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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 marzo 2023

Cassazione n. 16218/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'Appello Bologna, in accoglimento della richiesta, del P.G. e dell'imputato ex art. 599-bis cod.proc.pen., rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui alli art. 73 comma 1 del d.P.R. 309/1990 in anni 3 mesi 6 e giorni 20 di reclusione ed euro 15.000,00 di multa.

Rilevato che il motivo di ricorso, con il quale si lamenta in via del tutto generica violazione di legge con riguardo agli artt. 132, 133 e 62 bis cod. pen., 73 comma 1 d.P.R. 309/90 e correlato vizio di motivazione con riferimento alla congruità della pena, è inammissibile; il motivo non pone profili di illegalità della pena e costituisce principio consolidato che, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez.3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504).

Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 03 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presu3l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'Appello Bologna, in accoglimento della richiesta, del P.G. e dell'imputato ex art. 599-bis cod.proc.pen., rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui alli art. 73 comma 1 del d.P.R. 309/1990 in anni 3 mesi 6 e giorni 20 di reclusione ed euro 15.000,00 di multa. Rilevato che il motivo di ricorso, con il quale si lamenta in via del tutto generica violazione di legge con riguardo agli artt. 132, 133 e 62 bis cod. pen., 73 comma 1 d.P.R. 309/90 e correlato vizio di motivazione con riferimento alla congruità della pena, è inammissibile; il motivo non pone profili di illegalità della pena e costituisce principio consolidato che, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez.3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504). Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 03 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presu3l
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