CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 16432/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita !a relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente ai mancato riconoscimento del comma dell'art. 73 DPR 309/90 [OSCURATO:PERSONA] 1, La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 9 settembre 2025, ha confermato la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli del 08,01.2024 che, in sede di rito abbreviato, unificati i fatti sotto il vincolo della continuazione, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni cinqueinesi otto di reclusione ed euro 32,000 di multa per i! delitto di cui all'ad, 73 comma 1. DPR 309/990. 2. Avverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore ha proposto ricorso per Cassazione, sollevando due motivL 2.1 Con il orimo motivo, la difesa dedoce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai mancato riconoscimen deillootesi del comma dell'art. 73 DPR 309/90. La difesa osserva che per la valutazione dell'ipotesi lieve di spaccio co'doveva essere valutato il modesto quantitativo di sostanza stupefacente in sequestro. 2.2 Con il secondo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Si osserva che i giudici di appello avrebbero dovuto tenere conto dei comportamento processuale dell'imputato che, in sede di interrogatorio di garanzia, aveva ammesso i fatti. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al mancato riconoscimento del V comma dell'art. 73 DPR 309/90, in quanto a fronte di una richiesta espressa da parte della difesa, la Corte di appello aveva omesso qualunque motivazione. Il Procuratore Generale ritiene non fondata la censura relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, atteso anche il precedente specifico. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, risultato solo parzialmente fondato, deve essere, dl conseguenza, accolto nei limiti di quanto di ragione. 1. Il primo motivo è fondato. La difesa con i motivi di appello aveva chiesto l'applicazione della fattispecie di cui al V comma dell'art. 73 DPR 309/90 per il dato ponderale della sostanza stupefacente in sequestro. Occorre, in primo luogo, considerare che la fattispecie di reato prevista dall'art. 73, comma 5, D.P.R. cit. è ravvisabile nei casi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo dello stupefacente, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione e segnatamente dai mezzi, dalle modalità e dalle circostanze dell'azione. In tale senso, le Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza n. 35737/2010 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911, nel ribadire il principio già affermato (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera e altri, Rv. 216668), secondo il quale l'ipotesi in parola "può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità„ circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio", hanno nondimeno osservato in motivazione come la questione circa l'applicabilità o meno della norma in parola "non possa essere risolta in astratto, stabilendo incompatibilità in via di principio, ma deve trovare soluzione caso per caso, con valutazione che di volta in volta tenga conto di tutte le specifiche e concrete circostanze". 2Dunque, la riconducibilità del fatto alla fattispecie di lieve entità implica una valutazione complessiva della condotta sulla base dei parametri indicati dalla stessa norma, quindi, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli riferiti all'oggetto materiale (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti). Il dato quantitativo è solo uno degli indici di valutazione, ben potendo il giudice - anche in presenza di un quantitativo modesto - attingere agli altri parametri (mezzi, modalità e circostanze dell'azione) utilizzabili in alternativa. E' proprio la sussistenza degli ulteriori indici previsti dal Quinto comma dell'art. 73 che consente una valutazione non atomistica della singola condotta, che deve invece essere contestualizzata e considerata, appunto, nel suo concreto divenire e non quale fotogramma estraneo alla cornice alla quale appartiene (cfr. Sez. 6, n. 45692 del 3.10.2023). Il giudice di primo grado aveva escluso la fattispecie attenuata di cui al V comma dell'art. 73 DPR 309/90 «per le modalità compiutamente organizzate dell'attività illecita svolta con dedizione dagli imputati, i quali operavano avendo compiti prestabiliti e tenendosi costantemente in contatto tramite l'uso di ricetrasmittenti». La difesa impugnava sul punto la sentenza di primo grado, chiedendo che fosse effettuata una valutazione complessiva della condotta dell'imputato, anche alla luce del modesto quantitativo di sostanza stupefacente in sequestro. Si è precisato che, qualora il dato ponderale sia, in sé, compatibile tanto con le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 quanto con quella autonoma, "lieve", di cui al comma quinto del medesimo articolo, il giudice deve in motivazione specificare quali altri elementi consentano di qualificare il fatto nell'una o nell'altra ipotesi di reato (Sez. 6, n. 45694 del 28/09/2016, Zuccaro, Rv. 268293 — 01; in senso conforme Sez. 6, n. 1142 del 11/12/2025, dei). 2026). A fronte di una specifica censura, la Corte di Appello ha omesso qualunque motivazione e, dunque, sul punto la sentenza impugnata va annullata. [OSCURATO:PERSONA] di rinvio, sulla base dei principi sopra enunciati, dovrà valutare se la condotta del [OSCURATO:PERSONA], complessivamente considerata, possa qualificarsi di lieve entità. 2. Manifestamente infondato è invece il secondo motivo di ricorso. Occorre preliminarmente rimarcare che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità dei soggetto ma richiede elementi, di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego del riconoscimento delle 2.stesse (Sez. 7, n. 21018 del 05/04/2023, Amato; Sez. 4, n. 20132 del 19/04/2022, Guccione; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv, 281590-01, nonché la conforme Sez. 1, n. 3529 dei 22/09/1993, Stelinato, Rv. 195339-01). Il loro riconoscimento è difatti oggetto di un giudizio di fatto la cuimotivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. E stato inoltre precisato (cfr. ex multis Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549-02 e Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899) che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunaue rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione. Orbene, in applicazione di tale premessa interpretativa, devono escludersi i vizi motivazionali e i profili di illegittimità evocati dalla difesa, avendo i giudici di merito in maniera non illogica escluso la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando che l'imputato si è limitato ad ammettere ciò che già risultava evidente dal compendio probatorio, senza fornire alcun contributo all'accertamento della verità. La Corte ha poi sottolineato il precedente specifico del [OSCURATO:PERSONA], non ravvisando elementi di segno positivo per la concedibilità delle circostanze ex art. 62 bis c.a. 3. Va quindi annullata la sentenza impugnata limitatamente alla configurabilità della fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 DPR 309/90 con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli. P.Q P.Q.M