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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 febbraio 2023

Cassazione n. 10146/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1473/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione ex lege , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione digitale , rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione digitale , , rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione digitale , rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di VENEZIA n. 1066/2020 , depositata il09/07/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 2213 del 2020 del Tribunale di Venezia esponendo che: - in forza di una scrittura privata autenticata di riconoscimento di debito per compensi professionali, era intervenuto in due esecuzioni presso terzi originate da pignoramenti di un medesimo conto corrente presso [OSCURATO:SOCIETA].; - il giudice dell’esecuzione aveva assegnato le somme escludendolo dal riparto, avendo ritenuto inopponibile il preteso titolo ex art. 2915, cod. civ., oltre che riferito a un credito non qualificabile come privilegiato, in base alla forma dell’atto sotteso all’intervento; - il Tribunale, pronunciando sull’interposta o pposizione agli atti, escludeva sia la violazione dell’art. 2915, cod. civ., non implicandosi vincoli d’indisponibilità, sia che si potesse disconoscere l’attribuzione del privilegio al credito vantato non dipendendo la stessa dalla discussa forma, ma negava, al contempo, la natura di titolo esecutivo della scrittura, in quanto irriferibile a un credito certo, determinato e liquido, non emergendo dal suddetto atto negoziale i criteri utilizzati per la quantificazione della complessiva obbligazione, né la fonte di quest’ultima, tale non potendo essere la liquidazione dei compensi in parola nei giudizi invocati in quanto difforme dalla somma oggetto d’intervento, né potendo integrarsi le risultanze della scrittura in sede di opposizione esecutiva; resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; le parti hanno depositato memorie; Rilevato che con l’unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 474, primo e secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato negando che la scrittura privata autenticata di riconoscimento del debito potesse integrare titolo esecutivo, attestando autonomamente sia l’ammontare del credito che i soggetti, attivo e passivo, dell’obbligazione, e neppure essendonecessaria la compresenza di contratti non vincolati alla forma scritta e integranti la sottesa e distinta fonte dell’obbligazione tra avvocato e cliente; Considerato che preliminarmente deve rilevarsi d’ufficio che davanti al giudice di merito è mancata l’integrità del contraddittorio, essendo stato pretermesso il terzo pignorato [OSCURATO:SOCIETA].; questa Corte, rivedendo il tradizionale orientamento a mente del quale il terzo pignorato non è parte necessaria nel giudizio di opposizione esecutiva, qualora non sia interessato alle vicende processuali relative alla legittimità e alla validità del pignoramento dalle quali dipende la liberazione dal relativo vincolo, potendo assumere, invece, tale qualità quando abbia un interesse all’accertamento dell’estinzione del suo debito per non essere costretto a pagare di nuovo al creditore del suo debitore (cfr. Cass., 05/06/2020, n. 10813), ha concluso che, nelle suddette ipotesi, a ben vedere, si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto e il terzo pignorato (Cass., 18/05/2021, n. 13533), osservando in particolare che, in realtà, l’interesse del terzo è risultato casisticamente rilevato in modo così ampio «da ricomprendervi tutte le ipotesi più frequenti e rilevanti» (pag. 7); poiché a tale ultimo approdo ermeneutico va assicurata continuità, deve dunque cassarsi la decisione e rinviarsi al Tribunale perché pronunci integrando il contraddittorio; spese al giudice del rinvio, che non mancherà di vagliare il principio di questa giurisprudenza di legittimità secondo cui la ricognizione di debito può integrare titolo esecutivo, quando nelle forme idonee a tal fine (cfr., Cass., 26/03/2015, n. 6083, pag. 9, Cass., 13/11/1965, n. 2372); p.q. m. la Corte cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Venezia perché

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1473/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione ex lege , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione digitale , rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione digitale , , rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione digitale , rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di VENEZIA n. 1066/2020 , depositata il09/07/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 2213 del 2020 del Tribunale di Venezia esponendo che: - in forza di una scrittura privata autenticata di riconoscimento di debito per compensi professionali, era intervenuto in due esecuzioni presso terzi originate da pignoramenti di un medesimo conto corrente presso [OSCURATO:SOCIETA].; - il giudice dell’esecuzione aveva assegnato le somme escludendolo dal riparto, avendo ritenuto inopponibile il preteso titolo ex art. 2915, cod. civ., oltre che riferito a un credito non qualificabile come privilegiato, in base alla forma dell’atto sotteso all’intervento; - il Tribunale, pronunciando sull’interposta o pposizione agli atti, escludeva sia la violazione dell’art. 2915, cod. civ., non implicandosi vincoli d’indisponibilità, sia che si potesse disconoscere l’attribuzione del privilegio al credito vantato non dipendendo la stessa dalla discussa forma, ma negava, al contempo, la natura di titolo esecutivo della scrittura, in quanto irriferibile a un credito certo, determinato e liquido, non emergendo dal suddetto atto negoziale i criteri utilizzati per la quantificazione della complessiva obbligazione, né la fonte di quest’ultima, tale non potendo essere la liquidazione dei compensi in parola nei giudizi invocati in quanto difforme dalla somma oggetto d’intervento, né potendo integrarsi le risultanze della scrittura in sede di opposizione esecutiva; resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; le parti hanno depositato memorie; Rilevato che con l’unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 474, primo e secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato negando che la scrittura privata autenticata di riconoscimento del debito potesse integrare titolo esecutivo, attestando autonomamente sia l’ammontare del credito che i soggetti, attivo e passivo, dell’obbligazione, e neppure essendonecessaria la compresenza di contratti non vincolati alla forma scritta e integranti la sottesa e distinta fonte dell’obbligazione tra avvocato e cliente; Considerato che preliminarmente deve rilevarsi d’ufficio che davanti al giudice di merito è mancata l’integrità del contraddittorio, essendo stato pretermesso il terzo pignorato [OSCURATO:SOCIETA].; questa Corte, rivedendo il tradizionale orientamento a mente del quale il terzo pignorato non è parte necessaria nel giudizio di opposizione esecutiva, qualora non sia interessato alle vicende processuali relative alla legittimità e alla validità del pignoramento dalle quali dipende la liberazione dal relativo vincolo, potendo assumere, invece, tale qualità quando abbia un interesse all’accertamento dell’estinzione del suo debito per non essere costretto a pagare di nuovo al creditore del suo debitore (cfr. Cass., 05/06/2020, n. 10813), ha concluso che, nelle suddette ipotesi, a ben vedere, si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto e il terzo pignorato (Cass., 18/05/2021, n. 13533), osservando in particolare che, in realtà, l’interesse del terzo è risultato casisticamente rilevato in modo così ampio «da ricomprendervi tutte le ipotesi più frequenti e rilevanti» (pag. 7); poiché a tale ultimo approdo ermeneutico va assicurata continuità, deve dunque cassarsi la decisione e rinviarsi al Tribunale perché pronunci integrando il contraddittorio; spese al giudice del rinvio, che non mancherà di vagliare il principio di questa giurisprudenza di legittimità secondo cui la ricognizione di debito può integrare titolo esecutivo, quando nelle forme idonee a tal fine (cfr., Cass., 26/03/2015, n. 6083, pag. 9, Cass., 13/11/1965, n. 2372); p.q. m. la Corte cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Venezia perché
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