CassazionedecretoSezione 2Decisione del 28 ottobre 2022
Cassazione n. 25820/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30058-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 101, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -ricorrente - contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE , in persona del Ministro pro tempore -intimato - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositato il 25/05/2021; Ric. 2021 n. 30058 sez. S2 -ud. 28-10-2022 - 2 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria di parte ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso depositato il 9 maggio 2013 dinanzi alla Corte di appello di Perugia, [OSCURATO:PERSONA] chiese, ai sensi della legge n. 89 del 2001, la condanna del Ministero dell'economia e delle finanze al pagamento dell'indennizzo per la irragionevole durata di un giudizio amministrativo introdotto davanti al TAR Lazio il 19.02.1998 e definito con decretodi perenzione pubblicato il 12.12.2011. Con decreto del 10.01.2018, la Corte territoriale accolse soltanto parzialmente la domanda, ai sensi dell'art. 54 d.l. n. 112 del 2008 (come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e, successivamente, dal d.lgs. 2/7/2010 n. 104 con decorrenza dal 16 settembre 2010), perché rilevò che nel giudizio amministrativo presupposto non era stata depositata l'istanza di prelievo; siffatta circostanza, con riferimento al caso di specie, ovvero ad ipotesi in cui il giudizio ex legge Pinto era stato introdotto in epoca compresa tra il 25.6.2008 ed il 15.9.2010, era atta a determinare l'improponibilità della domanda di equa riparazione con riferimento all'irragionevole durata del giudizio presupposto successiva al 25.6.2008 2. C on ordinanza n. 969 del 2020, la Sezione 6 - 2 di questa Corte, in accoglimento del ricorso delLucignano, rilevato che l'art. 54, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, applicato nel decreto impugnato dalla Corte d’appello, era stato invece espunto dall'ordinamento giuridico con effetto retroattivo - per effetto della incostituzionalità dichiarata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 34 del 6.3.2019 - cassò il decreto impugnato, rinviando alla Co rte d’appello anche la liquidazione delle spese di legittimità. Ric. 2021 n. 30058 sez. S2 -ud. 28-10-2022 - 3 - 3. Insede di rinvio, la Corte d’appello di Perugia , in particolare, dopo aver stabilito che il ricorrente doveva essere indennizzato per nove anni ( perché la durata irragionevole del procedimento presupposto era pari ad otto anni e sette mesi , e che, per ciascun anno di ritardo, l'indennizzo doveva essere determinato in Euro 500,00) ha liquidato, per il danno non patrimoniale subito dal ricorrente, la somma complessiva di Euro4.500,00, oltre interessi. 3.1. In ordine alle spese, per quel che qui rileva, l a C orte d’appello, sul presupposto che la sentenza n. 34/2019 dichiara tiva dell’incostituzionalità dell'art. 54 del d.l. n. 112/2008 era sopravvenuta al decreto cassato, in pendenza del primo giudizio di legittimità, ha ritenuto che, nel caso in esame, sussistessero giustificati motivi per compensare le spese del primo giudizio di merito nella misura del 50 %; q uanto, invece, alle spese del giudizio di legittimità e di rinvio, la corte territoriale ha ritenuto che la soccombenza del ministero convenuto imponessela sua condanna al pagamento delle spese, che ha determinato sulla base parametri minimi previsti dal d.m. n. 55/2014 e con esclusione della fase istruttoria in quanto non effettivamente svolta. 4. Avverso questo decreto il Lucignano ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a tremotivi illustrati da memoria . Il M inistero dell'economia e delle finanze non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, si lamenta la «violazione e/o falsa applicazione dell’art.92 e dell’art. 336 cod. proc. civ.» per avere la Corte d’appello compensato per metà le spese del primo giudizio di merito, originariamente riconosciute per l’intero in suo favore secondo soccombenza, senza che vi fosse stata costituzione del Ministero e opposizione incidentale sul punto. 1.1. Il motivo è fondato. Ric. 2021 n. 30058 sez. S2 -ud. 28-10-2022 - 4 - Per principio ormai consolidato, in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. Tuttavia, anche in ragione dell'operare del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, primo comma, c.p.c., l'accoglimento parziale del gravame della parte vittoriosa in cui favore il giudice di primo grado abbia emesso condanna alla rifusione delle spese di lite non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caducazione di tale condanna, sicché la preclusione nascente da l giudicato impedisce al giudice dell'impugnazione di modificare la pronuncia sulle spese della precedente fase di merito, qualora egli abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte vittoriosa in primo grado (Cass.Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. 6 -2, n. 7616 del 2021). Nel caso in esame, tale principio è stato disatteso della Corte d’Appello che ha ignorato il giudicato interno formatosi sulla condanna del Ministero alle spese per intero. 2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha censurato il decreto per «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., 2233 cod. civ. e i parametri di cui ai d.m. 55/2014 e 37/2018», per avere la Corte d’appello, liquidando per l’intero in Euro 810,00 le spese del primo giudizio di merito, riconosciuto un importo inferiore ai minimi tariffari prescritti dalla tabella 12 del d.m. 55/2014, applicabile alla fattispecie per giurisprudenza consolidata. Ric. 2021 n. 30058 sez. S2 -ud. 28-10-2022 - 5 - 3. Infine, con il terzo motivo, Lucignano ha ugualmente prospettato la«violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., 2233 cod. civ. e i parametri di cui ai d.m. 55/2014 e 37/2018», per avere la Corte d’appello, liquidando in Euro 915,00 le spese del giudizio di rinvio, riconosciutoun importo inferiore ai minimi tariffari prescritti dalla tabella 12 del d.m. 55/2014, applicabile alla fattispecie per giurisprudenza consolidata, considerato il diritto al compenso anche della fase istruttoria, attesa l’avvenuta costituzione del Ministero. 3.1. Entrambi i motivi, che possono essere trattati congiuntamente per continuità di argomentazione, sono fondati. Per orientamento altrettanto consolidato al quale si intende dare continuità, il giudizio di cui alla legge n. 89/2001 configura un procedimento contenzioso, in quanto volto a risolvere una controversia su contrapposte posizioni di diritto soggettivo, che si svolge in pieno contraddittorio tra le parti e si chiude con un provvedimento che, pur con la forma del decreto motivato, ha natura sostanziale di sentenza, suscettibile quindi di acquistare autorità di giudicato; la liquidazione deve essere, pertanto, effettuata non sulla base della tabella n.7 del d.m. 55/2014, concernente i procedimenti di volontaria giurisdizione, ma sulla base della tabella n. 12 dello stesso d.m. 55/2014, relativa ai giudizi ordinari dinanzi alla Corte di Appello. Tenuto conto del valore della causa (da Euro 1.100,01 a Euro 5.200,00), la liquidazione effettuata dalla Corte locale in complessivi Euro 810,00 si poneva certamente al di sotto dei limiti imposti dal d.m. n. 55/2014 che, secondo la formulazione dell’art. 4 comma 1 introdotta dal d.m. n. 37 del 2018, erano divenuti inderogabili; il comma 1 riformulato si applicava alla fattispecie in quanto la Ric. 2021 n. 30058 sez. S2 -ud. 28-10-2022 - 6 - liquidazione avveniva dopo l’entrata in vigore del dm. 37/18, secondo la disposizione temporale dell’art. 6 dello stesso d.m.. Quanto, infine, al riconoscimento della fase istruttoria, deve infine considerarsi che, come è stato precisato da questa Corte, in materia di spese di giustizia, la trattazione del processo, anche in assenza di istruzione probatoria, legittima il diritto al compenso della relativa fase perché il d.m. 55/2014 lo prevede come unico per la fase di trattazione e istruttoria (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, n. 34575 del 16/11/2021; Sez. 6 -2, Ordinanza n. 38477 del 06/12/2021). 4. Conseguentemente, in accoglimento del ricorso, il decreto impugnato deveessere cassato. Non risultando necessari ulteriori accertamenti in fatto, in applicazione dell’art.384 cod.proc.civ. questa Corte può decidere nel merito e, in applicazione del principio di soccombenza, provvedere alla liquidazione, in favore dell’attuale ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e a carico del Ministero dell’Economia e delle Finanze, delle spese del primo giudizio di meritoe del giudizio di rinvio, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, ferma la già disposta liquidazione delle spese per il primo giudizio di legittimità (in mancanza di specifica censura: cfr. pag. 8ricorso, ultimi due righi) . Secondo il principio di soccombenza, devono pure essere poste a carico del Ministero le spese di questo giudizio, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato in relazione alle censure accolte e, decidendo nel merito, condanna il M inistero dell'Economia e delle Finanze al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidandole, per il primo giudizio di merito, in Euro 1.198,00, oltre agli esborsi e agli accessori già liquidati dalla Corte d'appello di Perugia nel decreto 80/2018e in Euro 1.198,00 per Ric. 2021 n. 30058 sez. S2 -ud. 28-10-2022 - 7 - il giudizio di rinvio, oltre esborsi e accessori già liquidati nel relativo decreton. 236/21; liquida, infine, le spese del presente giudizio di legittimità in Eur o 900,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione per tutti g