CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2022
Cassazione n. 49031/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA].1 ALBERT nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla configurabilità, anche da punto di vista dell'elemento soggettivo, del reato contestato (con riguardo alla verificata eccentricità della condotta rispetto alle ragioni causali fondanti e i limiti dell'autorizzazione a recarsi fuori dal domicilio di restrizione all'uopo concessa nonché alla consapevolezza di violarne il contenuto acquisita dopo aver consultato le forze dell'ordione tenute al controllo); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 dicembre 2022.