Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 19053/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 23155/2021 proposto dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA], in proprio ed in qualità di difensore di [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].

Bank N.V. [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - per la correzione della sentenza nr.24643/2021 della Corte di Cassazione depositata in data 13/9/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/4/ 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Questa Corte, con sentenza nr.24643/21, depositata in data 13/9/2021, nella parte dispositiva statuiva quanto segue « rigetta il ricorso, condanna la ricorrente alle spese liquidate in € 2.200 per compensi e € 200 per esborsi , oltre accessori di legge ». 2 L’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto, con ricorso depositato in data 16/9/2021, disporsi la correzione di errore materiale della predetta sentenza nella parte del dispositivo in cui non si fa riferimento alla distrazione in favore dell’avvocato dichiaratosi antistatario, [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va accolto. 2 L’avv. [OSCURATO:PERSONA] sia nel controricorso del 28/9/2018 che nella memoria ex art 378 cpc del 4/11/2020 ha espressamente chiesto la distrazione delle spese di lite in proprio favore quale difensore antistatario di [OSCURATO:PERSONA]. 3 Ciò posto, va osservato che in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli art. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, 20 comma, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass.n. 12437 del 2017). 3.1 Non essendosi la Corte di Cassazione pronunciata sull'istanza di distrazione delle spese processuali in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore antistatario di [OSCURATO:PERSONA], va dunque corretto il dispositivo dell'ordinanza disponendo in conformità della richiesta formulata dall'odierno ricorrente 4 Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli art. 287 e 391-bis cod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (tra le tante, Cass. n. 21213/2013); PQM La Corte accoglie il ricorso e dispone che il dispositivo della sentenza di questa Corte nr.24643/21, depositata in data 13/9/2021 sia corretto aggiungendo, dopo le parole « liquidate in 2200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge», le parole «con distrazione in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore antistatario di [OSCURATO:PERSONA]».

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 23155/2021 proposto dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA], in proprio ed in qualità di difensore di [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. Bank N.V. [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - per la correzione della sentenza nr.24643/2021 della Corte di Cassazione depositata in data 13/9/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/4/ 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Questa Corte, con sentenza nr.24643/21, depositata in data 13/9/2021, nella parte dispositiva statuiva quanto segue « rigetta il ricorso, condanna la ricorrente alle spese liquidate in € 2.200 per compensi e € 200 per esborsi , oltre accessori di legge ». 2 L’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto, con ricorso depositato in data 16/9/2021, disporsi la correzione di errore materiale della predetta sentenza nella parte del dispositivo in cui non si fa riferimento alla distrazione in favore dell’avvocato dichiaratosi antistatario, [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va accolto. 2 L’avv. [OSCURATO:PERSONA] sia nel controricorso del 28/9/2018 che nella memoria ex art 378 cpc del 4/11/2020 ha espressamente chiesto la distrazione delle spese di lite in proprio favore quale difensore antistatario di [OSCURATO:PERSONA]. 3 Ciò posto, va osservato che in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli art. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, 20 comma, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass.n. 12437 del 2017). 3.1 Non essendosi la Corte di Cassazione pronunciata sull'istanza di distrazione delle spese processuali in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore antistatario di [OSCURATO:PERSONA], va dunque corretto il dispositivo dell'ordinanza disponendo in conformità della richiesta formulata dall'odierno ricorrente 4 Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli art. 287 e 391-bis cod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (tra le tante, Cass. n. 21213/2013); PQM La Corte accoglie il ricorso e dispone che il dispositivo della sentenza di questa Corte nr.24643/21, depositata in data 13/9/2021 sia corretto aggiungendo, dopo le parole « liquidate in 2200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge», le parole «con distrazione in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore antistatario di [OSCURATO:PERSONA]». C
Sentenza Cassazione n. 19053/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris