio, la diversità di fasi in cui si trovano i due procedimenti nella fattispecie in esame costituisce, comunque, un fattore ostativo insuperabile ai fini della configurabilità di un unico procedimento.

3. Passando, dunque, all'ulteriore profilo di censura articolato dal ricorrente in relazione alla ritenuta diversità dei procedimenti, ritiene il Collegio che l'ordinanza impugnata ha escluso la sussistenza del requisito della desumibilità dagli atti con motivazione ineccepibile ed immune da vizi.

In particolare, si è posto l'accento sulla sequenza cronologica degli atti e, in particolare, sul dato incontestato dell'avvenuto deposito dell'informativa finale relativa al presente procedimento solo in data 23 luglio 2021, ovvero due mesi dopo l'emissione nel primo procedimento del decreto di giudizio immediato, cui ha fatto seguito, il successivo 5 aprile 2022, l'emissione dell'ordinanza custodiale di cui la difesa invoca la retrodatazione alla data del 10 aprile 2021 in cui è stata emessa la prima ordinanza.

Va, peraltro, aggiunto che, a fronte di tali argomentazioni, il ricorrente si limita ad insistere sulla valutazione espressa dal Pubblico ministero nella richiesta cautelare in merito alla rilevanza probatoria dell'arresto del ricorrente per il reato oggetto della prima ordinanza custodiale, ma, come affermato dalla stessa ordinanza impugnata, non si premura di fornire alcuna prova che all'interno del primo procedimento siano state depositate una o più informative di reato, rispetto alle quali l'informativa conclusiva del 23 luglio 2021 non presenti elementi di novità, e che, dunque, prima dell'esercizio dell'azione penale il Pubblico ministero disponesse di elementi sufficienti per richiedere la misura custodiale anche per i reati di cui al presente procedimento.

4. Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 20 maggio 2022 dal Tribunale di Lecce; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udite le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata o, in subordine, l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Lecce ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi ha rigettato l'istanza di declaratoria di cessazione dell'efficacia per decorrenza del termine massimo di durata della misura della custodia cautelare per la fase delle indagini preliminari, ai sensi degli artt. 297, comma 3 e 303, comma 1, lett. a), n. 3, cod. proc. pen. In particolare l'ordinanza impugnata, condividendo le valutazioni del primo Giudice, ha ritenuto che le due ordinanze cautelari sono state emesse in diversi procedimenti e, pur concernendo fatti tra i quali sussiste una connessione qualificata, il secondo dei quali commesso anteriormente all'emissione della prima ordinanza, ha escluso la sussistenza del requisito della desumibilità dagli atti del primo procedimento, prima del rinvio a giudizio, degli elementi per emettere la seconda ordinanza. In particolare, il Tribunale ha rilevato che l'informativa finale relativa al presente procedimento, sulla cui base è stata emessa l'ordinanza cautelare, è stata depositata il 23 luglio 2021, successivamente all'emissione del decreto di giudizio immediato nel primo procedimento; ha considerato irrilevante il riferimento, nella richiesta cautelare, all'arresto relativo al primo procedimento come vicenda scaturita dalle indagini relative al presente procedimento e prova definitiva dei fatti; ha, infine, ritenuto che il ricorrente non abbia assolto all'onere della prova concernente la sussistenza di tale requisito. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo di ricorso con il quale deduce la violazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. e l'illogicità della motivazione relativa alla ritenuta diversità dei procedimenti in cui sono state emesse le due ordinanza cautelari. In particolare, sottolinea che l'arresto che ha determinato l'applicazione della prima ordinanza costituisce il riscontro finale dell'attività investigativa svolta nel presente procedimento, tanto che lo stesso Pubblico ministero, nella richiesta cautelare ha considerato l'arresto in questione quale "prova definitiva dei fatti". A sostegno delle proprie argomentazioni la difesa invoca la diversa lettura della nozione di procedimento, in chiave sostanziale e non meramente formale legata alla mera iscrizione nell'apposito registro delle notizie di reato, offerta dalle Sezioni Unite con la sentenza Cavallo, n. 51 del 28/11/2019. Sotto diverso profilo, anche considerando la diversità dei procedimenti, si censura la valutazione di non desumibilità dagli atti del primo procedimento, effettuata dal Tribunale sulla base del solo dato formale del deposito dell'informativa finale e senza considerare se alla data di emissione del decreto di giudizio immediato il Pubblico ministero avesse a disposizione gli elementi per emettere la seconda ordinanza. 4. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria, concludendo per il rigetto del ricorso. In particolare, ha sottolineato che, in tema di retrodatazione, la nozione di unicità o diversità dei procedimenti deve essere intesa in senso formale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito esposte. 2. Per un corretto inquadramento delle questioni che il ricorso pone è opportuno richiamare gli approdi della giurisprudenza di legittimità nell'interpretazione dell'istituto della retrodatazione dei termini che, come chiarito dalle Sezioni Unite Mazzitelli, consiste «nel "riallineamento" tra misure cautelari che, pur dovendo essere coeve, sono state separatamente adottate, ovvero in uno "slittamento all'indietro" della data di esecuzione del provvedimento cautelare successivo fino alla data di esecuzione di quello iniziale.» (Sez. U., n. 23166 del 28/5/2020, Mazzitelli, in motivazione). L'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 8 agosto 1995, n. 302, delimita l'ambito di operatività del meccanismo della retrodatazione dei termini di durata delle misure cautelari alle sole ipotesi in cui i titoli cautelari abbiano ad oggetto il medesimo fatto, diversamente circostanziato o qualificato, ovvero fatti diversi tra cui sussiste una connessione qualificata ai sensi dell'art. 12, lett. b) e c), cod. proc. pen., limitatamente ai casi dei reati connessi per eseguire gli altri. La portata applicativa della norma in esame è stata successivamente ampliata per effetto della sentenza additiva n. 408 del 2005, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui "non si applica anche a fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento dell'emissione della precedente ordinanza". Con la sentenza n. 233 del 2011, la Corte costituzionale ha, inoltre, dichiarato la illegittimità dello stesso art. 297, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui, con riferimento alle ordinanze che dispongono misure cautelari per fatti diversi, non prevede che la regola in tema di decorrenza dei termini in esso stabilita si applichi anche quando, per i fatti contestati con la prima ordinanza, l'imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato anteriormente all'adozione della seconda misura. Secondo la costante esegesi della norma, tracciata da due sentenze delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U., n. 21957 del 22/03/2005, Rahulia, Rv. 231057-8-9 e Sez. U., n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235909-10-11), sono ravvisabili tre distinte ipotesi di contestazione a catena in cui può riconoscersi l'operatività della norma: -la prima ipotesi attiene al caso di emissione nello stesso procedimento di più ordinanze che dispongono nei confronti di un imputato la medesima misura cautelare per lo stesso fatto, diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi, commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza, legati da concorso formale, da continuazione o da connessione teleologica. In entrambe le situazioni, la retrodatazione della decorrenza dei termini delle misure disposte con le ordinanze successive, prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., opera automaticamente, ovvero senza dipendere dalla possibilità, al momento dell'emissione della prima ordinanza, di desumere dagli atti, al momento dell'emissione della prima ordinanza, l'esistenza degli elementi idonei a giustificare le successive misure (art. 297, comma 3, prima parte cod. proc. pen.). -La seconda ipotesi riguarda, invece, il caso in cui, in procedimenti diversi, vengano emesse più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una delle tre forme di connessione qualificata sopra indicate in cui la retrodatazione opera solo per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza (art. 297, comma 3, seconda parte, cod. proc. pen.) -La terza ipotesi riguarda, infine, il caso di emissione di più ordinanze cautelari relative a fatti tra i quali o non sussiste alcuna connessione ovvero sia configurabile una connessione non qualificata, nel senso sopra indicato. In tali ipotesi, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 408 del 1995, la retrodatazione opera solo se al momento dell'emissione della prima ordinanza esistevano elementi idonei a giustificare le misure applicate con le ordinanze successive. Tale regola vale solo se le ordinanze sono state emesse nello stesso procedimento. [OSCURATO:PERSONA], hanno, infatti, chiarito che, qualora i titoli cautelari siano stati emessi in procedimenti diversi, occorre verificare, oltre che al momento della emissione della prima ordinanza vi fossero gli elementi idonei a giustificare l'applicazione della misura disposta con la seconda ordinanza, che i due procedimenti siano in corso dinanzi alla stessa autorità giudiziaria e che la separazione possa essere stata il frutto di una scelta del pubblico ministero (Rv. 235909). Da ultimo, le Sezioni Unite hanno, infine, chiarito che qualora la pluralità di misure cautelari riguardi procedimenti pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, la retrodatazione del termine di durata può riconoscersi esclusivamente qualora, tra i fatti oggetto dei due provvedimenti cautelari, sussista una delle ipotesi di connessione qualificata previste dall'art.297, comma 3, cod. proc. pen., consistente nel concorso formale di reati, nel reato continuato o nella connessione teleologica, limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri (Sez. U., n. 23166 del 28/05/2020, Mazzitelli, Rv. 279347 - 02). 2.1 In tutti e tre i casi è, comunque, necessario, perché si possa parlare di "contestazione a catena" ed applicare la disciplina della retrodatazione della decorrenza del termine di durata massima della custodia cautelare, che i reati oggetto della ordinanza cautelare cronologicamente posteriore siano stati commessi in data anteriore a quella di emissione della prima ordinanza cautelare. È solo rispetto a condotte illecite anteriori all'inizio della custodia cautelare disposta con la prima ordinanza che può ragionevolmente operarsi la retrodatazione di misure adottate in un momento successivo, come si desume dalla lettera dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., che prende in considerazione solo i "fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza". Nella fattispecie delineata dalla disposizione in questione, l'ordinanza cautelare segna, dunque, il momento entro il quale la condotta illecita deve essere cessata, perché il provvedimento non può "coprire", attraverso la retrodatazione, fatti o parti di fatti successivi alla sua emissione. 2.2 Inoltre, quanto al requisito della anteriore "desumibilità" dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare delle fonti indiziarie poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva, la giurisprudenza di questa Corte, dal Collegio pienamente condivisa e ribadita, ha chiarito che questa consiste non nella mera conoscibilità storica di determinate evenienze fattuali, ma nella condizione di conoscenza derivata da un determinato compendio documentale o dichiarativo che consenta al pubblico ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi, suscettibile di dare luogo, in presenza di concrete esigenze cautelari, alla richiesta e alla adozione di una nuova misura cautelare (Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277351 - 02). L'onere di provare tale desumibilità grava sulla parte che invoca la retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare (Sez. 3, n. 18671 del 15/01/2015, Mantello, Rv. 263511; Sez. 2, n. 6374 del 28/01/2015, Schillaci, Rv. 262577, in cui la Corte ha precisato che, a tal fine, la parte deve provare il deposito, all'interno del procedimento nel quale è stata emessa la prima ordinanza e al momento di emissione della stessa, dell'informativa finale della polizia giudiziaria, contenente il compendio dei risultati investigativi, ovvero di note di [OSCURATO:PERSONA], rispetto alle quali la successiva informativa finale non presenti elementi di novità). 3. Così tracciate le coordinate ermeneutiche in base alle quali sarà esaminato il ricorso, la questione posta in via principale dal ricorrente è se il presente procedimento e quello in cui è stata emessa la prima ordinanza cautelare possano o meno considerarsi quale unico procedimento. Il difensore deduce a sostegno della tesi della unicità del procedimento l'elemento della connessione qualificata sussistente tra i due procedimenti, richiamando, a tal fine, la nozione "sostanziale" di procedimento elaborata dalle Sezioni Unite di questa Corte in tema di intercettazioni telefoniche (Sez. U., n. 51 del 28/11/2019, Cavallo, Rv. 277395). Rileva, tuttavia il Collegio che tale tesi, benché suggestiva, è infondata. Giova premettere che la citata pronuncia delle Sezioni Unite riguarda l'interpretazione del sintagma "diversi procedimenti" ai fini della perimetrazione del divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni previsto dall'art. 270 cod. proc. pen. La soluzione ermeneutica adottata dal [OSCURATO:PERSONA], volta a privilegiare, ai fini della individuazione della unicità del procedimento, il dato sostanziale della connessione ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen. rispetto a quello strutturale dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato, è stata espressamente elaborata con riferimento alla specifica disciplina delle intercettazioni, e non si presta ad essere automaticamente trasposta ad altri ambiti quale quello oggetto del presente ricorso. D'altronde le stesse Sezioni Unite hanno dato atto, proprio nella sentenza in esame, della plurivocità semantica del termine "procedimento", utilizzato dal codice di rito in termini tutt'altro che univoci, ora in relazione alle scansioni processuali, in contrapposizione al "processo", ora, invece, con riferimento al singolo reato (art. 12 cod. proc. pen.). A conferma dell'impossibilità di adottare la medesima nozione di procedimento elaborata dalle Sezioni Unite in relazione all'art. 270 cod. proc. pen., va, inoltre, aggiunto che proprio la disciplina del meccanismo della retrodatazione, in cui si prevede espressamente l'ipotesi della sussistenza di una connessione qualificata tra i reati, distinguendo a secondo che le ordinanze siano state emesse in un unico o in diversi procedimenti, costituisce un importante indice normativo del diverso criterio da adottare ai fini della operatività dell'istituto in esame. Criterio che, come condivisibilmente affermato nella requisitoria del Procuratore generale, non può che essere legato al dato formale della iscrizione nel registro delle notizie di reato. Infine, anche a voler prescindere da tale criterio, la diversità di fasi in cui si trovano i due procedimenti nella fattispecie in esame costituisce, comunque, un fattore ostativo insuperabile ai fini della configurabilità di un unico procedimento. 3. Passando, dunque, all'ulteriore profilo di censura articolato dal ricorrente in relazione alla ritenuta diversità dei procedimenti, ritiene il Collegio che l'ordinanza impugnata ha escluso la sussistenza del requisito della desumibilità dagli atti con motivazione ineccepibile ed immune da vizi. In particolare, si è posto l'accento sulla sequenza cronologica degli atti e, in particolare, sul dato incontestato dell'avvenuto deposito dell'informativa finale relativa al presente procedimento solo in data 23 luglio 2021, ovvero due mesi dopo l'emissione nel primo procedimento del decreto di giudizio immediato, cui ha fatto seguito, il successivo 5 aprile 2022, l'emissione dell'ordinanza custodiale di cui la difesa invoca la retrodatazione alla data del 10 aprile 2021 in cui è stata emessa la prima ordinanza. Va, peraltro, aggiunto che, a fronte di tali argomentazioni, il ricorrente si limita ad insistere sulla valutazione espressa dal Pubblico ministero nella richiesta cautelare in merito alla rilevanza probatoria dell'arresto del ricorrente per il reato oggetto della prima ordinanza custodiale, ma, come affermato dalla stessa ordinanza impugnata, non si premura di fornire alcuna prova che all'interno del primo procedimento siano state depositate una o più informative di reato, rispetto alle quali l'informativa conclusiva del 23 luglio 2021 non presenti elementi di novità, e che, dunque, prima dell'esercizio dell'azione penale il Pubblico ministero disponesse di elementi sufficienti per richiedere la misura custodiale anche per i reati di cui al presente procedimento. 4. Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagam
Sentenza Cassazione n. 32427/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris