CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01539/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n R.G. 25639/2022 [OSCURATO:PERSONA] E CONSIDERATO DIRITTO 1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza in epigrafe, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Milano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 635 cod. pen. 2. Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo difensore di fiducia, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge non avendo la corte di merito considerato che trattavasi di fattispecie depenalizzata in forza del D. Lgs. N. 7/2016. 2.1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria deducendo in ordine alla ammissibilità e fondatezza dei motivi di ricorso e chiedendo rimettersi gli atti ad "altra sezione penale". 3. Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte. 3.1. Va premesso che in tema di danneggiamento il fatto già previsto come reato dall'art. 635, comma secondo, n. 3 cod. pen., in quanto commesso sulle cose indicate dall'art. 625 n. 7, conserva rilevanza penale anche nella vigenza del nuovo testo, introdotto dall'art. 2, comma primo, lett. i) D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in quanto tra il nuovo ed il previgente testo della norma sussiste un nesso di continuità e di omogeneità, non avendo il D.Lgs. n. 7 del 2016 prodotto una generalizzata "abolitio criminis" della fattispecie, bensì solo la successione di una norma incriminatrice che ha escluso la rilevanza penale di alcune ipotesi, conservandola rispetto ad altre. (Sez. 7, Ordinanza n. 20635 del 16/02/2016 Cc. (dep. 18/05/2016 ) Rv. 267750 - 01). Nel caso di specie, il bene danneggiato era sottoposto a pignoramento nell'ambito dell'esecuzione immobiliare non ancora conclusa all'epoca dei fatti (vedasi pag. 6 sul punto) con la conseguenza che vertendosi - in fatto - in una delle ipotesi di cui all' art. 635 secondo comma n.1) cod. pen., trattasi di ipotesi non depenalizzata. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.