CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 novembre 2024
Cassazione n. 00742/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Caltanissetta dato avviso alle parti; Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza in data 7 giugno 2024, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta ha respinto il reclamo avverso il provvedimento di diniego di permesso premio, richiesto da [OSCURATO:PERSONA] ex art. 30 ter ord. pen., in quanto il reato per il quale sta scontando la pena rientra tra quelli di cui all’art. 4bis, comma 1ter, ord. pen. e l’accesso al beneficio è ammesso solo dopo avere scontato almeno metà della pena; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con unico motivo il ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto dei principi posti dalla sentenza n. 85/2024 della Corte Costituzionale, che possono estendersi al caso di specie, e chiede comunque a questa Corte di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 30, comma 4, ord. pen., nella parte in cui prevede un limite di pena scontata anche per i detenuti per i quali non operano i divieti di cui all’art. 4bis ord. pen.; Ritenuto che il ricorso non si confronta con gli argomenti posti a fondamento della decisione impugnata che coglie il profilo decisivo per la risoluzione della questione e per apprezzare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sostanziale, unico oggetto dell’argomentare del ricorrente; gli interventi della Corte sono stati dovuti alla necessità di recuperare ambiti di valutazione discrezionale al legislatore in favore dei soggetti sottoposti al regime dell’art. 4bis ord. pen., anche se non avevano collaborato con la giustizia, mentre nel caso di specie la preclusione è dovuta alla soglia minima di pena scontata, ipotesi di cui la Corte Costituzionale non si è occupata e che è tutt’affatto diversa da quella oggetto delle censure di costituzionalità; che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/11/2024 Il Consigliere estensore Il