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CassazionesentenzaSezione U

Cassazione n. 02277/2024

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 6498/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso d a ll'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro Ministero dell'istruzione e d el Merito, in persona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] p er l a Sicilia , in persona del dirigente pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato; -resistenti - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 11513/22 del Tribunale di Catania.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal consigliereLEONE [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scrittedel [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]’, il quale conclude per il dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha adito il tribunale di Catania per far accertare il proprio diritto al riconoscimento del punteggio di 5 punti per i dieci mesi di servizio militare prestato, anziché il punteggio di 0,5 a lui attribuito dall’Amministrazione scolastica (Ministero dell’Istruzione e del merito e Ufficio scolastico regionale per la Sicilia), nella formazione della graduatoria definitiva di III^ fascia del personale ATA, triennio 2021-24, per il profilo di collaboratore scolastico.

Il Ministero dell’Istruzione e del merito e l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia si sono costituti eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo.

Il ricorrente ha propo sto regolamento preventivo di giurisdizione, deducendo di aver presentato apposita domanda di inserimento/conferma/aggiornamento ai fini della costituzione delle Graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del Personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), per il triennio 2021/2024, per il profilo di Collaboratore scolastico, e di aver dichiarato nella propria domanda, presentata per l’[OSCURATO:PERSONA] di Catania presso la Scuola polo [OSCURATO:PERSONA] di Catania, oltreai titoli posseduti, anche il servizio militare di leva prestato in Esercito presso il 78°Reggimento “Lupi di Toscana”, dal 11/11/1997 al 09/09/1998, affinché fosse valutato ai fini dell’attribuzione del punteggio complessivo.

Il competente Ufficio scolasticoaveva attribui to al ricorrente per il profilo di [OSCURATO:PERSONA], per i titoli fino a quel momento dallo stesso posseduti, punti 13,13 sottovalutando, a dire del ricorrente, il servizio militare svolto, in quanto “prestato non in costanza di nomina” , e dunque considerato dal Ministero dell’Istruzione quale servizio generico reso alle dipendenze di altra Amministrazione statale.

Il ricorrente aveva quindi adito il tribunale perché riconoscesse il pieno punteggio relativo al servizio di leva svolto, in applicazione di quanto disposto dal d.lvo n. 297/94 art. 20l.n.958/86 e art. 52 Cost., anche con eventuale disapplicazione dei DM n. 50/21 e DM 235/2014.

In ragione della domanda azionata con l’attuale ricorso ha chiestoche vengaaccertata la giurisdizione del giudice ordinario.

Il Ministero dell’Istruzione e del merito e l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia si sono costituitial solo fine dell’udienza di discussione.

L’Ufficio della Procura generale ha concluso per la affermazione della giurisdizione del giudice ordinario. [OSCURATO:PERSONA] L’oggetto della originaria domanda azionata dal ricorrente è il riconoscimento del pieno punteggio relativo al servizio di leva svolto, in applicazione di quanto disposto dal d.lvo n. 297/94, art. 20 l.n.958/86 e art. 52 Cost., anche con eventuale disapplicazione dei DM n. 50/21 e DM 235/2014.

Tali ultimi disposti normativi, in relazione alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A., stabilivano che “Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilatiper legge sono valutati solo se presentati in costanza di nomina”.

Sulla base di siffatta prospettazione della domanda (guardando al petitum sostanziale- Cass. Sez.U. n. 10105/2021), deve ritenersi sussistente la giurisdizione del Giudice ordinario.Questa Corte anche recentemente ha statuito che “In tema di personale ATA, nelle controversie concernenti la formazione delle graduatorie di circolo e di istituto, nell'ambito del comparto scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo allorché oggetto della domanda sia la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo con il quale si pone la disciplina di tali graduatorie - che costituisce esercizio di potestà autoritativa nella individuazione dei criteri di inserimento - e, solo quale effetto della rimozione di tale atto, l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria; sussiste, invece, la giurisdizione del giudice ordinario se la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del personale all'inserimento nella graduatoria di istituto o di circolo, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere (Cass.Sez.U. 4.4.2023 n.9330).

Nella su richiamata decisione questa Corte aveva affermato la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda avente ad oggetto il corretto posizionamento della ricorrente nelle graduatorie di circolo e di istituto utilizzate dalle scuole statali per l'assunzione dei supplenti in sostituzione del personale ATA assente.

Anche nel caso attualmente in esame la controversia verte esattamente sul riconoscimento ed attribuzione di un diverso punteggio per il servizio militare svolto.

Si tratta, pertanto, di fattispecie assimilabili sotto il profilo della domanda azionata e dei sottesi diritti vantati.

A riguardo è stato anche recentemente ribadito da questa Corte (Cass. Sez.

Un., 26 giugno 2019, n. 17123) che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell’atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all’inserimento in una determinata graduatoria – l’accertamento del diritto del ricorrente all’inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo.

Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all’accertamento del diritto del singolo docente all’inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell’atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.

Il suddetto principio, che ha ripreso quello, conforme, di cui a Cass., Sez.

Un., 15 dicembre 2016, n. 25836, è stato ribadito da Cass., Sez.

Un., 20 luglio 2022, n. 22693 che ha definitivamente superato il diverso orientamento espresso da Cass., Sez.

Un., 13 settembre 2017, n. 21198.

Ed infatti, nella formazione delle graduatorie di circolo e di istituto non è prevista la costituzione di commissioni di concorso per la valutazione dei titoli, ma tale valutazione è affidata in prima battuta al sistema informatico che assegna i punteggi sulla base di quanto stabilito dai decreti o dalle ordinanze ministeriali e dalle tabelle a questi allegate e successivamente agli uffici scolastici provinciali i quali in caso di difformità tra i titoli dichiarati e quelli effettivamente posseduti procedono alla rettifica del punteggio o all’esclusione dalla graduatoria.

I punteggi attribuiti ai titoli non vengono pertanto assegnati sulla base di criteri di valutazione, ma in applicazione di quanto previsto dai Regolamenti e più specificamente dalle tabelle allegate ai decreti o alle ordinanze ministeriali.

La formazione con tali modalità delle graduatorie è, perciò, idonea ad escludere una qualificazione della relativa procedura come concorsuale configurandosil’inserimento del personale nelle graduatorie di istituto, per l’automatismo che lo caratterizza e che comporta l’iscrizione dei candidati nell’ordine progressivo derivante dei punteggi attribuiti alla luce dei titoli dichiarati, quale attività del tutto esente da valutazioni discrezionali di tipo comparativo.

Non può rinvenirsi alcun procedimento di natura selettiva, ma esclusivamente la formazione di un elenco attraverso atti non ascrivibili ad altre categorie di attività autoritativa, da cui discende il diritto del docente ad essere collocato nella corretta posizione determinata dalla sommatoria dei punteggi relativi ai titoli dichiarati e posseduti e, in secondo luogo, ad essere preferito nella chiamata per la stipula di contratti a tempo determinato rispetto ai soggetti collocati in posizione successiva nella graduatoria di istituto (idem est per la graduatoria di circolo).

Per quanto evidenziato deve accogliersi il ricorso proposto e dichiararsi sussistente la giurisdizione del giudice ordinario.

La causa va rimessa al tribunale di Catania anche sulle spese.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorsoper regolamento di giurisdizione, dichiara la giuri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 6498/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso d a ll'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro Ministero dell'istruzione e d el Merito, in persona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] p er l a Sicilia , in persona del dirigente pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato; -resistenti - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 11513/22 del Tribunale di Catania. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal consigliereLEONE [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scrittedel [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]’, il quale conclude per il dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha adito il tribunale di Catania per far accertare il proprio diritto al riconoscimento del punteggio di 5 punti per i dieci mesi di servizio militare prestato, anziché il punteggio di 0,5 a lui attribuito dall’Amministrazione scolastica (Ministero dell’Istruzione e del merito e Ufficio scolastico regionale per la Sicilia), nella formazione della graduatoria definitiva di III^ fascia del personale ATA, triennio 2021-24, per il profilo di collaboratore scolastico. Il Ministero dell’Istruzione e del merito e l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia si sono costituti eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo. Il ricorrente ha propo sto regolamento preventivo di giurisdizione, deducendo di aver presentato apposita domanda di inserimento/conferma/aggiornamento ai fini della costituzione delle Graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del Personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), per il triennio 2021/2024, per il profilo di Collaboratore scolastico, e di aver dichiarato nella propria domanda, presentata per l’[OSCURATO:PERSONA] di Catania presso la Scuola polo [OSCURATO:PERSONA] di Catania, oltreai titoli posseduti, anche il servizio militare di leva prestato in Esercito presso il 78°Reggimento “Lupi di Toscana”, dal 11/11/1997 al 09/09/1998, affinché fosse valutato ai fini dell’attribuzione del punteggio complessivo. Il competente Ufficio scolasticoaveva attribui to al ricorrente per il profilo di [OSCURATO:PERSONA], per i titoli fino a quel momento dallo stesso posseduti, punti 13,13 sottovalutando, a dire del ricorrente, il servizio militare svolto, in quanto “prestato non in costanza di nomina” , e dunque considerato dal Ministero dell’Istruzione quale servizio generico reso alle dipendenze di altra Amministrazione statale. Il ricorrente aveva quindi adito il tribunale perché riconoscesse il pieno punteggio relativo al servizio di leva svolto, in applicazione di quanto disposto dal d.lvo n. 297/94 art. 20l.n.958/86 e art. 52 Cost., anche con eventuale disapplicazione dei DM n. 50/21 e DM 235/2014. In ragione della domanda azionata con l’attuale ricorso ha chiestoche vengaaccertata la giurisdizione del giudice ordinario. Il Ministero dell’Istruzione e del merito e l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia si sono costituitial solo fine dell’udienza di discussione. L’Ufficio della Procura generale ha concluso per la affermazione della giurisdizione del giudice ordinario. [OSCURATO:PERSONA] L’oggetto della originaria domanda azionata dal ricorrente è il riconoscimento del pieno punteggio relativo al servizio di leva svolto, in applicazione di quanto disposto dal d.lvo n. 297/94, art. 20 l.n.958/86 e art. 52 Cost., anche con eventuale disapplicazione dei DM n. 50/21 e DM 235/2014. Tali ultimi disposti normativi, in relazione alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A., stabilivano che “Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilatiper legge sono valutati solo se presentati in costanza di nomina”. Sulla base di siffatta prospettazione della domanda (guardando al petitum sostanziale- Cass. Sez.U. n. 10105/2021), deve ritenersi sussistente la giurisdizione del Giudice ordinario.Questa Corte anche recentemente ha statuito che “In tema di personale ATA, nelle controversie concernenti la formazione delle graduatorie di circolo e di istituto, nell'ambito del comparto scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo allorché oggetto della domanda sia la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo con il quale si pone la disciplina di tali graduatorie - che costituisce esercizio di potestà autoritativa nella individuazione dei criteri di inserimento - e, solo quale effetto della rimozione di tale atto, l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria; sussiste, invece, la giurisdizione del giudice ordinario se la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del personale all'inserimento nella graduatoria di istituto o di circolo, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere (Cass.Sez.U. 4.4.2023 n.9330). Nella su richiamata decisione questa Corte aveva affermato la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda avente ad oggetto il corretto posizionamento della ricorrente nelle graduatorie di circolo e di istituto utilizzate dalle scuole statali per l'assunzione dei supplenti in sostituzione del personale ATA assente. Anche nel caso attualmente in esame la controversia verte esattamente sul riconoscimento ed attribuzione di un diverso punteggio per il servizio militare svolto. Si tratta, pertanto, di fattispecie assimilabili sotto il profilo della domanda azionata e dei sottesi diritti vantati. A riguardo è stato anche recentemente ribadito da questa Corte (Cass. Sez. Un., 26 giugno 2019, n. 17123) che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell’atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all’inserimento in una determinata graduatoria – l’accertamento del diritto del ricorrente all’inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all’accertamento del diritto del singolo docente all’inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell’atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario. Il suddetto principio, che ha ripreso quello, conforme, di cui a Cass., Sez. Un., 15 dicembre 2016, n. 25836, è stato ribadito da Cass., Sez. Un., 20 luglio 2022, n. 22693 che ha definitivamente superato il diverso orientamento espresso da Cass., Sez. Un., 13 settembre 2017, n. 21198. Ed infatti, nella formazione delle graduatorie di circolo e di istituto non è prevista la costituzione di commissioni di concorso per la valutazione dei titoli, ma tale valutazione è affidata in prima battuta al sistema informatico che assegna i punteggi sulla base di quanto stabilito dai decreti o dalle ordinanze ministeriali e dalle tabelle a questi allegate e successivamente agli uffici scolastici provinciali i quali in caso di difformità tra i titoli dichiarati e quelli effettivamente posseduti procedono alla rettifica del punteggio o all’esclusione dalla graduatoria. I punteggi attribuiti ai titoli non vengono pertanto assegnati sulla base di criteri di valutazione, ma in applicazione di quanto previsto dai Regolamenti e più specificamente dalle tabelle allegate ai decreti o alle ordinanze ministeriali. La formazione con tali modalità delle graduatorie è, perciò, idonea ad escludere una qualificazione della relativa procedura come concorsuale configurandosil’inserimento del personale nelle graduatorie di istituto, per l’automatismo che lo caratterizza e che comporta l’iscrizione dei candidati nell’ordine progressivo derivante dei punteggi attribuiti alla luce dei titoli dichiarati, quale attività del tutto esente da valutazioni discrezionali di tipo comparativo. Non può rinvenirsi alcun procedimento di natura selettiva, ma esclusivamente la formazione di un elenco attraverso atti non ascrivibili ad altre categorie di attività autoritativa, da cui discende il diritto del docente ad essere collocato nella corretta posizione determinata dalla sommatoria dei punteggi relativi ai titoli dichiarati e posseduti e, in secondo luogo, ad essere preferito nella chiamata per la stipula di contratti a tempo determinato rispetto ai soggetti collocati in posizione successiva nella graduatoria di istituto (idem est per la graduatoria di circolo). Per quanto evidenziato deve accogliersi il ricorso proposto e dichiararsi sussistente la giurisdizione del giudice ordinario. La causa va rimessa al tribunale di Catania anche sulle spese. P.Q.M. La corte accoglie il ricorsoper regolamento di giurisdizione, dichiara la giuri
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