CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 30 settembre 1958
Cassazione n. 00970/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e iricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato alla memoria scritta e ha concluso per la fondatezza del primo motivo, chiedendo l'an- nullamento senza rinvio della sentenza impugnata; udito l'[OSCURATO:PERSONA], del foro di Lucca, in sostituzione ex art. 102 cod. proc. pen., come da nomina in atti, dell'[OSCURATO:PERSONA], del foro di Lucca, in difesa dei ricorrenti, il quale si è riportato ai motivi di ricorso,chieden- done l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Firenze , con sentenza emessa in data 28 /0 2 /2025, riformava parzialmente la sentenza,emessa in data 19 /0 1 /202 1 dal Tribunale di Lucca, cheaveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e d [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 8 di reclusione, per il reato di incendio boschivodi cui all’art. 423-bis, comma 1 e 2, cod. pen. (commesso il 01/10/2016), concedendo il beneficio della non menzione, confermando nel resto la sentenza appellata. 1.1. In punto di fatto, i giudici di merito ritenevano accertato che i giudicabili, nel procedere alla ripulitura di un terreno di loro proprietà,avevano dato fuoco, senza adottare le necessarie precauzioni, alle sterpaglie ivi raccolte ed ammuc- chiate, così cagionando un incendio che aveva coinvolto, oltre al loro oliveto, i terreni e i boschi confinanti. 2. Avverso la suddetta sentenza ha nno proposto ricorso per Cassazione , a mezzo del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] edAnna [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi, di seguito enunciatinei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivosi lamentaviolazione di legge, in ordine alla mancata declaratoria di non procedibilità per estinzione del reato,determinata dal decorso del termine di prescrizione prima delladefinizione del giudizio di appello. Si osserva, in particolare, che la Corte territoriale avrebbe erroneamente com- putato, tra le cause di sospensione,il rinvio operato all’udienza del 25/06/2018 del giudizio di primo grado (per complessivi 4 mesi e 25 giorni), che era stato determinato principalmente dall’assenza del giudice titolare (per trasferimento ad altra sede) e riassegnazione del procedimento ad altro magistrato. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta carenza o illogicità dellamotivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], avendo la Corte territoriale valo- rizzato, con affermazioni apodittiche, circostanze non sufficienti a dimostrarne il concorso nell’attività criminosa «oltre ogni ragionevole dubbio». 2.3. Con il terzo motivo si lamenta vizio di motivazione,in ordine alla ritenuta insussistenza della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.,avendo la Corte territoriale disatteso la richiesta difensiva con affermazioni apodittiche, trascurando di considerare gli specifici elementi dedotti a sostegno. Si chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata. 3. Le parti hanno concluso in pubblica udienza, nei termini riportati in epi- grafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso èfondato, comportando l’assorbimento delle ul- teriori censure. 2. La Corte territoriale, nel calcolare il termine di prescrizione del reato, ha erroneamente computato il periodo di sospensione di mesi 4 e giorni 25 conse- guente al rinvio del procedimento, nel giudizio di primo grado, all’udienza del 25/06/2018. 2.1. Dagli atti, cui questa Corte può accedere in considerazione della natura della doglianza, risulta che all’udienza del 16/05/2018 il giudice onorario assegna- tario del fascicolo, avendo rilevato che si trattava di reato non rientrante nella previsione di cui all’art. 550 cod. proc. pen., rinviava al 21/06/2018,al solo fine di comunicare chi fosse il nuovo giudice. Con decreto del 17/05/2018 (redatto sulla copertina del fascicolo di primo grado), il Presidente di sezione assegnava il fascicolo al giudice Genovese. A ll’udienza del 25/06/2018 il difensore , sostituto processuale dell’[OSCURATO:PERSONA], dichiarava di aderire all’astensione procla- mata dall’Unione delle [OSCURATO:PERSONA] ed il giudice Silvestri (diverso dal giudice titolare del fascicolo) rinviavail procedimento all’udienza del 20/11/2018, che ve- niva celebrata dal giudice Genovese, assegnatariodel fascicolo, come disposto dal decreto del Presidente di Sezione. 2.2. Ciò posto, appare indubbio (sebbene nel relativo verbale si dia conto solo dell’adesione del difensore ed il riferimento al rinvio innanzi al nuovo giudice assegnatario in virtù deldecreto del Presidente di sezione sia contenuto solo in un foglio privo di segni di congiungimento con il verbale) che il rinvio dell’udienza del 25/06/2018 sarebbe stato disposto anche in assenza dell’adesione del difensore all’astensione, al fine di consentire la trattazione del processo da parte del giudice assegnatariodel fascicolo. 2.3. In materia questo Collegio ritiene di aderire al consolidato orientamento di questa Corte, secondocui «nel concorso di due fatti che legittimano il rinvio del dibattimento, l'uno riferibile all'imputato o al difensore e l'altro al giudice, deve accordarsi la prevalenza a quello riferibile al giudice e pertanto il rinvio non deter- mina la sospensione del corso della prescrizione » ( Sez. 2 , n. 11039 del 03/12/2019 (dep. 01/04/2020), Rv. 278523 – 01 ; Sez. 5 , n. 36990 del 24/06/2019,Rv. 277533 – 01 ; Sez. 2, n. 11559 del 09/02/2011, Rv. 249909 – 01). 2.4. Escluso, quindi, in applicazione di tali principi, dal computo del termine di prescrizione, il periodo determinato dal rinvio del 25/06/2018, ne consegue che il periodo complessivo di sospensione è di 10 mesi e 24giorni, − dovendo rettifi- carsi anche il periodo relativo alla sospensione per l’emergenza da COVID-19, er- roneamente indicato dalla Corte territoriale in mesi 1 e giorni 11, invece di giorni 64 (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020 (dep. 2021),Rv. 280432 – 03 ; Sez. 6, n. 23476 del 09/04/2025,Rv. 288320 - 01 ) − sicch é il termine massimo di prescri- zione (7 anni, 6 mesi più il periodo di sospensione indicato) risulta spirato il 19.02.2025 prima della pronuncia della sentenza della Corte di appello. 3. Secondo l’insegnamento impartito da Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 (dep. 2016),Rv. 266819 – 01 , è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per pre- scrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichia- rata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b), cod. proc. pen. Pertanto, va disposto l’annul- lamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per pre- scrizione. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, p