CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24963/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 16651 /20 22 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore con domicilio presso l’avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa come per legge ( con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – Contro [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa come da procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] d el Lazio n.5927/11/21 depositata i n data 24 / 1 2 /20 21 , non notificata, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 09 / 0 6 /202 3 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Oggetto: iva– operazioni soggettivamenteinesistenti – oneredellaprova Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Rilevatoche: - la società [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava l'avviso di accertamento notificatole per l’anno 2011 con la quale era contestata l'inesistenza soggettiva delle operazioni intercorse con diverse societàritenute tut te società “cartiere”; - la CTP rigettava il ricorso; - appellava la società contribuente; con la pronuncia qui impugnatail giudice dell'appello ha accolto il gravame propost o poichéha ritenuto non provato il fatto che la società fosse nelle condizionidi co noscere l'esistenza di un meccanismo fraudolento facendo ricorso alla ordinaria diligenza che può pretendersi da partedi un operatore commerciale; - ricorre a questa Corte l'Amministrazione finanziaria con atto affidato a un unico motivo di ricorso; LAN s.r .l. resiste con controricorso; Consideratoche: - il solo motivo proposto denuncia la violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 19 e 21 c. 7 del d.P.R. n. 633 del 1972, degliartt. 2727, 2729, 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3c.p.c. per avere la CTR erroneamente omesso di articolare un motivato giudizio di insufficienza degli indizi offerti dall’Ufficio limitandosi ad affermare che la pretesa era basata su mezzi indiziari senza considerare che essi indizi erano diretti a configurarela fr ode carosello e la piena partecipazione della [OSCURATO:SOCIETA]. al disegno fraudolento; ciò senza compiere una specifica analisi degli elementi indiziari raccolti in sede di verifica; in ultimo, secondo parte ricorrente, il giudice dell’appello ha attribuitoerroneamente l’ onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata (l’Agenzia delle Entrate) in quanto spettavainvece all’altra parte (la società contribuente) dar prova dell’assenzadi conoscenza della frode; - il motivo è fondato; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - invero, si evinc e dalla lettura della sentenza che “l’Agenzia si è a lungosoffermata sulle caratteristiche delle società c.d. cartiere, nulla tuttavia provando circa il fatto che la odierna appellante fossenelle condizioni di conoscere l’esistenza di un meccanismo fraudolento,a tal fine facendo ricorso alla ordinaria diligenza che puòpretendersi da parte di un operatore commerciale”; da tale enunciato appare chiaro come l’onere della prova sia stato addossatoall’Ufficio, non alla [OSCURATO:SOCIETA].; - prosegue ancora la CTR scr ivendo che “più in particolare risulta del tutto carente la prova che la oggi appellante fosse a conoscenzache le ricordate società acquistassero merci a prezzi al disotto del loro costo, o comunque di gran lunga concorrenziali…”; - orbene, neppure in tale statuizione risulta in alcun modo affermatoche l’onere di dare la prova che si ritiene fornita sia stato addossato, e valutato nel suo esser stato o meno adempiuto,alla società contribuente; - anzi, alla luce delle indicazioni testuali fornite in motivaz ione, si evince effettivamente un non corretto governo dei principi in temadi onere probatorio da parte del giudice di merito, che ha ritenuto non fornita la prova dall’Ufficio la prova in ordine alla conoscenzadella frode nella quale la società è stata coinvolta ; - orbene, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti per giurisprudenza del tutto costante di questa Corte l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare, anche in via indiziaria, non solo che il fornitore era fittizio, ma anche che il destinatarioera consapevole, disponendo di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto,che l'operazione era finalizzata all'evasione dell'imposta, essendosostanzialmente inesistente il contraente; - incombe, invece, sul contribuente la prova contraria di aver agito nell'assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasionefiscale e di aver ado perato, per non essere coinvolto Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore acc orto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, nonassumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità edei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle mercio dei servizi ( in argomento si vedano tra molte le pronunce Cass. Sez. 5, Sentenza n. 24471 del 09/0 8/2022; ma anche Cass. Sez. 5 , Ordinanza n. 15369 del 20/07/2020; quindi Cass. Sez.5, Sentenza n. 27566 del 30/10/2018; e in ultimo Cass. Sez.5, Ordinanza n. 21104 del 24/08/201 ); - nel presente caso, nel ritenere non provata da parte dell’Ufficio laconoscenza in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. del meccanismo fraudolento (profilosul quale invece doveva valutarsi l’adempimento di tale onere probatorio da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., a fronte della prova indiziaria in senso contrario fornita dall’Ufficio) come si evince specialmente, ma non solo, dalla prima delle due espressioni testuali della motivazione sopra riportate, la CTR non si è allineataai principi enunciati da questa Corte; - pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza è cassata con rinvioal giudice dell’appello pe r nuovo esame nel rispetto delle indicazionidi principio sopra illustrate; p.q.m. accoglieil ricorso; cassa la sentenza impugnata