CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 11142/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 16087-2023 r.g.proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t. con sede in [OSCURATO:PERSONA] n. 426/D, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ) presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesin. 12 , è domiciliata ex lege . - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., con sede legale in [OSCURATO:PERSONA], zona industriale, codice fiscale e [OSCURATO:PARTITA_IVA], in persona dei consiglieri di amministrazione e legali rappresentanti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale allegata agli atti. - controricorrente - contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA] (80078750587), in persona del [OSCURATO:PERSONA] p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Aloisio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]); -intimato – avverso il decreto reso dalla Corte d'Appello di CAGLIARI - SASSARI, nel procedimento n. 172/2023/VG cronologico n. 1867/2023, comunicat o il 21/06/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/3/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento impugnatola Corte di Appello di Cagliari ha respin to il reclamo proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso il decreto di omologazione del concordato della società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.,decreto depositato il 14-02-2023 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con il decreto da ultimo ricordato il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva infatti omologatoil concordato preventivo n. 1/2019 proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., stabilendo le modalità di esecuzione e dichiarando cessato l’obbligo di vigilanza in capo ai [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il detto provvedimento , indicato in epigrafe , è stat o impugnat o da lla AGENZIA DELLE ENTRATE con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cuiil [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso. L’agenzia delle Entrate ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo l’entericorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione“dell’art. 2741 3 c.c. e dell’art. 177 l.f., anche in relazione all’art. 2479 ter c.c. ed all’art. 2373 c.c.”. 2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., “ violazione e/o falsa applicazione dell’art. 180 l.f., anche in relazione all’art. 2741 c.c. c.c.” 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato“per violazione E/o falsa applicazione dell’art. 132 n.4 c.p.c. ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 4 c.p.c. motivazione apparente”. 3.1 Ante omnia va dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. L’Agenzia delle entrate ha infatti depositato da ultimo memoria difensiva con la quale ha rappresentatoche tra essa Amministrazione finanziaria, la società [OSCURATO:PERSONA], odierna controricorrente,e la società [OSCURATO:SOCIETA]. è intervenuto un accordo transattivo, allegato alla memoria, che ha definito in modo satisfattivo edintegrale le rispettive posizioni delle parti in causa . Sulla base della transazione intercorsa tra le parti deve ritenersi che la parte ricorrente non abbia più interesse a coltivare il giudizio già introdotto innanzi a questa Corte di legittimità per fatto sopravvenuto all’introduzione del giudizio stesso. Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in ragione dell’intervenuto accordo anche in punto di regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. La sopravvenienza della ragione di inammissibilità del ricorso determina l'insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis,dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso per cassaz