CassazionedecretoSezione 2Decisione del 2 febbraio 2021
Cassazione n. 33421/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17105-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 101, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] PORTOGHESIn. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende -controricorrente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 02/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex lege n. 89 del 2001 [OSCURATO:PERSONA] invocava il riconoscimento dell’equo indennizzo per irragionevole durata di un giudizio amministrativo svoltosi dinanzi il [OSCURATO:PERSONA] per il Lazio, introdotto nel mese di dicembre 2001 e dichiarato perento con decreto dell’ottobre 2014. Il giudizio di equa riparazione, originariamente proposto innanzi la Corte di Appello di Roma, veniva riassunto, a seguito della dichiarazione di incompetenza territoriale da quest’ultima pronunciata, dinanzi alla Corte di Appello di Perugia, la quale con decreto n. 2697/2018 accoglieva in parte la domanda, riconoscendo una durata irragionevole di complessivi anni 3 e mesi 6 e un indennizzo annuo di € 500,00. Con ordinanza n. 702/2020 la Corte di Cassazione cassava la predetta decisione, e la Corte di Appello di Perugia, in sede di rinvio, rideterminava, con il decreto oggi impugnato, la durata irragionevole in complessivi anni 5 e mesi 8, fermo restando il parametro annuale di € 500,00. Ricorre per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso il Ministero dell’Economia e Finanze. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 2 della Legge n. 89 del 2001, del D. Lgs. n. 104 del 2010 e dell’art. 384 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente detratto dal periodo indennizzabile ai fini del calcolo dell’equo ristoro per irragionevole durata del processo quello intercorso tra il 16.9.2010 ed il deposito del decreto decisorio di perenzione (27.10.2014). La censura è fondata. La domanda di equa riparazione è stata introdotta con ricorso depositato a febbraio 2010 (cfr. ordinanza Corte Cass. n. 702/2020, di cassazione con rinvio, pag. 2) e dunque prima dell’entrata in vigore, sia del D. Lgs. n. 104 del 2.7.2010, introduttivo del codice del processo amministrativo, sia della Legge n. 208 del 2015, che ha introdotto l'art. 2, comma 2 sexies, lett. d), della Legge n. 89 del 2001, secondo cui si presume insussistente, sino a prova contraria, il pregiudizio da irragionevole durata del processo nei giudizi amministrativi definiti con provvedimento di perenzione. La Corte distrettuale, dunque, ha deciso il caso di specie sulla base di una norma sopravvenuta, che non avrebbe potuto essere applicata ratione temporis. Va, sul punto, ribadito il principio secondo cui “In materia di equa riparazione per durata irragionevole del processo, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 104 del 2010, la dichiarazione di perenzione del giudizio da parte del giudice amministrativo non consente di ritenere insussistente il danno per disinteresse della parte a coltivare il processo e, nei giudizi di equa riparazione introdotti prima dell'entrata in vigore dalla L. n. 208 del 2015 (1 gennaio 2016), non trovano applicazione le presunzioni iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata previste dall'art. 2, comma 2 sexies, lett. d), della L. n. 89 del 2001, come introdotto dalla stessa L. n. 208 del 2015, atteso che la menzionata disposizione, introducendo nuovi oneri probatori, non può operare retroattivamente nell'ambito dei processi in corso, in quanto chiama l'uno o l'altro dei contendenti ad addurre prove che questi in origine non era tenuto a fornire, ponendosi altrimenti a repentaglio la garanzia costituzionale del diritto di difesa” (Cass. Sez.2, Sentenza n. 32992 del 13/12/2019 , Rv. 656219; conf. Cass. Sez.6 - 2 , Ordinanza n. 32027 del 05/11/2021 , Rv. 662811). Inoltre, è opportuno ribadire che “In materia di equa riparazione per durata irragionevole del processo, la dichiarazione di perenzione del giudizio da parte del giudice amministrativo non consente di ritenere insussistente il danno per disinteresse della partea coltivare il processo, in quanto, altrimenti, verrebbe a darsi rilievo ad una circostanza sopravvenuta – la dichiarazione di estinzione del giudizio– successiva rispetto al superamento del limite di durata ragionevole del processo. Tale principio trova applicazione anche nell'ipotesi in cui l'istanza di prelievo sia stata presentata una sola volta e in epoca risalente rispetto alla conclusione del giudizio, atteso che nessuna norma e nessun principio processuale impongono la reiterazione dell'istanza di prelievo ad intervalli più o meno regolari” (Cass. Sez. 6 - 2 , Sentenzan. 14386 del 09/07/2015 , Rv. 635762 ). Ne consegue che la detrazione, operata dalla Corte di Appello, del periodo successivo al 16.9.2010 dal computo della complessiva durata irragionevole del giudizio è erronea, da un lato in quanto fondata sul presupposto dell’applicabilità al presente giudizio di una normativa sopravvenuta rispetto alla sua introduzione, e dall’altro nella misura in cui il giudice di merito non ha considerato che la dichiarazione di estinzione del giudizio amministrativo per perenzione non costituisce di per sè circostanza sufficiente a provare il disinteresse del ricorrente alla coltivazione del giudizio medesimo, ove comunque il termine di ragionevole durata sia decorso al momento dell’estinzione. Il secondo ed il terzo motivo, concernenti il governo delle spese operato dalla Corte di Appello, sono assorbiti dall’accoglimento della prima doglianza. Il giudice del rinvio dovrà infatti determinare le spese dell’intero giudizio, a partire dal suo inizio, e dunque tenendo conto della prima fase di merito, del giudizio di cassazione conclusosi con ordinanza n. 702/2020, del primo giudizio di rinvio, del presente ulteriore giudizio di legittimità e della successiva fase di rinvio. La liquidazione di dette spese dovrà essere operata tenuto conto del complessivo esito dell’intero giudizio. PQM la Corteaccoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la decisione impugnata, in relazione alla censura accolta, e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di P