CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 2023
Cassazione n. 36324/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e SarnacchianD Alessandro ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato la condanna dei predetti imputati per il reato di cui agli artt. 110,624,625 n. 2 e 61 n. 5 cod. pen., commessi in Roma il 18 dicembre 2020; considerato che il primo motivo di ricorso del Sarnacchiaro, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del trattamento sanzionatorio - inclusa la doglianza relativa alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere cloglianze in punto di fatto e basato su profili di censura pedissequamente reiterativi di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi allora gli stessi reputare non specifici e soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione cli una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso( cfr. pag. 4, ove la Corte sottolinea la significativa entità del "bottino" del furto e la congruità e proporzione del trattamento sa nzionatorio comminato in primo grado, anche perché "al di sotto della linea mediana sanzionatoria prevista per il delitto di furto'); rilevato che il secondo motivo di ricorso del citato Sarnacchiaro, che invoca l'applicazione dell'istituto del "reato impossibile" per inoffensività del fatto, è del tutto generico ed indeterminato perché totalmente disancorato dalle argomentazioni della sentenza impugnata; ritenuto che parimenti generico ed indeterminato sia il motivo di ricorso del Romanazzi, che lamenta un vizio di motivazione della sentenza impugnata ed invoca l'applicazione dell'art.129 cod. proc. pen. in aperta violazione dell'art. 581 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., precludendo alla Corte di legittimità di coglierne la pertinenza con le ragioni correttamente esposte dalla pronuncia di secondo grado; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2023 Il conSig [OSCURATO:PERSONA] P