CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 01338/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 30 giugno 2025, previo riconoscimento del vincolo della continuazione fra i fatti di cui alle sentenze di condanna emesse a carico di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 29 settembre 2020 e in data 12 febbraio 2024, rideterminava la pena complessivamente in anni uno e mesi sette di reclusione e 1.150 euro d multa. Il giudice dell’esecuzione riteneva che tutti i fatti oggetto delle due pronunce di condanna fossero unificati dalla medesima volizione criminosa e, ritenuto più grave il fatto sub b) di cui alla sentenza del 12 febbraio 2024, applicava, sulla pena base di mesi otto di reclusione e 600 euro di multacalcolata per detto fatto , gli aumenti sia per l’ulteriore reato di cui alla medesima sentenza,in ragione di mesi due di reclusione e 400 euro di multa, sia gli aumenti per gli ulteriori fatti di cui alla sentenza del 29 settembre 2020 in ragione di un mese di reclusione e 25 euro di multa per il fatto sub a) e di mesi due di reclusione e 25 euro di multa per l’ulteriore reato di cui al capo a) e analogamente per i capi b) e c). Non accoglieva, per contro, la richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena in quanto l’istante ne aveva già usufruito in due precedenti occasioni. 2.Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di doglianza. 2.1 Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazionein relazione al diniego di concessione della sospensione condizionale della pena. Il ricorrente rileva che [OSCURATO:PERSONA] aveva beneficiato per la prima volta di detto beneficio con la sentenza emessa dal Tribunale di Monza ex art. 444 cod. proc. pen. in data 14 settembre 2009 e che il reato oggetto di tale pronuncia era stato dichiaratoestinto ex art. 445 comma 2 cod. proc. pen.il 26 novembre 2016. [OSCURATO:PERSONA] aveva, poi, beneficiato per la seconda volta della sospensione condizionale della pena con la sentenza di cui al punto 1) dell’istanza, emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 29 settembre 2020. A seguito della unificazione delle condanne,il giudice dell’esecuzione avrebbe ben potuto estendere il riconoscimento del beneficio già concesso anche all’ulteriore porzione di pena, dovendosi ritenere la condanna come unica. Richiamando unapluralità di arresti di legittimità , il ricorrente sottolinea c h e il giudice dell’esecuzioneavrebbe dovuto valutare la sussistenza delle con di zioni per estendere all’intera pena rideterminata il beneficio concesso per una sola porzione della stessa. 2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al calcolo della pena finale. Secondo il ricorrente, il giudicedell’esecuzione avrebbe errato nell’individuazione della pena più grave da tenerequale base di calcolo: si trattava della pena inflitta con la sentenza sub 1), in quanto più grave. Nel provvedimento impugnato, inoltre, non sarebbe esplicitato il ragiona m e n to che aveva condotto alla determinazione finale della pena, non essendo chiaro quali siano stati gli aumenti calcolati per ciascuno dei reati satellite posti in continuazione. 3. [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati. 1.1 Il primo motivo è fondato. L’art. 671 comma 3 cod. proc. pen, stabilisce che il giudice della esecuzione possa concedere il beneficio della sospensione condizionale quando ciò consegue al riconoscimento del concorso formale o della continuazione. Il giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza in ragione della ostatività delle due precedenti concessioni del beneficio. Esattamente il giudice ha valutatoil beneficio concesso con la sentenza di applicazione di pena come rilevante, nonostante la successiva estinzione del reato ai sensi dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen.: questa Corte ha già affermato che, ai fini del diniego della sospensione condizionale della pena, la sentenza di applicazione della pena, in quanto equiparata a sentenza di condanna, costituisce un precedente penale, valutabile anche nell'ipotesi in cui sia già intervenuta, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., l'estinzione del reato cui essa si riferisce (Sez. 3, n. 43095 del 12/10/2021, Cecchinato, Rv. 282377 - 01). Per contro, la concessionedel beneficio con una della due sentenze i cui fatti sotto stati unificati sotto il vincolo della continuazione non risulta ostativa all’accoglimento della domanda. Nel caso in esame, infatti,si deve applicare il principio, richiamato dal ricorrente, secondo cui, in tema di applicazione «in executivis » della disciplina del reato continuato, una volta ritenuta dal giudice dell'esecuzione l'unicità del disegno criminoso tra due fatti oggetto di due diverse sentenze ed applicata agli stessi la disciplina del reato continuato, la sospensione condizionale già disposta per uno dei due fatti non è automaticamente revocata, essendo compito del giudice valutare se il beneficio già concesso possa estendersi alla pena complessivamente determinata ovvero se esso debba essere revocato perché venuti meno i presupposti di legge (Sez. 1, n. 3137 del 07/07/2021, dep. 2022, PG, Rv. 282493 - 01). Il giudice dell’esecuzione nel provvedimento impugnato ha offerto una motivazione errata sul punto, perché l’ha fondata sulla già intervenuta concessione di due benefici: ma, posto che una delle due concessioni afferisce a una delle pronunce poste in continuazione, è evidente che tale conclusione è errata, ben potendo il giudice dell’esecuzione valutare la estensione del beneficio a tutta la pena come rideterminata. Né osta ad una rivalutazione sul punto, in difetto di cause ostative ab origine, l’entità della pena, come rideterminata dal giudice dell’esecuzione in ragione della ritenuta continuazione, posto che, se cumulata con la pena di cui alla precedente concessione del beneficio,nel complesso non supera i due anni di reclusione . 1.2 Il secondo motivo è privo di fondamento. Il giudice dell’esecuzione ha correttamente scorporato tutti i reati posti in continuazione, ha individuato il reato più grave in ragione della pena inflitta e poi ha ricalcolato gli aumenti per ciascun reato satellite, dando attuazione al principio espresso da questa Corte, secondo il quale, qualora sia applicata in sede esecutiva la continuazione tra distinte condanne, delle quali quella a pena più grave sia stata pronunciata per una pluralità di reati già uniti nel giudizio di cognizione dal vincolo della continuazione, deve essere assunta come pena base quella inflitta in tale giudizio per la violazione più grave, prescindendosi dall'aumento per i reati satellite, che va determinato "ex novo" dal giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 45161 del 27/10/2004, P.g. in proc. esposito, Rv. 229822 - 01). Il giudice dell'esecuzione che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali emesse per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo Sez. 1, Sentenza n. 49748 del 15/12/2009 Rv. 245987 – 01). Come già ricordato, infatti, il giudice ha individuato la penapiù grave inflitta, ha scorporato gli aumenticalcolati dal giudice della cognizione eli ha ricalcolati, così come ha ricalcolato in aumento le pene per gli ulteriori reati posti in continuazione. 2. Per le ragioni testé esposte l’impugnato provvedimento deve essere annullato limitatamente al diniego di concessione della sospensione condizionale della pena con rinvio degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per nuovo giudizio sul punto, con rigetto nel resto. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al diniego della sospensione condizionale