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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12253/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsui ricorsi proposti da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Cianciolo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 13/06/2025 della Corte d'appello di PalermoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], laquale ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.Udito l’avv.[OSCURATO:PERSONA], anche quale sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato ai motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimentodello stesso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Palermo ha confermatola sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva dichiarato non doversiprocedere per difetto della condizione di procedibilità nei confronti di AggiatoGiuseppe e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di furto aggravatocontestato in concorso.

In particolare, la Corte d'appello ha dichiaratol'inammissibilità dell'impugnazione proposta per mancanza di interesse.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con atto a firma delsuo difensore.2.1.

Con unico motivo denuncia violazione di norme processuali in relazioneagli artt. 129, 529, 530, 568, comma 4, cod.proc.pen.

Deduce che leaffermazioni contenute in sentenza - sulla rilevanza delle immagini estrapolatedal sistema di videosorveglianza, presso un esercizio commerciale posto nellevicinanze del locus commissi delicti, e sulle dichiarazioni del teste di p.g.-contrasterebbero con il diritto dell’imputato ad una pronuncia di pienaassoluzione anche nell'ottica di evitare eventuali profili di responsabilità civile peri fatti reato addebitati; inoltre, il precedente giurisprudenziale richiamato dallasentenza impugnata riguarderebbe il diverso caso in cui il difetto diimprocedibilità rileva quale causa originaria ostativa all'esercizio dell'azionepenale.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso con atto a firma del suodifensore.3.1.Denuncia, con unico motivo, violazione di norme processuali in relazioneagli artt. 129, 529, 530, 546, comma 1, lett. e), 568, comma 4, cod.proc.pen.dolendosi che la sentenza impugnata, appellabile, non sia entrata nel merito delfatto contestato.3.

Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.Il difensore, nell’interesse di entrambi gli imputati, ha insistitonell’accoglimento dei ricorsi.Considerato in dirittoI ricorsi sono infondati.1.

Il reato per cui si procede è perseguibile a querela di parte, stantela modifica introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022n. 150 all'art. 624, ultimo comma, cod. pen., secondo cui il delitto èpunibile a querela della persona offesa tranne che se la persona offesa siaincapace, per età o per infermità, ovvero se ricorra taluna delle circostanzedi cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su coseesposte alla pubblica fede, e 7-bis.

L'incidenza della riforma sulla presenteregiudicanda è indubbia: nessuna delle circostanze aggravanti rientra,infatti, nell'elencazione della norma di nuovo conio.1.1.

La novità normativa riguardante il regime di procedibilitàtrova applicazione anche in ordine a fatti, come quelli sub iudice, commessiprima del 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del d.lgs 150 cit.

Aquesta conclusione può giungersi, pur in assenza di una disposizionetransitoria ad hoc nella riforma Cartabia, mutuando il principio sancito dallagiurisprudenza di legittimità formatasi in occasione di altri interventilegislativi che hanno modificato, in una direzione o nell'altra, il regime diprocedibilità dei reati.

Si è, infatti, condivisibilmente sostenuto che, data lanatura mista, sostanziale e processuale, della querela e la sua concretaincidenza sulla punibilità dell'autore del fatto, il rapporto tra leggi chemodificano il regime di procedibilità di un reato deve essere governatodalla norma di cui all'art. 2, comma 4, cod. pen. (Sez. 2, n. 40399 del24/09/2008, Calabrò e altri, Rv. 241862).

L'esistenza della condizione diprocedibilità, in precedenza non richiesta, deve essere verificata dal giudiceanche in ordine ai reati commessi anteriormente all'intervenuta modifica.Di segno analogo, ancorché in direzione inversa, è la giurisprudenzasecondo cui, qualora il regime di procedibilità divenga più severo, lamodifica normativa non può riguardare i reati commessi anteriormente alladata di entrata in vigore della novella (Sez. 5, n. 44390 del 08/06/2015,R., Rv. 265999 sulla "nuova" irrevocabilità della querela in materia di attipersecutori, Sez. 3, n. 2733 del 08/07/1997, Frualdo, Rv. 209188 circal'irretroattività della procedibilità di ufficio per i reati di violenza sessualeprevista dall'art. 609-septies cod.pen.).

Il principio è stato richiamatoanche dalle Sezioni Unite Salatino (Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018,Salatino, Rv. 273552-01) che - premessa la configurazione della querela«come istituto da assimilare a quelli che entrano a comporre il quadro perla determinazione dell'an e del quomodo di applicazione del precetto, aisensi dell'art. 2, quarto comma, cod. pen.»- hanno confermatol’applicazione retroattiva dei mutamenti favorevoli rappresentati dallasostituzione del regime della procedibilità di ufficio con quello dellaprocedibilità a querela.Calato l'enunciato ermeneutico nell'odierna regiudicanda, se ne deduce chela novella del d.lgs. 150 del 2022, siccome disposizione di favore, trovaapplicazione anche con riferimento a reati commessi prima della suaentrata in vigore, come quello addebitato ai ricorrenti.2.

La doglianza difensiva, comune ad entrambi i ricorrente, con cui silamenta la mancanza di una loro assoluzione nel merito, è manifestafenteinfondata.

Occorre considerare che il vaglio previsto dall'art. 129, commasecondo, cod. proc. pen. - che con entrambi i ricorsi sostanzialmente si sollecita- non è previsto per l’ipotesi di declaratoria di improcedibilità per mancanza dellaquerela (Sez. 6, n. 5455 del 20/10/2020, Rv. 280784 – 01; Sez. 6, n. 1068del 22/12/2015, dep. 2016, Rv. 266538 – 01)2.1.Deve, inoltre, escludersi che il ricorso sia sorretto da un concretointeresse.È vero che la concretezza dell'interesse può essere ravvisata quandol’imputato miri ad evitare conseguenze extrapenali pregiudizievoli ovvero adassicurarsi effetti extrapenali più favorevoli, come quelli che l'ordinamentorispettivamente fa derivare dal giudicato delle sentenze di condanna o diassoluzione nei giudizi di danno (artt. 651 e 652 cod. proc. pen.) o in altri giudizicivili o amministrativi (art. 654 cod. proc. pen.) e dal giudicato di assoluzione neigiudizi disciplinari (art. 653 cod. proc. pen.) (Sez.

U, n. 40049 del 29/05/2008,Guerra, Rv. 240815 – 01).Tuttavia, occorre comunque che, alla base dell’impugnazione, siano dedottielementi specifici che diano concretezza e fondamento alla finalità, perseguitadal soggetto legittimato, di rimuovere lo svantaggio processuale in relazione allaprospettazione del pregiudizio che possa derivare dalla decisione giudiziale: intale prospettiva dovrà farsi leva sul concetto positivo di utilità che la parte mira aconseguire attraverso l'esercizio del diritto di impugnazione, con un giudizio chesi compone di due momenti valutativi, visti in negativo (rimozione di unpregiudizio) ed in positivo (conseguimento di una utilità), che devono risultareancorati a dati processuali concretamente individuabili (Sez.

U,n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693 – 01).Nella fattispecie in esame, gli imputati non hanno prospettato nessunadeduzione specifica volta a dare concretezza e attualità al loro interesse adottenere una diversa formula assolutoria3.

In conclusione, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili concondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsui ricorsi proposti da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Cianciolo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 13/06/2025 della Corte d'appello di PalermoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], laquale ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.Udito l’avv.[OSCURATO:PERSONA], anche quale sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato ai motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimentodello stesso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Palermo ha confermatola sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva dichiarato non doversiprocedere per difetto della condizione di procedibilità nei confronti di AggiatoGiuseppe e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di furto aggravatocontestato in concorso. In particolare, la Corte d'appello ha dichiaratol'inammissibilità dell'impugnazione proposta per mancanza di interesse.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con atto a firma delsuo difensore.2.1. Con unico motivo denuncia violazione di norme processuali in relazioneagli artt. 129, 529, 530, 568, comma 4, cod.proc.pen. Deduce che leaffermazioni contenute in sentenza - sulla rilevanza delle immagini estrapolatedal sistema di videosorveglianza, presso un esercizio commerciale posto nellevicinanze del locus commissi delicti, e sulle dichiarazioni del teste di p.g.-contrasterebbero con il diritto dell’imputato ad una pronuncia di pienaassoluzione anche nell'ottica di evitare eventuali profili di responsabilità civile peri fatti reato addebitati; inoltre, il precedente giurisprudenziale richiamato dallasentenza impugnata riguarderebbe il diverso caso in cui il difetto diimprocedibilità rileva quale causa originaria ostativa all'esercizio dell'azionepenale.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso con atto a firma del suodifensore.3.1.Denuncia, con unico motivo, violazione di norme processuali in relazioneagli artt. 129, 529, 530, 546, comma 1, lett. e), 568, comma 4, cod.proc.pen.dolendosi che la sentenza impugnata, appellabile, non sia entrata nel merito delfatto contestato.3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.Il difensore, nell’interesse di entrambi gli imputati, ha insistitonell’accoglimento dei ricorsi.Considerato in dirittoI ricorsi sono infondati.1. Il reato per cui si procede è perseguibile a querela di parte, stantela modifica introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022n. 150 all'art. 624, ultimo comma, cod. pen., secondo cui il delitto èpunibile a querela della persona offesa tranne che se la persona offesa siaincapace, per età o per infermità, ovvero se ricorra taluna delle circostanzedi cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su coseesposte alla pubblica fede, e 7-bis. L'incidenza della riforma sulla presenteregiudicanda è indubbia: nessuna delle circostanze aggravanti rientra,infatti, nell'elencazione della norma di nuovo conio.1.1. La novità normativa riguardante il regime di procedibilitàtrova applicazione anche in ordine a fatti, come quelli sub iudice, commessiprima del 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del d.lgs 150 cit. Aquesta conclusione può giungersi, pur in assenza di una disposizionetransitoria ad hoc nella riforma Cartabia, mutuando il principio sancito dallagiurisprudenza di legittimità formatasi in occasione di altri interventilegislativi che hanno modificato, in una direzione o nell'altra, il regime diprocedibilità dei reati. Si è, infatti, condivisibilmente sostenuto che, data lanatura mista, sostanziale e processuale, della querela e la sua concretaincidenza sulla punibilità dell'autore del fatto, il rapporto tra leggi chemodificano il regime di procedibilità di un reato deve essere governatodalla norma di cui all'art. 2, comma 4, cod. pen. (Sez. 2, n. 40399 del24/09/2008, Calabrò e altri, Rv. 241862). L'esistenza della condizione diprocedibilità, in precedenza non richiesta, deve essere verificata dal giudiceanche in ordine ai reati commessi anteriormente all'intervenuta modifica.Di segno analogo, ancorché in direzione inversa, è la giurisprudenzasecondo cui, qualora il regime di procedibilità divenga più severo, lamodifica normativa non può riguardare i reati commessi anteriormente alladata di entrata in vigore della novella (Sez. 5, n. 44390 del 08/06/2015,R., Rv. 265999 sulla "nuova" irrevocabilità della querela in materia di attipersecutori, Sez. 3, n. 2733 del 08/07/1997, Frualdo, Rv. 209188 circal'irretroattività della procedibilità di ufficio per i reati di violenza sessualeprevista dall'art. 609-septies cod.pen.). Il principio è stato richiamatoanche dalle Sezioni Unite Salatino (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018,Salatino, Rv. 273552-01) che - premessa la configurazione della querela«come istituto da assimilare a quelli che entrano a comporre il quadro perla determinazione dell'an e del quomodo di applicazione del precetto, aisensi dell'art. 2, quarto comma, cod. pen.»- hanno confermatol’applicazione retroattiva dei mutamenti favorevoli rappresentati dallasostituzione del regime della procedibilità di ufficio con quello dellaprocedibilità a querela.Calato l'enunciato ermeneutico nell'odierna regiudicanda, se ne deduce chela novella del d.lgs. 150 del 2022, siccome disposizione di favore, trovaapplicazione anche con riferimento a reati commessi prima della suaentrata in vigore, come quello addebitato ai ricorrenti.2. La doglianza difensiva, comune ad entrambi i ricorrente, con cui silamenta la mancanza di una loro assoluzione nel merito, è manifestafenteinfondata. Occorre considerare che il vaglio previsto dall'art. 129, commasecondo, cod. proc. pen. - che con entrambi i ricorsi sostanzialmente si sollecita- non è previsto per l’ipotesi di declaratoria di improcedibilità per mancanza dellaquerela (Sez. 6, n. 5455 del 20/10/2020, Rv. 280784 – 01; Sez. 6, n. 1068del 22/12/2015, dep. 2016, Rv. 266538 – 01)2.1.Deve, inoltre, escludersi che il ricorso sia sorretto da un concretointeresse.È vero che la concretezza dell'interesse può essere ravvisata quandol’imputato miri ad evitare conseguenze extrapenali pregiudizievoli ovvero adassicurarsi effetti extrapenali più favorevoli, come quelli che l'ordinamentorispettivamente fa derivare dal giudicato delle sentenze di condanna o diassoluzione nei giudizi di danno (artt. 651 e 652 cod. proc. pen.) o in altri giudizicivili o amministrativi (art. 654 cod. proc. pen.) e dal giudicato di assoluzione neigiudizi disciplinari (art. 653 cod. proc. pen.) (Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008,Guerra, Rv. 240815 – 01).Tuttavia, occorre comunque che, alla base dell’impugnazione, siano dedottielementi specifici che diano concretezza e fondamento alla finalità, perseguitadal soggetto legittimato, di rimuovere lo svantaggio processuale in relazione allaprospettazione del pregiudizio che possa derivare dalla decisione giudiziale: intale prospettiva dovrà farsi leva sul concetto positivo di utilità che la parte mira aconseguire attraverso l'esercizio del diritto di impugnazione, con un giudizio chesi compone di due momenti valutativi, visti in negativo (rimozione di unpregiudizio) ed in positivo (conseguimento di una utilità), che devono risultareancorati a dati processuali concretamente individuabili (Sez. U,n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693 – 01).Nella fattispecie in esame, gli imputati non hanno prospettato nessunadeduzione specifica volta a dare concretezza e attualità al loro interesse adottenere una diversa formula assolutoria3. In conclusione, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili concondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA]
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