CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 novembre 2022
Cassazione n. 01500/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, con la quale è stata confermata - per quanto qui di rilievo - la pronunzia di primo grado, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di lesioni personali aggravate; Rilevato che il proposto motivo, con il quale si contesta la violazione di legge e il vizio motivazionale in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., è affetto da genericità, poiché le deduzioni cui esso è affidato sono indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano i capi o i punti della sentenza d'appello impugnati, e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]