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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 39721/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 14/07/2021, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma, in data 16/05/2012, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di non doversi procedere per i reati ascrittigli per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione delle norme di legge relative alla revoca tacita della costituzione di parte civile in mancanza di conclusioni scritte presentate da quest'ultima in grado di appello, è manifestamente infondato secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità sulla validità delle conclusioni rassegnate dalla costituita parte civile in primo grado, anche in caso di mancata presentazione delle stesse in grado di appello, circostanza quest' ultima che non integra un'ipotesi di revoca tacita della costituzione (Sez. 5, Sentenza n. 24637 del 06/04/2018, Capasso, Rv. 273338; Sez. 6, Sentenza n. 25012 del 23/05/2013, Leonzio, Rv. 257032); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso, il 13 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 14/07/2021, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma, in data 16/05/2012, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di non doversi procedere per i reati ascrittigli per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione delle norme di legge relative alla revoca tacita della costituzione di parte civile in mancanza di conclusioni scritte presentate da quest'ultima in grado di appello, è manifestamente infondato secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità sulla validità delle conclusioni rassegnate dalla costituita parte civile in primo grado, anche in caso di mancata presentazione delle stesse in grado di appello, circostanza quest' ultima che non integra un'ipotesi di revoca tacita della costituzione (Sez. 5, Sentenza n. 24637 del 06/04/2018, Capasso, Rv. 273338; Sez. 6, Sentenza n. 25012 del 23/05/2013, Leonzio, Rv. 257032); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 13 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 39721/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris