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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 marzo 2021

Cassazione n. 33436/2022

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di rapina aggravata già pronunciata dal Tribunale di Roma con sentenza 23 marzo 2021.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, RADUTA [OSCURATO:PERSONA].

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il primo motivo, con cui si lamenta che la Corte avrebbe erroneamente ritenuto sussistenti due distinte condotte e non una sola, è manifestamente infondato.

Infatti, risulta dalla ricostruzione giudiziale che le costrizioni cui la persona offesa è stata sottoposta siano plurime e storicamente, ontologicamente e patrimonialmente diverse anche perché risultano essersi verificate in momenti distinti, successivi e ben differenziati fra loro ed essere conseguenza anche di violenze e minacce ulteriormente distinte.

3.2. Il secondo motivo, con cui si lamenta il manc:ato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno è inammissibile sussistendo sul punto una motivazione ampia e congrua e rimanendo la questione della congruità del risarcimento valutazione fattuale e di merito che, laddove espressa con motivazione congrua, si sottrae ad ulteriore sindacato in sede di legittimità.

4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di rapina aggravata già pronunciata dal Tribunale di Roma con sentenza 23 marzo 2021. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, RADUTA [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo, con cui si lamenta che la Corte avrebbe erroneamente ritenuto sussistenti due distinte condotte e non una sola, è manifestamente infondato. Infatti, risulta dalla ricostruzione giudiziale che le costrizioni cui la persona offesa è stata sottoposta siano plurime e storicamente, ontologicamente e patrimonialmente diverse anche perché risultano essersi verificate in momenti distinti, successivi e ben differenziati fra loro ed essere conseguenza anche di violenze e minacce ulteriormente distinte. 3.2. Il secondo motivo, con cui si lamenta il manc:ato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno è inammissibile sussistendo sul punto una motivazione ampia e congrua e rimanendo la questione della congruità del risarcimento valutazione fattuale e di merito che, laddove espressa con motivazione congrua, si sottrae ad ulteriore sindacato in sede di legittimità. 4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 33436/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris